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La nuova azione di regresso dell’INAIL dal 2019

Inail
Ph. Mario Lamma / Inail

Indice

1. Premessa

2. Le azioni di rivalsa (regresso e surroga)

3. Il nuovo articolo 11 del DPR 1124/1965

4. La nuova azione di regresso

5. Il nuovo articolo 10 del DPR 1124/1965

6. L’efficacia della modifica legislativa del regresso

7. La compensatio lucri cum damno per la rendita “diretta” e “ai superstiti”.

8. Conclusione

 

1. Premessa

La materia INAIL, a partire dal 2019, presenta numerose “novità” per le Aziende, sia relativamente alla tassazione e ai premi di assicurazione dovuti dai datori di lavoro e sia alle azioni di rivalsa dell’Istituto (regresso e surroga), esperibili dall’Ente contro i responsabili in caso di infortunio o malattia professionale.

Premi e rivalse sono regolati in due fonti normative diverse (decreto interministeriale e legge) ma risultano tra loro correlati in quanto – come si vedrà – i primi possono aumentare o diminuire anche in relazione alle seconde.

Per meglio chiarire, esamineremo separatamente (in due articoli di approfondimento) i diversi aspetti.

 

2. Le azioni di rivalsa (regresso e surroga)

Dal 1 gennaio 2019, il comma 1126 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, su G.U. 31/12/2018) ha sostanzialmente modificato gli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965 (“Testo Unico”) e l’articolo 142 della Legge 209/2005 (sulla R.C. auto), con effetti indiretti anche sulla nuova Tariffa/Modalità dei premi INAIL, anch’essa in vigore dal 01/01/2019.

Convenzionalmente, sono comprese nelle azioni genericamente denominate “rivalsa”, sia il “regresso”, cioè l’azione prevista dagli articoli 10 e 11 del DPR citato (contro il datore di lavoro/dirigenti/preposti/compagni di lavoro) e sia la “surroga”, cioè l’azione prevista dall’articolo 1916 Codice Civile (contro soggetti diversi dal datore, cioè terzi).

 

3. Il nuovo articolo 11 del DPR 1124/1965

Il nuovo articolo 11 del DPR 1124/1965 è il seguente (modifiche in grassetto):

1. L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

2. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.   

3. L’Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

 

4. La nuova azione di regresso

Le novità introdotte dalle Modalità tariffarie per il calcolo del tasso aziendale e dall’articolo 11 del Testo Unico per l’azione di regresso sono strettamente connesse anche se – a nostro avviso – male coordinate tra loro.

Infatti – contrariamente  al passato – il recupero da parte dell’INAIL degli oneri, ottenuto in regresso dal datore di lavoro con “accertata responsabilità”, oggi non consente più la riduzione del premio; anzi lo aumenta elevando l’indice di sinistrosità aziendale (ISA), ai sensi dell’articolo 20 Modalità Tariffarie.

Quindi, praticamente, il datore rimarrà inciso due volte: con l’aumento del tasso e con l’esborso del regresso.

Ciò in quanto l’evento lesivo obbliga il datore civilmente responsabile – oltre all’aumento del premio – a un ulteriore rimborso all’INAIL, col solo limite del “danno civile risarcibile”, delle prestazioni a “qualsiasi titolo” erogate dall’Ente, per “temporanea, “spese” e “rendita” capitalizzata secondo le tabelle (previste dall’articolo 39 Testo Unico), approvate con D.M. Lavoro 22/11/2016 (su s.o. G.U. del 19/12/2016).

Quindi, anche un solo evento lesivo grave può incidere in maniera catastrofica sul bilancio aziendale, nonostante l’assicurazione INAIL.

Questa “interferenza” tra i criteri di calcolo del premio e il regresso ha inciso, trasformandola, sulla natura dell’azione prevista dall’articolo 11 Testo Unico, rendendola anche di difficile interpretazione/applicazione.

Infatti il Giudice, per applicarla in concreto col necessario rigore giuridico, per ogni singolo caso dovrebbe:

1) calcolare il danno civile concretamente risarcibile (quindi, ridotto in caso di concorso di colpa);

2) chiedere all’INAIL il danno previdenziale totale;

3) confrontare i due importi nei loro valori assoluti;

4) ritenere come astrattamente dovuto dal datore il danno di importo economico minore;

5) infine condannare al rimborso di un importo che potrebbe essere ridotto tenendo conto di alcune connotazioni del datore; alcune “soggettive” (condotta precedente e successiva all’evento), altre “oggettive” (“adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”, con riguardo al “rapporto tra somma dovuta e le risorse economiche”).

Specialmente quest’ultima riduzione del quantum induce a ritenere, in sostanza, che il regresso abbia cambiato la propria natura giuridica: da recuperatoria dell’importo anticipato dall’INAIL al lavoratore per conto del datore (con regole proprie della responsabilità civile), a sanzionatoria di un comportamento illecito di quest’ultimo (con regole mutuabili dalla responsabilità penale/amministrativa).

Sarà certamente interessante la discussione, che ne seguirà, se la sanzione abbia natura prevalentemente “civile” (a rimborso predeterminato di un danno patrimoniale) o “amministrativa” pecuniaria (correlata a un comportamento illecito), salvo si voglia ipotizzare una sorta di “danno civile sanzionatorio”.

Ricordiamo che per illecito civile si intende la violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione civile risarcitoria/reintegratoria.

 

Per illecito amministrativo si intende la violazione di una norma giuridica posta a tutela di un interesse collettivo cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria; sottolineiamo, per richiamare l’analogia col regresso, che l’articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si deve aver riguardo

alla gravità della violazione,

all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,

alla personalità dello stesso,

alle sue condizioni economiche

(per il nuovo regresso: alla condotta precedente e successiva all’evento; alla “adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”, al “rapporto tra somma dovuta e le risorse economiche”).

La Legge di Bilancio 2019, al comma 1126, sempre per quanto riguarda l’azione di regresso, ha modificato anche la portata dell’esonero della responsabilità civile del datore, integrando l’articolo 10 del Testo Unico.

 

5. Il nuovo articolo 10 del DPR 1124/1965

Il nuovo articolo 10 del DPR 1124/1965 è il seguente (modifiche in grassetto).

1. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

2. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.

3. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

4. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

5. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

6. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità a qualsiasi titolo e indistintamente che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.

7. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, secondo comma lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000.

8. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39. nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

Pare opportuno ricordare che, prima del recente intervento normativo, esistevano in giurisprudenza, da decenni, due interpretazioni contrapposte per confrontare il danno “civile” con quello “previdenziale”, al fine di calcolare il danno “differenziale”, cioè quello che, aggiunto al cd. “complementare, era considerato di esclusiva pertinenza del danneggiato per ricostituire la sua posizione economica quo ante: il raffronto per “poste omogenee” (prevalente) o per “sommatoria integrale” (minoritaria):

il primo metodo, per “poste omogenee” diminuisce il risarcimento civile del lavoratore danneggiato dell’importo delle (sole) corrispondenti voci di danno allo stesso indennizzate dall’INAIL: quindi, ad esempio, col raffronto per “poste omogenee” il lavoratore conserva l’indennizzo di un danno patrimoniale presunto, anche se non provato e quindi non risarcibile nel diritto civile;     

il secondo metodo, per “sommatoria”, raffronta (non l’importo delle singole voci ma) gli importi complessivi risarciti/indennizzati.

Il legislatore, per evitare possibili indebite locupletazioni del danneggiato, ha inequivocabilmente scelto il secondo metodo, prevedendo che il confronto danno civile/previdenziale debba essere effettuato tra “somme a qualsiasi titolo pagate”, così recependo in legge l’indirizzo espresso in materia di compensatio lucri cum damno dalle SS.UU. con le recenti sentenze nn. 12564, 12565, 12566, 12567/2018 e, prima, dal C.di S.in Ad. Plenaria con sentenza n. 1/2018.

 

6. L'efficacia della modifica legislativa del regresso

È opinabile – e già si discute – se il metodo infine prescelto dal legislatore (per “sommatoria integrale”) abbia efficacia retroattiva o, viceversa, valga solo per gli infortuni verificatisi e le MP manifestatesi dal 01/01/2019.

In sintesi, è discutibile se la norma abbia natura “interpretativa” o “innovativa”, questione di non poco conto, risultando evidenti le rilevanti differenze economiche – più o meno favorevoli – sulla liquidazione del danno ai lavoratori assicurati per casi ancora pendenti.

Sul punto (forse troppo affrettatamente, in quanto la questione non ha potuto formare oggetto di discussione tra le parti in causa nell’udienza svolta quando la norma neanche esisteva) si è già pronunciata la Sezione Lavoro della Cassazione che per alcuni casi (discussi e decisi ante 2019 ma con sentenza depositata successivamente, quindi con ius superveniens intervenuto dopo la deliberazione in camera di consiglio e prima della pubblicazione della sentenza) ha ritenuto l’efficacia non retroattiva della nuova normativa, privilegiando la natura innovativa rispetto a quella di interpretativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 8580 del 27/03/2019, n. 9112 del 02/04/2019.

L’indirizzo è stato ribadito dalla stessa sezione Lavoro nelle sentenze n. 9744/2019 e n. 13645/2019, che riprendono integralmente le precedenti, tanto da far ritenere “consolidato” l’indirizzo della sezione Lavoro.

La motivazione della prima sentenza, richiamata e puntualizzata nella seconda, recepita nelle successive, sono certamente ampie ma – a nostro avviso – non pienamente convincenti.

Infatti, la vecchia normativa applicabile nel momento della discussione – in ovvia totale ignoranza di quella nuova e successiva – ha precluso l’effettivo contraddittorio e difesa in punto quantum del risarcimento liquidabile ai danneggiati in applicazione della compensatio lucri cum damno; cioè proprio quel punto modificato/interpretato col comma 1126, entrato in vigore dopo la discussione, che ha recepito  l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12566/2018 (depositata il 22/05/2018) proprio su questa materia.

Invero, qualche mese prima, le SS.UU. avevano enunciato il seguente principio di diritto: «L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito».

La questione già decisa, analoga a quella trattata dalla Sezione Lavoro (si trattava colà di surroga e non di regresso, ma la sostanza non cambia) concerneva se dall’importo del danno sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio causato dal fatto illecito di un terzo, andasse, o meno, defalcata la rendita per l’inabilità permanente costituita dall’INAIL.

Le Sezioni Unite – spaziando nell’intera materia, anche con altre tre sentenze coeve – hanno avuto modo di precisare che per la compensatio devono ricorrere:

1) un collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria (nel senso che entrambe siano volte a rimuovere il pregiudizio derivante dall’illecito);

2) la previsione di un meccanismo di surroga o di rivalsa volto a evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito, così individuandosi un punto di equilibrio che eviti sia l’indebita locupletazione del danneggiato e sia la minor esposizione debitoria del danneggiante.

Entrambe queste condizioni paiono presenti nelle azioni di rivalsa dell’INAIL, dove l’ammontare dell’indennizzo non può superare quello del risarcimento del danno effettivamente prodotto e si affianca agli eventuali ulteriori effetti vantaggiosi che l’evento dannoso ha provocato a favore del danneggiato, tanto da giustificare il subentro dell’Ente, per la parte di danno indennizzata, nel credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore responsabile.

Il meccanismo così applicato crea l’auspicato equilibrio economico tra le parti:

il lavoratore riceve l’intero suo credito; il datore paga l’intero suo debito;

l’INAIL recupera (dal datore) l’indennizzo anticipato (al lavoratore). 

Passando poi alla specifica questione oggetto del contrasto, le Sezioni Unite hanno anche considerato che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio e, pur affermando che il ristoro del danno coperto dall’assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico, nondimeno, la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore.

Pertanto, aggiungono le Sezioni Unite, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’INAIL a titolo di rendita per l’inabilità permanente vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato e l’infortunato perde la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla prestazione assicurativa.

Indubbiamente le SS.UU. non potevano esprimersi sulla natura interpretativa/innovativa della (allora inesistente) successiva legge di Bilancio 2019, ma già aver dato atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale ultra decennale e averlo risolto ritenendo applicabile la compensatio, come poi legislativamente stabilito anche dal comma 1126, potrebbe far seriamente dubitare della natura innovativa, anziché interpretativa, della norma, con conseguente sua retroattività a eventi lesivi non ancora definiti.

Si segnala che in materia di jus superveniens – in quel caso dato da una innovativa interpretazione delle Sezioni Unite (in materia importo dell’assegno divorzile) ma ricorrendo una fattispecie simile a quella trattata dalla Sezione lavoro (innovativo indirizzo delle Sezioni Unite modificativo del precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale) – la Sezione prima ha precisato che “la Cassazione può – eventualmente previa applicazione del meccanismo di cui all’articolo 384, comma 3, cpc – decidere nel merito la causa se, per l’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti; altrimenti dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite” (Cassazione n. 11178/2019), decidendo infine il rinvio, per riesame dei fatti posti a fondamento della sentenza cassata, alla corte di merito che nel decidere la questione giuridica controversa aveva fatto applicazione del trentennale orientamento giurisprudenziale, poi abbandonato dall’ultimo recente intervento giurisprudenziale.

Argomenta la Sezione prima “che il giudizio di rinvio è configurato dall’articolo 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cassazione n. 27823 del 2018Cassazione n. 9768 del 2017Cassazione n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3).

Si tratta, dunque, come appare di tutta evidenza, di un’affermazione assolutamente utilizzabile in una fattispecie come quella di cui oggi si discute, e che rappresenta un necessario adeguamento da assicurarsi alla struttura del giudizio di rinvio, al fine di garantire il pieno ed effettivo dispiegamento del diritto di difesa delle parti, allorquando i mutamenti interpretativi giurisprudenziali che determinino la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato investano il contenuto di norme sostanziali e di merito, i quali sono tutti necessariamente retroattivi”.

 

7. La compensatio lucri cum damno per la rendita "diretta" e "ai superstiti"

Tra le varie prestazioni economiche erogabili dall’INAIL l’articolo 66 del DPR 1124/1965 prevede la rendita “diretta” (al n.2) e quella “ai superstiti” (al n. 4), nel prosieguo, per brevità, rendita “D” o “S”.

La rendita D (articoli 78 e seguenti) indennizza la riduzione della capacità lavorativa generica, da cui la legge correla presuntivamente una riduzione della capacità di guadagno (convenzionalmente chiamata danno patrimoniale) e, dopo il Decreto Legislativo n. 38/2000, anche la diminuzione dell’integrità psicofisica (convenzionalmente chiamata danno biologico).

Per le menomazioni con grado invalidante permanente superiore al 15% la rendita è data dalla somma delle predette due voci, patrimoniale e biologico, indennizzate con criteri prestabiliti dalla normativa INAIL, senza alcuna apprezzabile personalizzazione in quanto entrambi riferiti al cd. “lavoratore medio” che percepisce “retribuzioni medie”.

Sulla praticabilità della compensatio per la rendita D si è già detto.

La rendita S, regolata dal successivo articolo 85 Testo Unico, spetta ad alcuni prossimi congiunti (coniuge, figli minori o invalidi, ascendenti, fratelli/sorelle) qualora la morte derivi dall’evento infortunistico.

La prestazione è corrisposta per tutta la vita (salvo il venir meno dei presupposti di legge) ed è periodicamente rivalutata per assicurare l’adeguamento delle prestazioni previdenziali alla dinamica salariale.

L’importo è ragguagliato all’intera retribuzione percepita in vita dal lavoratore entro un limite massimo predeterminato per legge (articolo 1 comma 130 della legge 147/2013), ma la somma complessiva corrisposta a tutti gli aventi diritto non può comunque superare quella spettante per la rendita D.

Il criterio di liquidazione della rendita S è correlato alla retribuzione (effettiva o convenzionale) percepita in vita dal lavoratore, che si presume fosse utilizzata a sostegno economico del proprio nucleo familiare; la sua natura – secondo l’indirizzo prevalente – è quella di indennizzo del danno jure proprio subito dai congiunti a seguito della morte dell’assicurato.

Sotto questo profilo la rendita S è sempre stata considerata come prestazione del tutto autonoma rispetto alla rendita D; della quale i beneficiari sono titolari in base ad un diritto che loro spetta iure proprio e non iure successionis (Cassazione 3069/2002; Cassazione 11745/1997); in quanto il diritto alla rendita ai superstiti non appartiene al patrimonio del de cuius perché nasce alla morte dell’assicurato; il cui importo non si confonde con il patrimonio del defunto; tanto che la stessa compete anche se la rendita D non sia stata erogata (Cassazione 10533/1996; Cassazione 5398/1994) o sia stata liquidata all’assicurato in capitale (Cassazione 5289/1999).

Inoltre per la rendita S è stato escluso (articolo 73 L. n. 388/2000 - finanziaria 2001) il divieto di cumulo con la pensione di reversibilità dell’INPS (introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni di inabilità e l’assegno di invalidità).

È pertanto evidente la doppia correlazione della rendita S sia con la retribuzione percepita in vita e sia con la morte per causa di lavoro dell’assicurato.

Si discute invece se la predetta prestazione economica indennizzi i “superstiti aventi diritto” solo per un loro danno patrimoniale da perdita del sostegno retributivo (spesso inesistente) o anche per un danno non patrimoniale da perdita parentale (sempre presente).

Invero il danno patrimoniale è spesso inesistente perché, specialmente per le malattie professionali a lunga incubazione (es. patologie tumorali), il decesso avviene anni dopo l’abbandono dell’attività e colpisce soggetti privi di reddito da lavoro, di solito pensionati di anzianità/vecchiaia. In questo caso è evidente che la rendita S non indennizza alcuna perdita di capacità lavorativa e/o di effettivo guadagno del pensionato deceduto, ma costituisce sostanzialmente una prestazione sociale che si aggiunge alla pensione di reversibilità spettante al coniuge. Entrambe le prestazioni trovano fondamento nell’articolo 38 Cost.: il miglior favore della prima ipotesi dipende dal fatto che, in quel caso, la morte non è “naturale” ma anticipata da un pregresso rischio “professionale” che, si sottolinea, stante la “automaticità delle prestazioni” potrebbe anche mai essere stato oggetto di pagamento del premio assicurativo all’INAIL.

La questione è non semplice e presenta particolare importanza pratica in quanto dalla soluzione dipende la detraibilità, o meno, dell’importo del valore capitale della rendita S dal danno civile non patrimoniale risarcibile iure proprio ai congiunti, in caso di responsabilità di terzi nella causazione dell’evento lesivo che ha determinato il decesso.

I punti di riferimento che, a nostro avviso, devono indirizzare oggi l’applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno nella speciale materia INAIL sono la recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 12566/2018) e la conseguente modifica delle azioni di rivalsa operata con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, articolo 1, comma 1126) che chiaramente ha fornito forza di legge all’indirizzo giurisprudenziale appena espresso.

Se questi sono gli unici due punti di riferimento, pare di poter affermare che tutte le precedenti interpretazioni giurisprudenziali, rese ante o post Decreto Legislativo n. 38/2000 (che – come noto – ha esteso la copertura INAIL al danno biologico), debbano ritenersi ormai superate dall’ultimo dettato normativo, applicato anche alla luce dell’arresto giurisprudenziale.

Il comma 7 dell’articolo 10 del DPR 1124/1965, come da ultimo modificato, stabilisce: “Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, secondo comma lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000”.

Già sotto il profilo meramente letterale, il richiamo della nuova norma all’articolo 66 del Testo Unico, che al n. 4) elenca anche la rendita S, sembra voler ricomprendere anche questa rendita tra le prestazioni oggetto di compensazione nel rapporto economico trilaterale intercorrente tra danneggiante, danneggiato e INAIL.

Peraltro, anche la ratio legislativa è coerente con la motivazione della sentenza delle SS.UU. quando – dopo aver premesso che il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato (articolo 1223 c.c.) - indica le condizioni essenziali per l’operatività della compensatio da praticare quando l’atto dannoso ingiusto porta, accanto al danno, un vantaggio:

  • che tra “danno” e “vantaggio” economici esista un “criterio adeguato di causalità”, escluso quando il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria;
  • che l’ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall’altra, prevedendo “un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito. Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di "recupero" ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento”.

Da quanto sopra risulta evidente che la sentenza ha anticipato i presupposti che, poi, il comma 1126 (con tecnica legislativa e tenore letterale non eccelsi) ha recepito con forza di legge: il confronto tra i due tipi di danno alla persona qualora esista “causalità” tra danno e vantaggio e facoltà di “rivalsa” tra Ente anticipatore e responsabile, per essere omogeneo deve essere ed effettuato soltanto sul quantum del risarcimento civile e del l’indennizzo previdenziale.

Infatti, le categorie del danno “patrimoniale” e “non patrimoniale” (già biologico, esistenziale, morale, ecc.), proprie e tipiche del risarcimento civile e finalizzate all’integrale ripristino della effettiva perdita economica subita dal danneggiato, mal si addicono all’indennizzo previdenziale INAIL che, sostanzialmente, è una prestazione sociale che, per la determinazione del danno patrimoniale, si basa su presunzioni che prescindono dall’esistenza di un danno effettivo (per esempio, la perdita della capacità lavorativa generica può anche non diminuire la capacità di guadagno).

Del resto, anche le tabelle dell’importo del danno non patrimoniale in uso nei due sistemi (civile e previdenziale) – di prassi le prime, di legge le seconde – non sono né omogenee né confrontabili tra loro, in quanto quella relativa all’indennizzo previdenziale prescinde dal danno emergente/lucro cessante effettivo, dal danno morale e, per quanto concerne il danno biologico/relazionale/esistenziale, applica valori medi e senza personalizzazione.

 

8. Conclusione

A ben vedere, le cd. “poste omogenee” – che da decenni hanno condizionato e reso particolarmente incerto e problematico il confronto tra indennizzo e risarcimento – esistono solo per definizione formale e convenzionale (forse anche tralatizia e superata), in quanto, sostanzialmente, nel diritto previdenziale esiste soltanto la “prestazione” sociale, che poco o nulla condivide col “danno” civile.

Ecco che la novità, giurisprudenziale e normativa, consiste nell’aver sostituito al risalente e formale confronto tra (imparagonabili poste di) danno “civile” e “previdenziale” quello, sostanziale, dell’esistenza di un “meccanismo di surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilità risarcitoria”.

Pertanto, la compensatio consente di detrarre le somme che il danneggiato ha ricevuto e riceverà dall’INAIL a titolo di prestazioni economiche dall’ammontare complessivamente dovutogli dal responsabile per danno alla persona (escluso, ovviamente, il danno a cose), facoltizzando a sua volta l’Ente previdenziale anticipatario (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971) alla rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.

Di conseguenza, l’importo eccedente le prestazioni economiche elencate dall’articolo 66 del DPR n. 1124/1965 ed effettivamente indennizzate INAIL spetterà al danneggiato a titolo di (quello che oggi, convenzionalmente, potremmo chiamare) danno civile “aggiuntivo”, termine che – a scanso di futuri equivoci interpretativi – potrebbe convenzionalmente sostituire e accorpare quelli sinora usati di “differenziale” e “complementare”, entrambi  superflui a seguito del superamento del confronto per “poste omogenee”: simul stabunt, simul cadent.

Pertanto, l’interpretazione del comma 1126 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 – a nostro avviso – porta a ritenere che, in pratica, l’operatore o il giudice, per ripartire tra INAIL e danneggiato le poste di danno risarcibile, dovrebbe procedere a fasi successive.

A. Liquidare l’importo del danno “civile” complessivo concretamente risarcibile nel caso di specie (quindi considerando anche la riduzione per l’eventuale concorso di colpa del danneggiato), determinato con i consueti criteri in uso (di norma, tabelle milanesi, a volte romane, ormai eccezionalmente altre).

B. Accertare l’importo del danno “previdenziale” chiedendo informazioni all’INAIL (anche ex articolo 213 Codice Procedura Civile), tra le voci elencate ai numeri da 1 a 6 dell’articolo 66 del DPR 1124/1965 (indennità giornaliera “temporanea”; rendita “permanente”; assistenza personale continuativa; rendita “ai superstiti”; cure mediche, chirurgiche, accertamenti; apparecchi protesici”.

Questo importo è di esclusiva pertinenza dell’INAIL (danno “previdenziale”) e potrà essere richiesto in regresso (con i limiti dell’articolo 11) al datore di lavoro, in quanto già pagato o in corso di versamento ai danneggiati.

C. Accertare l’importo del danno civile “aggiuntivo” (A – B) indicando, partendo dall’elenco di cui all’articolo 66 del DPR 1124/1965, quali sono le voci escluse dall’indennizzo dell’Ente (danno morale/esistenziale soggettivo non correlato al biologico; danno alle cose, ecc.), concretamente risarcibili.

Questo importo è di esclusiva pertinenza del danneggiato (danno “aggiuntivo”).