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La coordinazione genitoriale

Coordinazione genitoriale
Coordinazione genitoriale

Indice:

1. Perché un avvocato si avvicina alla coordinazione genitoriale

2. Quando un avvocato può fare ricorso alla Coge e proporla al suo assistito

3. Quando è opportuno per un avvocato chiedere al Tribunale di disporre una Coge

4. Può un avvocato assumere mandato di coordinazione genitoriale?

 

1. Perché un avvocato si avvicina alla coordinazione genitoriale?

Un avvocato, specie se esperto di diritto di famiglia, è consapevole che taluni conflitti fra genitori inerenti decisioni da assumersi nell’interesse del figlio, su questioni cosiddette secondarie, nulla hanno a che fare con la decisione in sé, ma molto hanno con le dinamiche relazionali che corrono fra i genitori; che il figlio subisce solo gli effetti negativi di quel conflitto, poiché il suo interesse rimane sullo sfondo e che la decisione nel suo interesse spesso non viene assunta; che la Giustizia può dirimere il singolo conflitto ma non può intervenire sulla conflittualità dei genitori.

La coordinazione genitoriale è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie che aiuta genitori particolarmente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale: il Coordinatore Genitoriale facilita la risoluzione delle controversie, educa i genitori a riconoscere e sentire i bisogni dei loro figli; il Coordinatore Genitoriale può assumere la decisione in vece dei genitori ove ciò sia previsto dal contratto stipulato con i genitori nel caso di coordinazione genitoriale volontaria, o gli sia stato conferito mandato in tal senso dal Giudice, nel caso di coordinazione imposta da provvedimento giudiziario. 

La Coordinazione genitoriale presuppone un piano genitoriale convenuto formalmente fra le parti o disposto da provvedimento giudiziale; trova applicazione quindi nella fase attuativa del piano genitoriale e ha ad oggetto questioni di secondo livello, sempre attinenti all’interesse del minore.

Secondo livello non equivale a secondaria importanza.

Per questioni di primo livello si intende, infatti, il regime di affidamento del minore, il suo collocamento presso un genitore, il regime di frequentazione feriale con il genitore non collocatario, la frequentazione con entrambi i genitori nei giorni di festa e nel tempo delle vacanze scolastiche; le modalità di assolvimento e ripartizione fra genitori del dovere di mantenimento del figlio.

Per questioni di secondo livello si intendono invece l’attuazione pratica del calendario di frequentazione fissato, l’eventuale modifica di esso imposta da sopravvenute esigenze del figlio o dei genitori, la scelta del tipo di percorso formativo scolastico ed extrascolastico, la frequentazione con i nuovi partner dei genitori, i rapporti con i figli dei genitori nati da altre relazioni, il cambio di residenza di uno o di entrambi i genitori, eccetera.

È evidente che le questioni di secondo livello contengono e sottendono questioni inerenti all’istruzione, l’educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ritenute dal Codice Civile di maggior interesse e per  le quali è richiesto  l’accordo dei genitori, o in caso di disaccordo intervento del Giudice (articolo 337 ter 2° comma 2 cpv Codice Civile).

La Coge può essere di grande aiuto nella fase di attuazione del piano genitoriale, fase esecutiva per i giuristi, e nel caso in cui debbano operarsi modifiche dell’originario piano genitoriale in ragione di fatti sopravvenuti, in quanto modalità di risoluzione della controversia alternativa al giudizio, che può attivarsi prima e fuori del giudizio o all’interno del giudizio.

Con la Coge, cui possono rivolgersi spontaneamente o essere indirizzati dal Giudice, i genitori vengono ascoltati da un terzo super partes, al pari di un Giudice, ma che, a differenza di questo, non prende la decisione al posto loro ma, contenuta la loro conflittualità, li guida a risolvere la controversia facendoli focalizzare sull’interesse del minore.

 

2. Quando un avvocato può fare ricorso alla Coge e proporla al suo assistito

L’avvocato può proporre al proprio assistito e alla controparte la Coge quando v’è già un provvedimento, provvisorio o definitivo, che disciplina l’affidamento del minore e le questioni primarie e la conflittualità della coppia genitoriale verte su decisioni attinenti a questioni secondarie, che necessitano di risoluzione pronta od immediata.

In tali casi l’intervento dei due legali, pur animati da intento transattivo, può non essere sufficiente a contenere il conflitto e raggiungere una decisione tempestiva.

Il Coge è e viene percepito da ciascun genitore come infatti un terzo super partes che ha il compito di contenere la conflittualità e perseguire l’interesse del minore.

L’Avvocato invece viene ritenuto sempre dal genitore il paladino dei suoi diritti, e se anche il mandato conferito è quello di trovare un accordo, se la conflittualità è radicata, il cliente può essere sconfessare l’accordo raggiunto, anche se non lesivo dei suoi diritti.

Il Coge, poi, lavora con e su entrambi i genitori, contenendo la loro conflittualità, educandoli a assumere decisioni nell’interesse del figlio avendo riguardo esclusivamente all’interesse di questo e non al proprio.

Rispetto al percorso giudiziario, inoltre l’intervento del Coge riduce i tempi decisionali, e garantendo tempestività nell’affrontare la decisione e nell’assumerla e quindi meglio salvaguardando l’interesse del minore.

 

3. Quando è opportuno per un avvocato chiedere al Tribunale di disporre una Coge

L’Avvocato può chiedere al Tribunale di disporre una coordinazione genitoriale, anziché una consulente tecnica d’ufficio di tipo psicologico o un’indagine socio familiare, nelle ipotesi in debbano essere risolte questioni specifiche attinenti alla esecuzione od alla modifica di un piano genitoriale già predisposto e raccolto in un provvedimento.

Ulteriore condizione è che non vi sia la necessità di indagare sulla capacità genitoriale o sulla situazione socio ambientale in cui il minore è inserito, o esse siano già state valutate e la valutazione posta a base del provvedimento giudiziale da attuare o modificare.

Ciò non significa che il Coordinatore Genitoriale non indaghi o valuti la capacità genitoriale dei genitori, ma che la sua valutazione è finalizzata a dare attuazione ad un piano genitoriale già definito.

La Coge è cioè strumento più snello della Ctu e dell’indagine dei Servizi e più efficace in quanto percorso che unisce in sé aspetti di valutazione e contenimento della conflittualità e di specifica attuazione dell’interesse del minore interessato.

 

4. Può un avvocato assumere mandato di coordinazione genitoriale?

La Co.Ge. combina la valutazione, l’educazione, la gestione del caso (Case Manager), la gestione del conflitto e talvolta, l’assunzione di decisioni (Association of Family and Conciliation Courts, AFCC).

Il COGE deve avere conoscenze di psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva, pedagogia, gestione dei conflitti e della rete, diritto di famiglia sostanziale e processuale.

Un avvocato formato quale coordinatore genitoriale, ovvero che aggiunga alle proprie competenze specifiche, diritto di famiglia e gestione del conflitto e delle reti, le ulteriori competenze pedagogiche e psicologiche, può assumere mandato di coordinazione genitoriale.

Potrà essere nominato dalla coppia ed anche dal Tribunale, ciò sempre considerato che al momento la Coordinazione Genitoriale non è regolamentata come professione a sé e non ci sono elenchi di Coge presso i Tribunali da cui il Magistrato può attingere nella scelta del proprio ausiliario, come invece è per i Consulente Tecnici Psicologi che, professionisti iscritti ad un Albo, possono chiedere l’iscrizione anche a detti elenchi, nel rispetto della relativa normativa.

Anche l’avvocato è soggetto al principio di unicità del mandato, ovvero non deve avere assistito una delle parti in precedenza, né assumere mandato dall’una o dall’altra successivamente, anche in forza dell’articolo 68, 4 e 5 comma, del Codice Deontologico Forense.

È soggetto anche al dovere di riserbo e segreto professionale imposto dall’articolo 28 del Codice Deontologico Forense, secondo il quale deve mantenere il massimo riserbo su tutte le informazioni,  inerenti i genitori ed il minore di cui si è occupato come Coge, delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione del suo mandato, che quindi non può utilizzare nello svolgimento di mandati assunti da altri soggetti, di assistenza legale o coordinazione genitoriale.