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La riforma della corruzione tra privati - La responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione tra privati

Responsabilità delle persone giuridiche
Responsabilità delle persone giuridiche

Parte II

 

Il decreto legislativo 38/2017 interviene pure sulla normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

La lettera s-bis) dell’articolo 25-ter comma 1 del d.lg. 231/2001 è sostituita[1] dalla seguente:

per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

  • Per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (corruzione attiva).
  • Diventa reato-presupposto anche l’istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis comma 1): anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua società di appartenenza.
  • Viene aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati: oggi compresa tra 200 e 400 quote, passa a 400-600 quote. Da 200 a 400 quote per l’istigazione alla corruzione privata.
  • Novità assoluta: si applicano alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2, da 3 mesi a 2 anni (non essendo specificata durata diversa); lo stesso dicasi per l’istigazione (punita invece, come detto, con sanzione pecuniaria più contenuta).

Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell’ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

Peraltro nell’articolo 25-ter sono previsti alcuni delitti che determinano l’applicazione all’ente di sanzione pecuniaria più elevata (in seguito al raddoppio disposto dalla legge 62/2005) i quali, tuttavia, non consentono le sanzioni interdittive: si pensi all’aggiotaggio e all’omessa comunicazione del conflitto d'interessi (sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote); all’ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote).

Di recente si era proposta l’applicabilità di sanzioni interdittive solo per le false comunicazioni e per l’ostacolo alle Autorità di vigilanza (“d.d.l. Grasso”), ma non per la corruzione tra privati.

La normativa è andata invece in altra direzione, con un approccio severo nei confronti di un reato che dal 2002 (con la “vecchia” infedeltà a seguito di dazione di utilità) non ha praticamente mai visto un’aula di giustizia.

- continua

(Parte I)