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La strumentalizzazione della crisi

Covid-19 e corruzione: un binomio asfissiante
Piazza Maggiore, Bologna, 15 novembre 2019
Ph. Francesca Russo / Piazza Maggiore, Bologna, 15 novembre 2019

Abstract

Il presente contributo esamina, in chiave attuale, alcuni risvolti giuridici e penali legati alla crisi epidemiologica che l’Italia – ed il Mondo intero – sta affrontando. Se, infatti, da un lato gli aspetti più rilevanti della odierna situazione, relativi agli strumenti collaborativi che il Governo sta utilizzando per affrontare la pandemia sono oggetto di discussioni quotidiane in tutti i media, dall’altro lato, ancora nessuno ha parlato di quali rischi si possano celare in ordine allo sfruttamento illecito di un momento del genere, ove le somme di denaro che circolano sono considerevoli e potrebbero fungere da veicolo per favorire gli interessi personali.

 

Indice:

1. Premesse

2. Le fattispecie di reato configurabili

3. I punti di contatto col multilevel – corruption system

 

1. Premesse

In queste settimane tutte le pagine dei quotidiani sono concentrate nell’analizzare i dati legati all’evoluzione della crisi frutto della diffusione dell’ormai noto Covid-19.

Oltre che sull’analisi dei numeri, l’attenzione dell’opinione pubblica è, altresì, concentrata sull’operato dell’organo esecutivo, presieduto dal professor Conte che, in questo frangente, svolge un ruolo fondamentale per dettare la linea da tenere contro il virus.

In particolare, finora il Governo, da un lato, ha adottato misure stringenti per delimitare la diffusione del Covid-19 e, dall’altro lato, ha iniziato a stanziare ingenti somme di danaro sia per supportare le persone che nei prossimi mesi vedranno notevolmente – se non del tutto – ridotti i propri introiti, ma anche per finanziare nell’immediato le strutture e gli enti sanitari e, quindi, per evitare il – già ventilato – collasso proprio del sistema sanitario, mai messo così sotto pressione da nessun evento prima d’ora.

Come in ogni situazione critica, l’attenzione è, quindi, concentrata sulle misure adottate per superare nel più breve tempo possibile la crisi, a costo di mettere da parte altri – ora meno importanti – elementi, quali le varie procedure burocratiche per, ad esempio, ottenere una parte dei soldi messi a disposizione.

La lente dell’opinione pubblica è, dunque, indirizzata, sull’azzeramento dei contagi e sulla sopraffazione del virus.

Tuttavia, vi è un altro lato della medaglia, cui in pochi in questi momenti prestano attenzione: come in ogni situazione di crisi (vedasi il terremoto dell’Aquila), il rischio di commissione di talune fattispecie illecite aumenta, sotto due punti di vista.

Da un lato vi sono le sanzioni penali per chi in maniera diretta cerca di eludere le direttive governative; dall’altro lato, vi sono, poi, possibilità più celate ed indirette di sfruttamento illecito della crisi stessa per favorire gli interessi personali, mediante il compimento di reati corruttivi.

In altre parole, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche penali legate alla crisi epidemiologica un primo filone è rappresentato dai comportamenti finalizzati a contravvenire alle misure che il governo di volta in volta adotta, mentre un secondo, e più interessante filone riguarda tutte quelle fattispecie delittuose di corruzione che vengono poste in essere in occorrenza di situazioni di crisi, poiché, come detto, da un lato, vi è una rilevante circolazione di denaro, dall’altro lato, i controlli – in apparenza – si attenuano ed infine, le necessità delle persone aumentano.

Come vedremo, i procedimenti penali sorti per entrambi le tipologie delittuose sono ormai più d’uno e conseguentemente appare rilevante proporre una disamina tecnica delle situazioni su descritte.

 

2. Le fattispecie di reato configurabili

Brevemente, poiché già molti ne hanno parlato in questi giorni, occorre ricordare che il comportamento di chi non aderisce alle direttive stringenti del Governo in ordine ai limiti di circolazione, se non per motivi di lavoro, salute e necessità può integrare alcune fattispecie di reato.

In primis, l’articolo 650 codice penale – una contravvenzione – punisce proprio chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, in questo caso l’organo esecutivo, per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene.

La pena prevista è costituita alternativamente dall’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Dall’accertamento della violazione, le autorità procedenti comunicheranno la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente ed il procedimento penale inizierà il suo corso, che verosimilmente si concluderà mediante l’emissione di un Decreto penale di condanna da parte del Giudice per le Indagini Preliminari a cui sarà opportuno opporsi chiedendo l’estinzione del reato mediante l’oblazione, istituto disciplinato dagli articoli 162 e 162 bis codice penale che consente, con il pagamento di determinata somma, proprio di estinguere il reato, mantenendo il casellario giudiziario dell’imputato privo di condanna. In parole semplici, si mantiene la c.d. fedina penale pulita.

Per questa tipologia di reati, i procedimenti penali attualmente iscritti sono ormai migliaia su tutto il territorio nazionale.

Il medesimo comportamento può, poi, configurare alcune fattispecie delittuose più gravi relative ai c.d. reati di falso: in questo caso occorre guardare all’articolo 495 codice penale ed al combinato disposto degli articoli 476 e 482 codice penale e le pene previste sono notevolmente più severe, in quanto è stabilita la reclusione.

Relativamente a questi casi, sono sorti alcuni dubbi interpretativi in ordine alla configurazione o meno di una fattispecie delittuosa: è, infatti, notizia di questi giorni la richiesta di archiviazione di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Genova in relazione proprio alla violazione dell’articolo 495 codice penale in quanto tale delitto – secondo la tesi della Procura – verrebbe integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato od altre qualità della persona. Secondo tale interpretazione, quindi il soggetto che attesta falsamente una condizione lavorativa o personale non rientra nel caso di falsità relativa ad un proprio stato o ad una propria qualità.

 

3. I punti di contatto col multilevel – corruption system

Proseguendo e tralasciando le ulteriori ipotesi – si spera assolutamente residuali – di procurata epidemia e lesioni colpose configurabili da chi, consapevole di essere positivo, viola le disposizioni del Governo, risulta doveroso ora, come anticipato, porre l’attenzione sulla configurazione di delitti corruttivi in occorrenza di una situazione di emergenza.

Come si è detto, risulta più interessane evidenziare come una situazione di crisi, se osservata da un diverso punto di vista, porti sempre con sé tre prerogative comuni, che alcuni soggetti potrebbero sfruttare strumentalmente per i propri scopi personali illeciti.

Innanzitutto, come nel caso odierno, le Autorità, o anche enti privati mediante le loro donazioni, immettono nel sistema sanitario ingenti quantità di denaro.

In secondo luogo, vi è la necessità di compiere dei lavori nel più breve tempo possibile: da ciò consegue un – apparentemente – minore sistema di controlli.

Infine, in ogni emergenza si verificano nuove situazioni di necessità per alcune persone.

Ecco che questi tre elementi possono essere oggetto di strumentalizzazioni.

Infatti, queste tre circostanze, cumulativamente o in maniera alternativa, possono portare alla configurazione di talune fattispecie delittuose di corruzione, ambito nel quale proprio la ricezione di denaro o altra utilità diventa un elemento costitutivo del reato.

Alla luce di quanto detto, non stupisce allora la notizia odierna secondo cui vi sarebbero stati due arresti in flagranza per corruzione in occorrenza dello svolgimento di un appalto nel settore delle pulizie, in un comune del Nord Italia, territorio tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria.

In particolare, sembrerebbe (il condizionale rimane d’obbligo vista la fase assolutamente embrionale in cui si trova il procedimento penale, in considerazione della presunzione d’innocenza degli interessati ed sulla base dei pochi dati rinvenuti solo su testate giornalistiche) che vi sia stata una trattativa illecita a cui avrebbe preso parte un dipendente del Comune per l’affidamento dell’attività di sanificazione e disinfezione di immobili di proprietà della Città, alla luce, proprio, dell’attuale emergenza sanitaria.

Questa circostanza nasce dalla necessità per i comuni di adottare misure di sanificazione; ca va sans dire, la domanda ed il bisogno di un certo servizio aumentano e vi è chi può approfittarne.

Questo potrebbe essere solo il primo caso di tanti: per tali ragioni, oltreché tenere, giustamente, alta l’attenzione sulle misure e sui numeri dei contagi, occorre fare luce anche su tutti questi aspetti oscuri e forieri di possibili illeciti penali da parte di chi vuole trarne vantaggio, legati alla situazione di crisi che il paese sta attraversando. Parimenti la costruzioni di nuovi centri medici al posto della riattivazione di quelli già presenti: quali verifiche?

In concreto, per contrastare questi fenomeni la medicina è la medesima che si dovrebbe usare in generale per ridurre il numero dei reati: come detto più volte nella presente rubrica, anche in questo caso, infatti, l’arma migliore a disposizione delle Autorità ma soprattutto degli enti pubblici, in occorrenza dei quali il rischio di corruzione è elevato, per evitare la configurazione di illeciti penali è l’adozione di idonei sistemi di prevenzione.

In tale ottica, assume quindi ancora una volta rilevanza la trasparenza nella gestione delle procedure. Sul punto, occorre nuovamente richiamare l’assoluta importanza dell’adozione di un modello organizzativo gestionale ex Decreto legislativo 231/01 per tutte le imprese e gli enti pubblici al fine di regolarizzare e porre sotto una lenta d’ingrandimento tutti i protocolli per evitare la configurazione anche dei delitti di corruzione.

Inoltre, elemento comune alla lotta a tutte le fattispecie corruttive è la segnalazione del dipendente: assume, quindi, una fondamentale rilevanza, anche e soprattutto in questi momenti di crisi, il comportamento del c.d. whistleblower, dipendente virtuoso che – in un ente pubblico o privato – segnala la presenza di elementi anomali all’organo preposto, che nella maggior parte dei casi si identifica nell’Organismo di Vigilanza, a fronte dei suoi caratteri di terzietà ed indipendenza dall’organo gestionale.

Il Decreto legge recentemente varato e denominato “Cura-Italia” ha perso l’occasione di incrementare l’assetto 231 (2001) rendendolo obbligatorio quantomeno per le Aziende che operano nel settore sanità, trasporti e giustizia. Che possa essere uno spunto per i lavori che il Governo (ed il Parlamento con le sue Commissioni permanenti) si accingono a svolgere.