La tutela delle informazioni aziendali tra banche dati, segreti commerciali e illecito concorrenziale

Banca dati
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Indice

1. “Rubrica Pratiche”: banca dati o semplice raccolta di informazioni su procedure amministrative?

2. La normativa prevista dalla Legge sul diritto d’autore in tema di banche dati

3. Le norme del codice di proprietà industriale in tema di informazioni segrete

4. La disciplina sulla concorrenza sleale

 

1. “Rubrica Pratiche”: banca dati o semplice raccolta di informazioni su procedure amministrative?

Il Tribunale Civile di Bologna, Sezione quarta civile, ha emesso la sentenza n. 2010, il 13.06.2018, in tema di utilizzo improprio di una banca-dati e di informazioni riservate ad opera di ex-collaboratori di una società, che – a seguito della risoluzione dei rapporti di collaborazione – aveva subito la disdetta dei contratti da parte di clienti.

Nello specifico la società attrice, operante nel settore dei servizi di consulenza e assistenza in materia di proprietà industriale, ha contestato l’indebita sottrazione del proprio patrimonio informativo, lamentando la violazione dei propri diritti su una banca-dati, denominata “Rubrica pratiche”, (contenente informazioni inerenti le procedure amministrative dirette ad ottenere i titoli di esclusiva) e sulle informazioni riservate in essa contenute, nonché l’illiceità del comportamento anche alla luce della disciplina sulla concorrenza sleale.

In particolare, la società convenuta, costituita da ex collaboratori dell’attrice, obbligati alla riservatezza per espressa previsione contrattuale, è stata citata in giudizio sulla base degli esiti di una perizia di parte attrice, da cui era risultato che i collaboratori della controparte, in tempi immediatamente precedenti al recesso dal proprio rapporto di collaborazione, avevano copiato documenti riservati presenti nei sistemi informatici dell’attrice, in particolare contenuti nella suddetta banca-dati, effettuando operazioni di estrazione, trasferimento e cancellazione di dati e informazioni riservate a vantaggio della nascente società concorrente.

L’attrice, pertanto, ha agito avanti il Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse accertata l’illiceità dei comportamenti contestati, alla luce della normativa sul diritto d’autore a tutela delle banche dati, delle disposizioni contenute nel Codice di Proprietà Industriale in tema di informazioni segrete e riservate nonché della disciplina relativa agli atti di concorrenza sleale (per contrarietà ai principi di lealtà e correttezza professionale).

 

2. La normativa prevista dalla Legge sul diritto d’autore in tema di banche dati

Il Tribunale ha analizzato, in primis, la disciplina delle banche-dati, così come espressa dalla legge sul diritto d’autore, la quale prevede la tutela delle banche-dati come opere d’ingegno di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell’uomo, nonché la tutela c.d. sui generis, come banca dati non creativa, prodotta grazie ad ingenti investimenti finanziari, di tempo e/o di lavoro.

L’articolo 2 n. 9 della Legge sul diritto d’autore definisce le banche dati quali “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

La “creatività” è un requisito essenziale per far sì che l’autore di una banca-dati riceva la tutela prevista dagli articoli 64 quinquies e sexies della Legge sul diritto d’autore (concernenti rispettivamente i diritti spettanti all’autore della banca dati e le eccezioni al diritto d’autore sulle banche dati).

Nel caso in questione, il Tribunale non ha riconosciuto il carattere di creatività, ritenendo che la banca-dati oggetto della controversia non fosse “frutto di particolari processi creativi” ma che, in concreto, rappresentasse “il comune sfruttamento ... di software diffusi in commercio che consentono agli utenti di creare database relazionali, ossia banche di dati per gestire informazioni e dati sotto forma di tabelle”.

In via subordinata, la società istante aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento della tutela sulla base del diritto sui generis del costitutore della banca-dati, previsto dagli articoli 102 bis e ter della Legge sul diritto d’autore, in base al quale è accordata una tutela sui generis qualora la banca dati sia il frutto di costi ingenti, sia in senso finanziario che intellettuale/organizzativo.

Anche con riferimento a tale lamentata violazione, il Tribunale non ha accolto le domande della società attrice sia per mancanza di prove adeguate sia richiamando l’orientamento sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, che, in particolare, aveva ritenuto che il diritto sui generis del costitutore non potesse riguardare “banali elenchi di dati, quali la lista delle pratiche di studio”.

 

3. Le norme del codice di proprietà industriale in tema di informazioni segrete

L’attrice, inoltre, ha contestato la violazione dei diritti di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, ritenendo illegittima e indebita l’utilizzazione di informazioni aziendali riservate e segrete costituenti la banca dati.

Sul punto il Tribunale ha rilevato che, sulla base di quanto espresso dall’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, per il quale si definiscono

informazioni segrete quelle che non sono “nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore”,

le informazioni di cui gli ex collaboratori si erano appropriati non possedevano il carattere di segretezza, trattandosi anche in base a quanto indicato nella perizia di parte di informazioni note e facilmente accessibili a tutti gli operatori del settore e riscontrando pertanto la mancanza della prova dei requisiti previsti per la tutela invocata a tale riguardo dalla società attrice.

 

4. La disciplina sulla concorrenza sleale

Il Tribunale ha analizzato anche la possibilità di inquadrare gli illeciti contestati nella fattispecie prevista dall’articolo 2598, n.3 del Codice Civile, per contrarietà ai principi di lealtà e correttezza professionale.  

A questo riguardo, il Tribunale ha ribadito un proprio precedente orientamento rilevando che: “la denunciata concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. è configurabile soltanto nel caso di utilizzo da parte dell’ex dipendente o ex agente di informazioni aziendali riservate o di svolgimento di attività concorrenziali e promozionali con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale.

Nel caso specifico, dalla perizia effettuata dalla società attrice, non si evinceva la prova che l’estrazione dei dati fosse avvenuta in violazione dei doveri di correttezza professionale e, in particolare, che i dati e le informazioni fossero stati effettivamente sottratti per essere oggetto di trasferimento in imprese concorrenti.

La carenza sul piano probatorio è stata rilevata dal Tribunale anche relativamente al lamentato storno di clientela, non essendo stato dimostrato il compimento di atti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell’attività di intercettazione della clientela.

In buona sostanza, per il Tribunale - anche con riferimento a tale aspetto -

non è stata fornita “la prova dell’opera di induzione/sollecitazione da parte del convenuto e la sua attuazione attraverso comportamenti scorretti ed illegittimi” né è stato dimostrato “il nesso di causalità tra le disdette negoziali ricevute dall’attrice e la condotta ascritta ai convenuti”.

Il Tribunale ha, infatti, rilevato come il registrato flusso di recessi fosse “del tutto compatibile e fisiologicamente legato al rapporto fiduciario che…. si era di fatto instaurato tra alcuni clienti dell’attrice e gli ex-collaboratori”.

In sintesi, secondo il Tribunale, al fine di dimostrare l’avvenuto sviamento di clientela, la società attrice “avrebbe dovuto dimostrare in modo adeguato la migrazione della receduta clientela presso la concorrente società convenuta”, con la precisazione che in tale caso l’illiceità della condotta non rilevi “episodicamente”, ma vada desunta dalla “qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato”.

Per effetto di quanto sopra, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che possa ritenersi fisiologico che il nuovo imprenditore, nella sua opera di predisposizione e promozione sul mercato della nuova attività acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato il proprio lavoro.

 

Per approfondimenti in materia si vedano i seguenti contributi su Filodiritto:

1. Segreto industriale - Tribunale di Bologna: sottrazione di informazioni riservate e di clientela, il vademecum sugli elementi costituitivi per il riconoscimento della tutela

2. Segreto industriale: l’importanza delle misure di protezione 

3. Segreto - Tribunale di Milano: copiatura massiva di informazioni aziendali

4. Segreto - Tribunale di Bologna: concorrenza sleale per sottrazione di segreti e storno di dipendenti