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Legge contro legge: sul regresso INAIL ci siamo sbagliati

Decreto Crescita
Ph. Mario Lamma / Decreto Crescita

Indice

1. L’azione di regresso dell’INAIL

2. Le novità introdotte con la legge di bilancio 2019

3. La contro novella

4. Le più volontà del legislatore

 

1. L’azione di regresso dell’INAIL

Un nostro recente articolo (pubblicato su Filodiritto del 04/06/2019) titolava “la nuova azione di regresso dell’INAIL dal 2019” e commentava i possibili riflessi sulle azioni di rivalsa dell’INAIL (regresso e surroga) conseguenti all’entrata in vigore, dal 01/01/2019, del comma 1126 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, su G.U. 31/12/2018) che aveva sostanzialmente modificato gli artt. 10 e 11 del DPR 1124/1965 e l’art. 142 della L. 209/2005 (sulla R.C. auto).

Il contributo – al quale si rimanda per ogni approfondimento - si prefiggeva di riassumere la complessa materia delle azioni di rivalsa dell’INAIL che, dal 1965 (DPR 1124/1965), dopo l’introduzione giurisprudenziale, a partire dagli anni ’70 tra le voci risarcitorie anche del danno biologico, quale danno non patrimoniale/areddituale, in aggiunta al danno patrimoniale da minor reddito causato dalla riduzione della capacità lavorativa generica, dopo tutta una serie di interventi della Corte Costituzionale intervenuti a partire dagli anni ’80 che - anche a seguito della riconosciuta “autonomia” del giudizio civile rispetto al penale (Cost. 118/1986) culminata col nuovo c.p.p. del 1989 – la stessa Corte Costituzionale, con una serie di sentenze pubblicate in sequenza nei primi anni ’90 (Cost. 87/1991, 356/1991, 485/1991), ha ritenuto che il danno biologico, per la sua natura “non patrimoniale”, non rientrasse nell’oggetto dell’indennizzo INAIL (com’era allora regolato dal DPR 1124/1965) che è stato ritenuto avere natura esclusivamente “patrimoniale”.

Così che nel 2000 (D.Lgs. 38/2000) è stata estesa la tutela (a favore degli assicurati) e l’onere della rivalsa (contro i datori di lavoro) anche al danno non patrimoniale (biologico), nel senso che il maggior importo corrisposto ai primi con la rendita veniva poi recuperato dai secondi col regresso, ricorrendone le condizioni di legge.

La novella del 2000, sostanzialmente giusta e condivisibile, aveva però “squilibrato” il delicato equilibrio - originariamente ben strutturato dal DPR del 1965 – previsto dall’art. 10 del DPR 1124/1965, tra l’esonero della responsabilità civile del datore e il premio assicurativo dallo stesso obbligatoriamente versato in  contropartita.

In concreto, in non pochi casi – per l’“intreccio stratificato” di norme e interpretazioni giurisprudenziali - già richiamato ed esaminato nel precedente articolo – non era infrequente che il lavoratore infortunato o i suoi eredi, sommando indennizzo previdenziale INAIL e risarcimento civile datoriale, potessero (legittimamente) locupletare un importo complessivamente superiore all’intero danno subito.

La giurisprudenza – ci sia consentito, tecnicamente più competente e preparata di alcuni estensori di norme recenti – partendo dall’esame delle fattispecie concrete, aveva già avvertito il problema della necessità, in alcuni casi, di far applicazione del principio generale della cd. compensatio lucri cum damno, per equilibrare il danno da fatto illecito con i vantaggi che potevano derivare ai danneggiati dallo stesso fatto-reato.

La non semplice questione è stata infine sottoposta all’esame delle Sezioni Unite che, nella speciale materia INAIL, si sono espresse su tutta la materia con quattro recenti sentenze (in materia Assicurazioni private e sociali, INPS e INAIL),  di cui la n. 12566/2018, in materia di infortuni sul lavoro, esprime il seguente principio di diritto: “L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

 

2. Le novità introdotte con la legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), aveva recepito e fornito forza di legge all’indirizzo giurisprudenziale appena espresso disponendo, nell’unico articolo 1, al comma 1126 (modifiche in grassetto corsivo).

In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l’elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo» sono inserite le seguenti: «complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo,» e dopo le parole: «a somma maggiore dell’indennità che» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo ed indistintamente»;

b) all’articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «a norma degli articoli 66 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38»;

c) all’articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: «rendita» è inserita la seguente: «complessivamente» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo»;

d) all’articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «per le somme» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «e per le spese accessorie» sono inserite le seguenti: «nei limiti del complessivo danno risarcibile»;

e) all’articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «dell’ulteriore rendita» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo»;

f) all’articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «solo previo accantonamento di una somma» sono inserite le seguenti: «a valere sul complessivo risarcimento dovuto» e dopo le parole: «erogate o da erogare» sono aggiunte le seguenti: «a qualsiasi titolo»;

g) all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile»;

h) all’articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall’ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte». I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all’alinea del presente comma;

i) all’articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «di lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.000» e le parole: «aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)» sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all’alinea del presente comma;

l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;

m) all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all’INAIL » sono soppresse;

n) all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «130 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «110 per mille».

 

3. La contro novella

Orbene – più facile a dirsi che a credersi – a distanza di meno di sei mesi dalla novella della legge di bilancio 2019 , ecco la contro novella della L. n. 58/2019 del 28 giugno 2019, (in Supplemento ordinario n. 26/L del 29/06/2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» (cd. decreto crescita) che, in sede di conversione del DL n. 34/2019 del 30 aprile 2019 (in  G.U.  n. 100 del 30 aprile 2019), ha aggiunto l’art. 3 sexies (Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023), che al comma 1 testualmente dispone:

All’articolo 1, comma 1126, della citata legge n.145 del 2018, le lettere   a), b), c) , d) , e) e f) sono abrogate;…”.

La contro novella è entrata in vigore il 30/06/2019.

Sono stati necessari sei mesi di lavori per stabilire, nello stesso articolo, che “…le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018”.

A nostro avviso l’art. 3-sexies è superfluo così come parimenti superfluo (nel suo tenore letterale confuso e ambiguo) era il comma 1126, specialmente nella lettera g) non abrogata, quindi attualmente ancora in vigore, come le restanti lettere fino alla n).

Fortunatamente la materia è stata ormai ben delineata col fondamentale apporto della giurisprudenza di merito e di legittimità, ultimamente a Sezioni unite: spetterà ora ai giudici di merito, pur senza l’abrogato richiamo normativo, dare seguito all’indirizzo delle SS.UU. sentenziando quando alla fattispecie concreta sia applicabile la compensatio lucri cum damno.   

 

4. Le più volontà del legislatore

Ci sia consentito, infine, ricordare quanto avevamo scritto in altra occasione osservando che a volte si verifica che la cd. “volontà del legislatore” – in parole povere, l’intenzione del suggeritore e del redattore materiale della norma approvata nel testo definitivo - durante il tormentato iter che precede la promulgazione, subisca delle “mutazioni”:  in parole povere, avvenga l’aggiunta o lo stralcio di avverbi, aggettivi, sostantivi, virgole, magari per meglio adattare o estendere la previsione stratta a pressanti esigenze del momento  – tanto che, alla fine, il “concepito” e il “nato” non sembrano più lo stesso anzi, a volte, neanche sembrano avere la stessa origine, magari con una, neanche voluta, eterogenesi dei fini.

Qui c’è di più, per non dire di peggio: si ha l’impressione che esistano più “volontà del legislatore” (o più “legislatori”) che operino all’insaputa una dell’altra.

Superfluo ogni commento.