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La fondazione di partecipazione a tutela dei soggetti diversamente abili

1. Le associazioni e le fondazioni

Da alcuni anni si sente parlare di un particolare istituto giuridico denominato fondazione di partecipazione, esso tuttavia non appare contemplato da alcuna specifica disposizione normativa, ma costituisce piuttosto il frutto di una elaborazione dottrinaria che non si è limitata, come spesso accade, a definire astrattamente ed a teorizzare, ma che partendo dalla disciplina codicistica in materia di associazioni e fondazioni si è sforzata di trovare una risposta concreta ad un insieme di esigenze che non trovavano immediate soluzioni nelle citate fattispecie tipiche.

Per comprendere il nuovo istituto è pertanto necessario fare un piccolo passo indietro e soffermarsi brevemente su alcune caratteristiche peculiari delle associazioni e delle fondazioni quali risultano delineate dalle norme del codice civile.

Ambedue gli istituti sono espressione del principio di autonomia negoziale (art.1322 c.c.) nonché, alla luce della Carta Costituzionale, di quella libertà di associazione (ex art. 18 C. Cost.) che il nostro ordinamento garantisce ai cittadini per perseguire diversi obiettivi nel rispetto di alcuni limiti quali possono essere la liceità, il buon costume, l’ordine pubblico, l’interesse meritevole di tutela.

Anche la libertà di forma non è assoluta, infatti, per chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di questi enti è necessario stipulare l’atto costitutivo nella forma solenne dell’atto pubblico, fatta eccezione per la fondazione costituita per testamento, il quale come è noto può essere redatto anche in forma olografa.

L’organizzazione dell’associazione sotto il profilo delle norme in tema di ordinamento e amministrazione è definita dal codice civile nei suoi aspetti basilari (convocazione e deliberazioni dell’assemblea, responsabilità degli amministratori etc.) mentre nulla è detto relativamente all’ordinamento della fondazione.

Il margine di azione lasciato all’iniziativa dei singoli per la costruzione dello statuto, inteso come l’insieme di regole dettate per disciplinare la vita di questi istituti, appare pertanto abbastanza ampio, fatte salve alcune fattispecie particolari disciplinate da leggi complementari che, come si dirà anche in seguito, impongono il rispetto di alcuni limiti.

Quanto alle differenze tra i due istituti, si è soliti affermare che l’associazione si distingue dalla fondazione per via del ruolo svolto dagli associati nel determinare l’indirizzo della vita associativa in modo del tutto libero. Gli associati, mediante un accordo contrattuale, definiscono lo scopo (culturale, ricreativo, sociale etc.) si riuniscono in assemblea ed hanno il potere di deliberare la modifica dello statuto, di promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori, nonché di decidere le sorti dell’associazione fino a decretarne lo scioglimento.

Nella fondazione invece non esiste l’assemblea, la base personale è limitata all’organo amministrativo, infatti, l’istituto è caratterizzato da un patrimonio (fondo di dotazione e gestione) che il fondatore destina, mediante un atto unilaterale, al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità (assistenziale, scientifico, culturale etc.).

Una volta riconosciuta la personalità giuridica della fondazione ed iniziata l’attività definita dallo scopo, viene negato allo stesso fondatore l’esercizio del potere di revoca della fondazione alla quale egli stesso ha dato vita. Nella fondazione, quindi, tutto ruota intorno allo scopo iniziale, dettato dal fondatore, che gli amministratori sono tenuti a realizzare, sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità governativa, mediante l’utilizzo del fondo di dotazione nonché di ogni altro bene che venga ad essere acquistato dalla fondazione nel corso della sua esistenza.

2. La fondazione di partecipazione

La fondazione di partecipazione è stata pensata dai giuristi che le hanno dato vita come una sorta di fattispecie intermedia tra l’associazione e la fondazione. Anche nella fondazione di partecipazione esiste un patrimonio destinato ad uno scopo immutabile, eppure, questo istituto presenta non un solo fondatore promotore, come di solito accade, ma più fondatori promotori, ed inoltre si apre, fin dal momento in cui viene ad esistenza, all’ingresso costante di nuovi fondatori che, in possesso di determinati requisiti definiti dallo statuto, intendano alimentare proficuamente il suo patrimonio. Altra caratteristica della fondazione di partecipazione è quella di invitare tutta la comunità, intesa come l’insieme dei soggetti privati e pubblici (singoli cittadini, imprese, società, associazioni, fondazioni, enti pubblici etc.), a partecipare ed a contribuire economicamente alla realizzazione di uno scopo meritevole di tutela, quale può essere ad esempio la solidarietà sociale verso le persone diversamente abili perché affette da handicap fisici e/o psichici mediante la realizzazione di strutture ricettive e sanitarie etc..

La partecipazione della comunità così intesa alla realizzazione di progetti di solidarietà sociale che si presentano decisamente complessi non solo in termini organizzativi, ma soprattuto in termini economici, appare ormai indispensabile in una società come la nostra ove il settore pubblico risulta sempre più depauperato di risorse e talvolta si manifesta incapace di assolvere ai propri compiti istituzionali - assistenziali.

3. Il patrimonio, lo scopo e l’amministrazione

Il patrimonio della fondazione si distingue in fondo di dotazione e fondo di gestione: il primo può comprendere beni mobili e immobili e rappresenta una sorta di capitale immobilizzato non spendibile, mentre il secondo è utilizzabile per il raggiungimento dello scopo e si costituisce con le rendite, i ricavi derivati dall’esercizio di attività connesse, nonché mediante i contributi ad esso specificamente destinati dai vari membri (fondatori promotori, fondatori, partecipanti e sostenitori).

Lo scopo deve essere definito ed al tempo stesso essere elastico, cioè capace di perseguire le finalità prestabilite, infatti, una volta stipulato l’atto costitutivo della fondazione nessuna modifica potrà essere apportata, neppure in presenza di esigenze sopravvenute.

In relazione allo scopo prescelto sarà possibile per la fondazione esercitare anche attività ad esso connesse quali ad esempio: stipulare contratti, amministrare i beni, effettuare raccolte di fondi, organizzare manifestazioni ed eventi, etc.

La fondazione di partecipazione in genere è anche un organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), e come tale è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 per poter beneficiare delle molteplici agevolazioni fiscali ivi contemplate. Pertanto, lo statuto deve rispondere anche alle previsioni di dette norme che limitano la libertà di definizione dello scopo, di esercizio di attività connesse, di impiego degli utili, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento etc.

L’organo amministrativo della fondazione di partecipazione è di solito il consiglio di amministrazione ove i membri, in un numero definito dallo statuto, vengono scelti e nominati ad opera dei fondatori promotori, fondatori e partecipanti istituzionali e restano in carica per un determinato numero di esercizi finanziari.

Si deve osservare che gli enti pubblici partecipanti sono soliti pretendere di avere un ruolo determinante nell’amministrazione della fondazione, poiché l’esercizio di tale potere configura una sorta di garanzia circa l’effettiva destinazione delle loro liberalità (elargizioni di somme e/o la concessione di diritti reali immobiliari) il cui valore è spesso rilevante in termini economici.

Accanto all’organo amministrativo può esistere un consiglio esecutivo per la gestione del fondo spendibile, ma anche per la presentazione di progetti da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione etc.. Inoltre il controllo della corretta tenuta delle scritture contabili è affidato ad un organo di consulenza contabile (assimilabile al consiglio dei sindaci societario).

4. La tutela dei soggetti diversamente abili

La fondazione di partecipazione che, nell’ultimo decennio, si è diffusa maggiormente è quella avente per scopo la solidarietà sociale nei confronti di persone affette di disabilità fisiche e/o psichiche.

La disabilità è fonte di un grande disagio nella società contemporanea la quale non sembra abbastanza preparata ad affrontare i problemi che necessariamente ne derivano. Il disagio e la sofferenza del disabile si propagano a partire dal nucleo familiare in cui egli vive fino a coinvolgere in modo sempre più diretto anche il mondo esterno, ciò purtroppo diviene più evidente nel momento in cui il sostegno e l’assistenza della famiglia di origine viene meno.

Promuovere la qualità dell’esistenza di soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di strutture residenziali caratterizzate da un ambiente simile a quello familiare, creare opportunità di lavoro, migliorare le condizioni di vita attraverso adeguate prestazioni socio – sanitarie, favorire l’aggregazione sociale, prevenire l’emarginazione, sono tutte attività che comportano l’impiego di risorse umane e finanziarie di non facile reperibilità sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Questo modello assistenziale di solito prende vita dagli stessi genitori e più in generale dalle famiglie dei soggetti diversamente abili, i quali non trovano risposte adeguate ai loro problemi quotidiani nelle strutture pubbliche. Lo scopo della fondazione è quello di garantire alle persone diversamente abili, per tutta la durata della loro vita, la residenza all’interno di strutture ove ricevere ogni prestazione assistenziale necessaria, svolgere diverse attività ludiche ed artistiche e se possibile intraprendere anche attività lavorative, curare le relazioni interpersonali, anche quando i familiari garanti di questi diritti fondamentali avranno cessato di esistere.

In questo contesto i familiari nella veste di fondatori promotori, per tutta la durata della loro vita, possono vigilare sul corretto impiego del patrimonio e partecipare in modo attivo all’amministrazione della fondazione.

Di solito lo statuto della fondazione si apre alla partecipazione continua dei genitori dei portatori di disabilità nella veste di nuovi fondatori, ciò per assicurare il perseguimento e la realizzazione dello scopo e mantenere sempre vivo l’interesse alla qualità della vita ed al benessere dei disabili ai quali sono legati da vincoli di parentela ed affettività.

In questo ambito si inserisce correttamente anche la partecipazione degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali i quali, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, da un lato, sono obbligati a fornire le prestazioni socio – assistenziali e, dall’altro, sono poveri di risorse idonee a raggiungere questi obiettivi, delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000 n.383) e delle fondazioni con scopo analogo, dei volontari, ma anche delle imprese che desiderano avere un ritorno positivo in termini di pubblicità e immagine nei confronti della clientela, mediante un impegno economico che non necessariamente deve essere esoso.

La fondazione di partecipazione in questi termini coinvolge diversi soggetti in un progetto comune di collaborazione per il perseguimento di importanti finalità di utilità sociale, e costituisce un modello giuridico che seppur non contemplato espressamente dalla legge 8 novembre 2000 n.328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", risponde pienamente ai principi generali ed alle finalità enunciati dall’articolo 1 della medesima legge e configura, pertanto, una valida forma di partecipazione della comunità alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ai quali non è ammissibile rinunciare.



Bibliografia

Bellezza Enrico, Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità, www.fondazionenotariato.it

Diener Maria Cristina, Il contratto in generale, Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano 2002, p. 12 ss.;

Loffredo Francesca, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano 2004;

Morelli Mario Rosario, Libro I Delle persone e della famiglia, Tomo I (artt. 1 – 78), in La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, Cesare Ruperto, Milano 2005, p.450 ss..

Siti Web di alcune fondazioni di partecipazione:

www.dopodinoi.it

www.dopodinoi.org

www.futuroinsieme.it

1. Le associazioni e le fondazioni

Da alcuni anni si sente parlare di un particolare istituto giuridico denominato fondazione di partecipazione, esso tuttavia non appare contemplato da alcuna specifica disposizione normativa, ma costituisce piuttosto il frutto di una elaborazione dottrinaria che non si è limitata, come spesso accade, a definire astrattamente ed a teorizzare, ma che partendo dalla disciplina codicistica in materia di associazioni e fondazioni si è sforzata di trovare una risposta concreta ad un insieme di esigenze che non trovavano immediate soluzioni nelle citate fattispecie tipiche.

Per comprendere il nuovo istituto è pertanto necessario fare un piccolo passo indietro e soffermarsi brevemente su alcune caratteristiche peculiari delle associazioni e delle fondazioni quali risultano delineate dalle norme del codice civile.

Ambedue gli istituti sono espressione del principio di autonomia negoziale (art.1322 c.c.) nonché, alla luce della Carta Costituzionale, di quella libertà di associazione (ex art. 18 C. Cost.) che il nostro ordinamento garantisce ai cittadini per perseguire diversi obiettivi nel rispetto di alcuni limiti quali possono essere la liceità, il buon costume, l’ordine pubblico, l’interesse meritevole di tutela.

Anche la libertà di forma non è assoluta, infatti, per chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di questi enti è necessario stipulare l’atto costitutivo nella forma solenne dell’atto pubblico, fatta eccezione per la fondazione costituita per testamento, il quale come è noto può essere redatto anche in forma olografa.

L’organizzazione dell’associazione sotto il profilo delle norme in tema di ordinamento e amministrazione è definita dal codice civile nei suoi aspetti basilari (convocazione e deliberazioni dell’assemblea, responsabilità degli amministratori etc.) mentre nulla è detto relativamente all’ordinamento della fondazione.

Il margine di azione lasciato all’iniziativa dei singoli per la costruzione dello statuto, inteso come l’insieme di regole dettate per disciplinare la vita di questi istituti, appare pertanto abbastanza ampio, fatte salve alcune fattispecie particolari disciplinate da leggi complementari che, come si dirà anche in seguito, impongono il rispetto di alcuni limiti.

Quanto alle differenze tra i due istituti, si è soliti affermare che l’associazione si distingue dalla fondazione per via del ruolo svolto dagli associati nel determinare l’indirizzo della vita associativa in modo del tutto libero. Gli associati, mediante un accordo contrattuale, definiscono lo scopo (culturale, ricreativo, sociale etc.) si riuniscono in assemblea ed hanno il potere di deliberare la modifica dello statuto, di promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori, nonché di decidere le sorti dell’associazione fino a decretarne lo scioglimento.

Nella fondazione invece non esiste l’assemblea, la base personale è limitata all’organo amministrativo, infatti, l’istituto è caratterizzato da un patrimonio (fondo di dotazione e gestione) che il fondatore destina, mediante un atto unilaterale, al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità (assistenziale, scientifico, culturale etc.).

Una volta riconosciuta la personalità giuridica della fondazione ed iniziata l’attività definita dallo scopo, viene negato allo stesso fondatore l’esercizio del potere di revoca della fondazione alla quale egli stesso ha dato vita. Nella fondazione, quindi, tutto ruota intorno allo scopo iniziale, dettato dal fondatore, che gli amministratori sono tenuti a realizzare, sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità governativa, mediante l’utilizzo del fondo di dotazione nonché di ogni altro bene che venga ad essere acquistato dalla fondazione nel corso della sua esistenza.

2. La fondazione di partecipazione

La fondazione di partecipazione è stata pensata dai giuristi che le hanno dato vita come una sorta di fattispecie intermedia tra l’associazione e la fondazione. Anche nella fondazione di partecipazione esiste un patrimonio destinato ad uno scopo immutabile, eppure, questo istituto presenta non un solo fondatore promotore, come di solito accade, ma più fondatori promotori, ed inoltre si apre, fin dal momento in cui viene ad esistenza, all’ingresso costante di nuovi fondatori che, in possesso di determinati requisiti definiti dallo statuto, intendano alimentare proficuamente il suo patrimonio. Altra caratteristica della fondazione di partecipazione è quella di invitare tutta la comunità, intesa come l’insieme dei soggetti privati e pubblici (singoli cittadini, imprese, società, associazioni, fondazioni, enti pubblici etc.), a partecipare ed a contribuire economicamente alla realizzazione di uno scopo meritevole di tutela, quale può essere ad esempio la solidarietà sociale verso le persone diversamente abili perché affette da handicap fisici e/o psichici mediante la realizzazione di strutture ricettive e sanitarie etc..

La partecipazione della comunità così intesa alla realizzazione di progetti di solidarietà sociale che si presentano decisamente complessi non solo in termini organizzativi, ma soprattuto in termini economici, appare ormai indispensabile in una società come la nostra ove il settore pubblico risulta sempre più depauperato di risorse e talvolta si manifesta incapace di assolvere ai propri compiti istituzionali - assistenziali.

3. Il patrimonio, lo scopo e l’amministrazione

Il patrimonio della fondazione si distingue in fondo di dotazione e fondo di gestione: il primo può comprendere beni mobili e immobili e rappresenta una sorta di capitale immobilizzato non spendibile, mentre il secondo è utilizzabile per il raggiungimento dello scopo e si costituisce con le rendite, i ricavi derivati dall’esercizio di attività connesse, nonché mediante i contributi ad esso specificamente destinati dai vari membri (fondatori promotori, fondatori, partecipanti e sostenitori).

Lo scopo deve essere definito ed al tempo stesso essere elastico, cioè capace di perseguire le finalità prestabilite, infatti, una volta stipulato l’atto costitutivo della fondazione nessuna modifica potrà essere apportata, neppure in presenza di esigenze sopravvenute.

In relazione allo scopo prescelto sarà possibile per la fondazione esercitare anche attività ad esso connesse quali ad esempio: stipulare contratti, amministrare i beni, effettuare raccolte di fondi, organizzare manifestazioni ed eventi, etc.

La fondazione di partecipazione in genere è anche un organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), e come tale è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 per poter beneficiare delle molteplici agevolazioni fiscali ivi contemplate. Pertanto, lo statuto deve rispondere anche alle previsioni di dette norme che limitano la libertà di definizione dello scopo, di esercizio di attività connesse, di impiego degli utili, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento etc.

L’organo amministrativo della fondazione di partecipazione è di solito il consiglio di amministrazione ove i membri, in un numero definito dallo statuto, vengono scelti e nominati ad opera dei fondatori promotori, fondatori e partecipanti istituzionali e restano in carica per un determinato numero di esercizi finanziari.

Si deve osservare che gli enti pubblici partecipanti sono soliti pretendere di avere un ruolo determinante nell’amministrazione della fondazione, poiché l’esercizio di tale potere configura una sorta di garanzia circa l’effettiva destinazione delle loro liberalità (elargizioni di somme e/o la concessione di diritti reali immobiliari) il cui valore è spesso rilevante in termini economici.

Accanto all’organo amministrativo può esistere un consiglio esecutivo per la gestione del fondo spendibile, ma anche per la presentazione di progetti da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione etc.. Inoltre il controllo della corretta tenuta delle scritture contabili è affidato ad un organo di consulenza contabile (assimilabile al consiglio dei sindaci societario).

4. La tutela dei soggetti diversamente abili

La fondazione di partecipazione che, nell’ultimo decennio, si è diffusa maggiormente è quella avente per scopo la solidarietà sociale nei confronti di persone affette di disabilità fisiche e/o psichiche.

La disabilità è fonte di un grande disagio nella società contemporanea la quale non sembra abbastanza preparata ad affrontare i problemi che necessariamente ne derivano. Il disagio e la sofferenza del disabile si propagano a partire dal nucleo familiare in cui egli vive fino a coinvolgere in modo sempre più diretto anche il mondo esterno, ciò purtroppo diviene più evidente nel momento in cui il sostegno e l’assistenza della famiglia di origine viene meno.

Promuovere la qualità dell’esistenza di soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di strutture residenziali caratterizzate da un ambiente simile a quello familiare, creare opportunità di lavoro, migliorare le condizioni di vita attraverso adeguate prestazioni socio – sanitarie, favorire l’aggregazione sociale, prevenire l’emarginazione, sono tutte attività che comportano l’impiego di risorse umane e finanziarie di non facile reperibilità sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Questo modello assistenziale di solito prende vita dagli stessi genitori e più in generale dalle famiglie dei soggetti diversamente abili, i quali non trovano risposte adeguate ai loro problemi quotidiani nelle strutture pubbliche. Lo scopo della fondazione è quello di garantire alle persone diversamente abili, per tutta la durata della loro vita, la residenza all’interno di strutture ove ricevere ogni prestazione assistenziale necessaria, svolgere diverse attività ludiche ed artistiche e se possibile intraprendere anche attività lavorative, curare le relazioni interpersonali, anche quando i familiari garanti di questi diritti fondamentali avranno cessato di esistere.

In questo contesto i familiari nella veste di fondatori promotori, per tutta la durata della loro vita, possono vigilare sul corretto impiego del patrimonio e partecipare in modo attivo all’amministrazione della fondazione.

Di solito lo statuto della fondazione si apre alla partecipazione continua dei genitori dei portatori di disabilità nella veste di nuovi fondatori, ciò per assicurare il perseguimento e la realizzazione dello scopo e mantenere sempre vivo l’interesse alla qualità della vita ed al benessere dei disabili ai quali sono legati da vincoli di parentela ed affettività.

In questo ambito si inserisce correttamente anche la partecipazione degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali i quali, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, da un lato, sono obbligati a fornire le prestazioni socio – assistenziali e, dall’altro, sono poveri di risorse idonee a raggiungere questi obiettivi, delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000 n.383) e delle fondazioni con scopo analogo, dei volontari, ma anche delle imprese che desiderano avere un ritorno positivo in termini di pubblicità e immagine nei confronti della clientela, mediante un impegno economico che non necessariamente deve essere esoso.

La fondazione di partecipazione in questi termini coinvolge diversi soggetti in un progetto comune di collaborazione per il perseguimento di importanti finalità di utilità sociale, e costituisce un modello giuridico che seppur non contemplato espressamente dalla legge 8 novembre 2000 n.328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", risponde pienamente ai principi generali ed alle finalità enunciati dall’articolo 1 della medesima legge e configura, pertanto, una valida forma di partecipazione della comunità alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ai quali non è ammissibile rinunciare.



Bibliografia

Bellezza Enrico, Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità, www.fondazionenotariato.it

Diener Maria Cristina, Il contratto in generale, Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano 2002, p. 12 ss.;

Loffredo Francesca, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano 2004;

Morelli Mario Rosario, Libro I Delle persone e della famiglia, Tomo I (artt. 1 – 78), in La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, Cesare Ruperto, Milano 2005, p.450 ss..

Siti Web di alcune fondazioni di partecipazione:

www.dopodinoi.it

www.dopodinoi.org

www.futuroinsieme.it