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La proroga delle scadenze relative alla revisione a causa dell’emergenza sanitaria

Automobili
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La revisione dell’auto è uno degli appuntamenti fissi di cui l’automobilista deve ricordarsi perché altrimenti potrebbe incorrere in sanzioni decisamente poco gradevoli.

Spesso si guarda a questo tipo di adempimento nel modo sbagliato, ritenendolo soltanto l’ennesimo esempio di una burocrazia, quella italiana, che è fatta soltanto per spillare soldi e far perdere tempo al cittadino. Ed è proprio per poter superare i controlli che ci si ritrova a cambiare gli pneumatici usurati o a fare dei lavoretti all’ultimo momento su un’auto a dir poco trascurata.

In realtà il tema della revisione è ben più complesso e si basa semplicemente sull’esigenza di mantenere le auto sulle nostre strade nello stato più migliore possibile in modo da evitare incidenti e preservare la regolarità e la sicurezza della circolazione.

Si tratta quindi di un tema sempre attuale a cui prestare attenzione e che spesso riserva novità di cui l’automobilista dovrebbe essere al corrente, come ad esempio quello attualissimo delle proroghe istituite dal governo a causa della pandemia.

Ma prima andiamo a rinfrescare alcuni concetti di base inerenti la revisione.

 

Com’è cambiata la normativa sulla revisione negli ultimi anni

La novità più rilevante, quella che ha delineato i tratti di questo tipo di adempimento, è quella che nel 1998 ha reso modificato la cadenza della revisione. Prima della modifica il controllo obbligatorio dell’auto doveva essere fatto dopo 10 anni dalla prima immatricolazione, mentre ora non possono passare più di 4 anni. Inoltre, è stato previsto l’obbligo di sottoporre a revisione tutte quelle auto interessate da un sinistro con danni importanti a parti meccaniche e di direzione.

Una normativa europea datata 2014 ha poi introdotto degli aggiustamenti, tra i quali quello di annotare i km dell’auto e di comunicarli per via telematica, assieme all’esito dei controlli effettuati, alla Motorizzazione Civile. La ratio della norma è quella di tutelare il consumatore che avrà a disposizione un database con dati certi e aggiornati con cadenza biennale, evitando il rischio che il contachilometri dell’auto che si è interessati ad acquistare sia stato alterato. 

Nulla è invece cambiato in tempi recenti in merito al certificato di revisione che viene rilasciato dalle autofficine autorizzate e ai dati identificativi dell’auto e dell’automobilista, raccolti contestualmente al controllo.

Parliamo del numero di identificazione del veicolo, ovvero il numero di telaio, la targa, il luogo e la data di revisione, i km percorsi, la categoria del veicolo, il risultato del controllo tecnico e sulle emissioni, e la scadenza del certificato di revisione. 


La proroga Covid-19

Il prolungarsi dello stato di emergenza ha spinto il governo a recepire un regolamento di origine comunitaria, il 267 del 2021, che prevede la proroga della scadenza della revisione auto di 10 mesi. La proroga si applica a tutti quei controlli che sono venuti a scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Il nostro governo in realtà era già intervenuto a inizio pandemia fissando un allungamento delle scadenze previste per la revisione all’interno di tutta la serie di DPCM che si sono susseguiti nei mesi caratterizzati dalla diffusione massiccia del virus.

L’ultimo provvedimento della serie è quello del settembre del 2020 che aveva previsto la proroga ai primi mesi del 2021. L’accoglimento della proroga prevista dalla normativa europea, non obbligatoria per gli stati membri che però hanno il compito di evitare disagi per i soggetti stranieri assoggettati a norme nazionali che hanno deciso di adottarla, ha il merito di aver fatto finalmente chiarezza dopo mesi di provvedimenti di emergenza.

Le categorie di veicoli interessate dal provvedimento sono: 

  • Le categorie M e N , ossia i veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone e di merci.

  • Le sottocategorie del gruppo O che fanno riferimento ai rimorchi.

  • Le categorie T5 e L. La prima si riferisce ai trattori che non possono superare la velocità di 40 km/h, mentre la seconda è quella che ricomprende i ciclomotori e i motocicli a due o tre ruote.