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La riforma del processo di famiglia: responsabilità del magistrato, oneri decadenziali alle parti

Antelope Canyon
Ph. Antonio Capodieci / Antelope Canyon

Questa settimana approderà in Senato la Riforma del Processo Civile, proposta dalla Ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Da quasi due anni è all’esame della Commissione Giustizia il Disegno di Legge n, 1662 A.S. di iniziativa governativa, proposto dall’allora Ministro della Giustizia, Bonafede.

Il maggior interesse alla riforma e la spinta decisiva all’iter di studio ed approvazione del progetto di riforma è venuto dal Piano di resilienza e ripresa, predisposto dal Governo Draghi per ottenere dall’Unione Europea i finanziamenti “Next Generation EU”.

Il Piano di resilienza ha fatto proprie le raccomandazione date al nostro Paese della Commissione Europea di aumentare l’efficienza del sistema giudizio civile, ponendo quale obbiettivo della riforma del processo civile la riduzione del tempo del giudizio.

La riforma Cartabia ha aggiunto al precedente progetto l’art 15 bis e 15 ter, interamente dedicati al processo di famiglia, ramo del diritto processuale di cui il DL n, 1662 non si occupava.

Il primo elemento degno di nota del progetto di riforma del processo in materia di famiglia è la previsione di un unico rito denominato, appunto, “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie di competenze del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, con esclusione dei procedimenti in materia di adozione e di protezione internazionale e contrasto all’immigrazione illegale.

Il progetto di riforma propone l’adozione di un rito unico, per tutti i procedimenti, di competenza del Tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per trattazione ed istruzione al giudice relatore; quale criterio di competenza prevalente la residenza abituale al minore al momento della proposizione della domanda; l’intervento del Pubblico Ministero generale e necessario, fermo il potere di azione riservatogli per i procedimenti de potestate ed in materia di adozione;

Il rito proposto è improntato a criteri di snellezza ed efficienza, nel rispetto del diritto al contraddittorio ed in garanzia, comunque, dei diritti dei minori e dei soggetti deboli, delle vittime di violenza. Sono previsti, infatti tempi processuali rigorosi e termini preclusivi per le parti.

Il procedimento si introduce con ricorso, redatto in modo sintetico, nel quale deve essere dato conto delle generalità e residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli della coppia minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave; farsi esposizione dei fatti e elementi di diritto su cui si fonda la domanda e le relative conclusioni; darsi indicazione, a pena di decadenza per le domande concernenti diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui si intenda intende avvalersi; depositare in copia di provvedimenti eventualmente già adottati in procedimenti inerenti violenza domestica o di genere, che interessino una delle parti od i figli; darsi l’indicazione dei procedimenti penali in cui una delle parti od i figli sia parte offesa; per le domande di natura economica, depositare copia delle denunce dei redditi e della documentazione attestante disponibilità immobiliari, mobiliari e finanziaria degli ultimi tre anni, con previsione di sanzione per l’omesso, parziale o inesatto deposito; depositare un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori relativamente a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, luoghi abitualmente frequentati, vacanza normalmente godute.

Ad esito del ricorso il giudice fissa udienza di comparizione delle parti entro novanta giorni, indicando il termine per la notificazione al convenuto e per la costituzione di questi; il capo dell’ufficio giudiziario dovrà vigilare sul rispetto del termine per la fissazione dell’udienza e tenerne conto ai fini della valutazione di professionalità del magistrato.

È prevista la possibilità per il giudice di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse dei minori o della parte anche prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicarne l’attuazione o in presenza di un pregiudizio irreparabile. Per la conferma, modifica o revoca di detti provvedimenti dovrà essere fissata un’udienza per la comparizione delle parti entro i successivi quindici giorni.

Nel decreto di fissazione di udienza il giudice deve informare le parti della possibilità di fare ricorso alla mediazione familiare, fatta eccezione per i casi in cui una delle parti sia stata condannata anche in via non definitiva o sia destinataria di provvedimenti cautelari per reati di violenza.

Il convenuto deve costituirsi con comparsa nella quale, in modo sintetico, proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, le contestazioni specifiche sui fatti dedotti dal ricorrente e, a pena di decadenza per le domande avanti ad oggetto diritti disponibili, indica mezzi di prova e produce documenti. Anche il convenuto ha obbligo produrre i documenti attestanti la sua consistenza patrimoniale, pena le sanzioni già indicate.

Il ricorrente può difendersi nelle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, nonché modificare le proprie domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte.

Nel corso del giudizio possono essere proposte domande nuove solo relativamente all’affidamento ed al mantenimento dei figli minori e maggiorenni portatori di handicap; domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti possono essere proposte solo in ipotesi di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Alla prima udienza le parti devono comparire ed essere sentite personalmente, anche separatamente; la mancata comparizione senza giustificato motivo è sanzionata ex art 116 cpc.

Il presidente emette i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela dei figli e dei coniugi ritenuti opportuni, anche in caso di mancata comparizione del convenuto, con facoltà di farne retroagire l’efficacia dalla data della domanda o dalla prima udienza; rinvia la causa avanti al giudice relatore.

Il verbale di conciliazione, ove intervenuta, ed i provvedimenti provvisori ed urgenti sono titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Alla prima udienza avanti a sé, ove la causa sia matura per la decisione, il giudice relatore invita le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva o parziale sullo status qualora la causa debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.

Qualora la causa debba continuare, il giudice relatore adotta provvedimenti provvisori ed urgenti nei limiti della richiesta delle parti quanto alle domande inerenti loro ed i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche d’ufficio per i figli minorenni o portatori di handicap; ammette le prove o adotti provvedimenti istruttori, fissa udienza per la prosecuzione del giudizio, disciplina i termini per la reclamabilità dei provvedimenti emessi, avanti al giudice in composizione collegiale.

Per le causa di separazione e di affidamento dei figli, l’ordinanza del giudice è immediatamente reclamabile al collegio, con ricorso da proporsi nel termine perentorio di venti giorni. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

Esaurita l’istruttoria, il giudice fissa avanti a sé udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando termini per gli scritti difensivi finali.

La sentenza deve essere depositata entro venti giorni dall’udienza avanti al collegio in cui è trattata la causa.

È evidente che con atti introduttivi così formulati e corredati, per le cause di separazione e divorzio il presidente sarà in grado di emettere provvedimenti provvisori ed urgenti calzanti alla situazione che, salvo fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, difficilmente saranno modificati dal relatore.

Il relatore procederà, a sua volta, spedito nella valutazione delle istanze istruttorie e nella individuazione dei mezzi di prova disponibili d’ufficio, conoscendo già fin dalla prima udienza le domande delle parti, le eccezioni, le domande riconvenzionali, le allegazioni i mezzi di prova richiesti.

Una simile scansione dei tempi processuali, ove non vanificata da tempi lunghi fra un’udienza ed un’altra, dopo la prima, dovrebbe assicurare di giungere a sentenza in un lasso di tempo molto più ristretto di quello attuale.

Salta all’occhio la responsabilità personale attribuita ai magistrati, per i quali la mancata fissazione della prima udienza entro il termine di 90 giorni sarà motivo di valutazione negativa di professionalità. Considerate le preclusioni imposte alle parti, la fissazione della prima udienza dovrebbe avvenire lo stesso giorno dell’iscrizione a ruolo e il ricorrente dovrà essere onerato di notifica immediata al convenuto.

Diversamente il convenuto si potrebbe trovare in una situazione di svantaggio rispetto al ricorrente; quest’ultimo avrà avuto tutto il tempo di pensare la domanda, raccogliere documentazione, indicare prove, il convenuto dovrà fare tutto questo entro 90 giorni, tre mesi.

La possibilità di emettere provvedimenti anche prima dell’instaurazione del contradditorio impone poi al giudice lo studio immediato del ricorso.

Le preclusioni poste alle parti scoraggeranno forse il contenzioso, e questa è presumibilmente l’auspicio del Governo che incentiva le ADR. O forse no, perché quando raggiunti da notifica di ricorso il tempo a disposizione sarà impiegato per imbastire la difesa e non per intavolare una trattativa.

Certo è che ove adito il Tribunale, condotte omissive od ostative delle parti troveranno sanzione e comporteranno decadenze. L’invito a redigere gli atti in modo sintetico stride, sinceramente, con gli oneri di deduzione, allegazione, probatori imposti alle parti, ma varrà ad evitare l’instaurazione di contenziosi esplorativi. Gli avvocati dovranno trovare la giusta misura fra (strategici) ermetismi e (capziose) prolissità.