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La successione legittima del coniuge superstite

Successione
Successione

Abstract

Il coniuge superstite è erede necessario e successibile legittimo del coniuge defunto. Egli, inoltre, è legatario dei diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano. Il coniuge superstite, viceversa, non trasmette, per rappresentazione, ai propri discendenti il diritto di accettare l’eredità dell’altro coniuge, quando non lo abbia potuto o voluto esercitare. Dopo la separazione personale, poi, il coniuge superstite, se non ha avuto l’addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, conserva quasi gli stessi diritti successori del coniuge non separato, mentre se ha avuto l’addebito perde tutti questi diritti, e può vedersi riconosciuto unicamente un assegno vitalizio in funzione alimentare.

 

Indice:

1. La successione del coniuge superstite

2. Il coniuge come legittimario

3. Il coniuge come successibile legittimo

4. Quali quote, per il coniuge, che è, sia legittimario, sia successibile legittimo?

5. La successione del coniuge separato

 

1. La successione del coniuge superstite

I diritti successori del coniuge superstite, sul patrimonio dell’altro coniuge scomparso, sono molteplici, e riguardano, sia la successione a titolo universale, sia quella a titolo particolare. Il coniuge, anzitutto, rientra nel novero dei legittimari, che, ex articolo 536 codice civile, sono i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti sulla successione.

Egli, inoltre, è successibile legittimo, e, dunque, viene chiamato all’eredità dalla legge in funzione di supplenza, qualora il testamento manchi o, comunque, sia in tutto o in parte inefficacie nel destinare il patrimonio del de cuius.

Il coniuge, naturalmente, può essere pure chiamato dal testamento dell’altro coniuge, secondo le regole generali della successione testamentaria. Non è del coniuge come successore testamentario, tuttavia, che intendo occuparmi in queste brevi note. Occorre ricordare, da ultimo, come anche il coniuge separato abbia diritti successori sul patrimonio dell’altro coniuge.

 

2. Il coniuge come legittimario

Al coniuge, in qualità di erede legittimario, la legge riserva una quota variabile sul patrimonio dell’altro coniuge. Quando il de cuius non abbia figli, ad esempio, al coniuge è riservata la metà di quel patrimonio (articolo 540) che va ricostruito con la riunione fittizia (articolo 556 codice civile). Quando poi il de cuius abbia un figlio, la quota riservata al coniuge si riduce ad un terzo, mentre se i figli siano più di uno tale quota si riduce ad un quarto del patrimonio suddetto (articolo 542 codice civile).

Come ogni altro successore necessario, il coniuge che non riceva, o non riceva interamente, la quota di eredità che la legge gli riserva, potrà rispettare la volontà dell’altro coniuge che l’ha, in tutto o in parte, escluso dalla successione, o potrà, viceversa, scegliere di tutelarsi agendo in riduzione, così da reintegrare i propri diritti di erede legittimario. Nell’àmbito della successione necessaria rientrano anche i legati di abitazione sulla casa che fu familiare, e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, i quali pure spettano sempre al coniuge superstite, ex articolo 540, 2° co., codice civile Sì è qui in presenza di legati ex lege, e, in questa veste, il coniuge superstite è un “legatario necessario”, come ben si ricava anche dalla formula utilizzata dall’articolo 540, 2° co., codice civile: “al coniuge…sono riservati i diritti” etc.

Questi diritti gravano sulla porzione disponibile, e solo allorché essa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge e, eventualmente, su quelle riservate ai figli. Secondo l’opinione prevalente, siamo qui in presenza di due “prelegati” (articolo 661 codice civile). Può essere utile ricordare, ancora, che, in virtù dei legati ex articolo 540, 2° co., codice civile, il coniuge superstite che, all’apertura della successione, possieda la casa familiare e i mobili, non andrà considerato quale chiamato all’eredità “in possesso dei beni ereditari”, giacché tale possesso gli spetta comunque in quanto legatario. Ciò, ad esempio, potrà precludere l’applicabilità dei termini, e delle conseguenze per il mancato rispetto di essi, previsti all’articolo 485 codice civile per il chiamato in possesso dei beni ereditari.

Può ricordarsi, infine, un altro legato ex lege previsto, per il coniuge superstite, all’articolo 6, l. 392/1978: in base a codesta previsione, se i coniugi vivevano nella casa familiare sulla base di un contratto di locazione, e conduttore era il coniuge defunto, il coniuge superstite ha diritto di succedere nella posizione contrattuale di conduttore che già fu del defunto.

 

3. Il coniuge come successibile legittimo

 Ex articolo 565 codice civile, primo tra i successibili legittimi è indicato il coniuge. Naturalmente, in quanto successibile legittimo il coniuge, come ogni altro successibile legittimo, verrà alla successione soltanto ove non vi sia testamento, o, comunque, questo non disponga efficacemente dell’intero asse ereditario. Anche per la successione legittima, al coniuge spetta una quota dell’asse ereditario che varia, a seconda di quali e quanti altri successibili legittimi vi siano. In verità, se il coniuge sia il solo successibile legittimo, a lui spetta, non solo una quota, ma l’intero asse ereditario (articolo 583 codice civile).

Se vi sia un figlio del coniuge defunto, al coniuge superstite spetta la metà dell’asse, e se i figli siano più di uno, tale quota si riduce a un terzo (articolo 581 codice civile). Se poi il coniuge superstite concorra, non con figli del coniuge defunto, ma con ascendenti o fratelli o sorelle di lui, la quota del coniuge sarà di due terzi (articolo 582 codice civile). E’ utile ricordare, ancora, che il coniuge non è tra i soggetti che possono trasmettere per rappresentazione ai propri discendenti il diritto di accettare l’eredità, giacché è chiara la legge (articolo 468 codice civile) nello stabilire che la rappresentazione abbia luogo unicamente verso i discendenti dei figli, dei fratelli e delle sorelle del defunto. Se il chiamato all’eredità che non vuole o non può accettare è il coniuge del defunto, in altri termini, non opera la rappresentazione e la chiamata non passa per tale via ai suoi discendenti.

 

4. Quali quote, per il coniuge, che è, sia legittimario, sia successibile legittimo?

In generale, a chi, come il coniuge superstite, è, al tempo stesso, tanto successibile legittimo, quanto erede necessario, spettano, tra le quote di successione legittima e le quote di successione necessaria, quelle in concreto più favorevoli. A questo riguardo, va sottolineato che, benché le quote di successione necessaria prevedano sempre frazioni più piccole di quelle di successione legittima, nondimeno esse possano essere in concreto più favorevoli, poiché si applicano a un patrimonio diverso (relictum+donatum), che può essere più ricco. A maggior chiarimento, si pensi al semplice esempio che segue. Il defunto lascia il coniuge e un fratello (non ci sono figli, né ascendenti). Per la successione necessaria, ex 540 codice civile, al coniuge spetta la metà del patrimonio da ipotizzarsi con la riunione fittizia, mentre il resto è disponibile.

Per la successione legittima, ex 582 codice civile, al coniuge spettano i due terzi dell’asse, e un terzo spetta al fratello. Si immagini che il defunto lasci al momento della morte un patrimonio attivo di 60, e che in vita abbia donato ad estranei per 30. Ecco che, al coniuge superstite in concreto convengono di più le quote di successione necessaria: infatti, esse gli faranno conseguire 45 (60 + 30 = 90; 90/2 = 45), mentre le quote di successione legittima gli avrebbero fatto avere solo 40 (pari a 2/3 di 60).

 

5. La successione del coniuge separato

A norma degli articoli 548 e 585 codice civile, al coniuge separato, al quale la separazione non sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, spettano i medesimi diritti successori che spettano al coniuge non separato. Anche il coniuge separato senza addebito, dunque, è erede necessario e successibile legittimo dell’altro coniuge defunto, per le stesse quote che si son richiamate sopra, con riferimento al coniuge non separato. Secondo la Suprema corte (C. 15277/2019; C. 22456/2014; C. 13407/2014), viceversa, al coniuge separato, anche senza addebito, non spettano, comunque, i legati di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili di cui all’articolo 540, 2° co., codice civile Ciò, al di là della formula degli articoli 548 e 585 codice civile, che parrebbe indicare un opposto indirizzo, in quanto la separazione farebbe venire meno l’oggetto stesso di tali legati, che, dunque, non esisterebbe più al momento dell’apertura della successione.

Ove vi sia stata separazione, in altri termini, non sarebbe più individuabile, né una “casa familiare”, né dei “mobili che la corredano”, sicché la separazione, facendo venire meno l’oggetto dei legati in parola, ne precluderebbe la configurabilità nei confronti del coniuge separato sopravvissuto. Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, poi, perde tutti i diritti di erede necessario e di successibile legittimo, e potrà aver diritto, unicamente, ad un “assegno vitalizio”, commisurato alle sostanze ereditarie nonché alla qualità e al numero degli eredi legittimi, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (articolo 548 codice civile). Dirimente, per la successione del coniuge superstite separato, è, dunque, che vi sia o meno a suo carico l’addebito della separazione.

Si rammenti, al riguardo, che l’addebito deve discendere da sentenza passata in giudicato, sicché la morte del coniuge durante il giudizio per l’addebito, anche se successiva a sentenze di addebito di primo o di secondo grado, ma non passate in giudicato, lascerà impregiudicati i pieni diritti successori del coniuge separato superstite. Giova ricordare, infine, che al coniuge divorziato superstite, il quale, invero, non è più “coniuge”, ma “ex coniuge”, può essere attribuito dal tribunale, ex articolo 9-bis l. 898 del 1970, un assegno periodico a carico dell’eredità, qualora versi in stato di bisogno, e in vita dell’ex coniuge defunto gli fosse stato riconosciuto il diritto a somme di denaro a norma dell’articolo 5, l. 898 del 1970.

Letture consigliate:

G. F. Basini, I diritti successori del coniuge separato, in Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini, vol. III, Milano, 2016, p. 2271 ss.;

G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, IX ed., Milano, 2018, p. 161 ss. e p. 243 s.

G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, VIII ed., Milano, 2018, p. 102 ss.