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L'Ammissibilità del trust interno e del trust autodichiarato

L'Ammissibilità del trust interno e del trust autodichiarato
L'Ammissibilità del trust interno e del trust autodichiarato

I recenti provvedimenti del Tribunale di Monza del 12 ottobre e 13 maggio 2015 rimettono in discussione l’ammissibilità del trust interno e, in particolare del trust autodichiarato[1].

Al di là delle errate motivazione in diritto rese a supporto di tali motivazioni, che partono da una incomprensione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, rilevano ulteriori aspetti che questi giudici hanno completamente omesso di rammentare nello loro argomentazioni.

Sono oggi 15 le sentenze della Corte di Cassazione che direttamente, o indirettamente, hanno implicitamente riconosciuto il trust interno.

Fra queste rammentiamo, quanto a quelle che ne hanno fatto un riconoscimento diretto la:

1) sentenza civile n. 10105 del 9 maggio 2014 che recita: “il trust può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici”, occorre “esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”, tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto “assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno”;

2) sentenza penale del 16 aprile 2015, n. 15804 che definisce il trust un “lecito istituto giuridico”, includendo fra i meccanismi di segregazione ammessi: “sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale che l'ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela;

3) la sentenza penale del 3 dicembre 2014 n. 50672 che afferma: “il trust riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone” secondo  uno  schema  di  separazione  patrimoniale  perfetta, intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; “il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali

4) la sentenza civile del 19 novembre 2012 n. 20254 che, significativamente afferma che: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione…”.

5) la sentenza civile n. 24813/2008 che, nel dichiarare non contrastanti con il divieto dei patti successori talune disposizioni testamentarie, ha sentito il bisogno di sottolineare che la progressiva erosione di detto divieto, sul piano sia dottrinale che normativo, è stata attuata anche dal “recepimento nella normativa nazionale dell’istituto di common law del trust

6) la sentenza civile del 22 novembre 2011 n. 28363 che ha dichiarato la carenza di soggettività giuridica del trust interno.

A ciò devono aggiungersi i seguenti impieghi del trust interno ad opera della Pubblica Amministrazione:

a) la Banca d’Italia ha prescritto ad un noto uomo politico di collocare temporaneamente in un trust una parte del capitale sociale di un istituto di credito, detenuto da una società di comunicazione e ne è seguito un trust interno con trustee italiano

b) il Ministero dei Beni Culturali ha autorizzato l’Amministrazione ad acquistare, in via di prelazione artistica, il bene culturale oggetto di conferimento in un trust a titolo oneroso, dopo aver precisato che il trust è “caratterizzato dall’essere costituito da un cittadino italiano - disponente - dall’avere come amministratore – trustee – e come eventuali beneficiari altri cittadini italiani, ed infine dall’essere stato dotato, almeno in fase iniziale, con beni che si trovano in Italia”

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prescritto i requisiti formali per l’immatricolazione e il trasferimento a nome del trustee della proprietà di veicoli italiani posti in trust

d) il Gestore Servizi Energetici, società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel trust interno l’unico strumento idoneo a costituire un fondo impignorabile e ne ha redatto lo schema di atto istitutivo

e) l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il trust che persegua i medesimi fini delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di potersi iscrivere nell’anagrafe delle Onlus.

Dal punto di vista legislativo, il trust interno ha avuto una compiuta disciplina fiscale in quanto gli artt. 44 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi hanno disciplinato il trattamento fiscale in tema di imposte dirette dei trust interni mentre la reintrodotta imposta sulle successione e donazioni (art.2, co 49, d.l. 310.2006 n. 262) ha determinato le aliquote indirette alla quali sono soggetti i trasferimenti di beni dal disponente al trustee.

E sia chiaro che queste norme espressamente parlano del “trust”.

Il giudice della legittimità (nn. 3735, 3886, 5322 del 2015) ancorché con decisioni fortemente contestate nella sostanza, ne ha indicato il trattamento fiscale, nulla eccependo sulla presunta non riconoscibilità del trust interno, pur trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio.

Recentemente il Tribunale di Milano (10 giugno 2014) ha precisato come in tema di autodichiarato, la mera coincidenza soggettiva tra disponente e trustee non determini in alcun modo l’inefficacia del trust, dovendosi invece valutare, ai fini della compatibilità del trust con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se il disponente abbia agito al fine di dare luogo a situazioni contrastanti con l’ordinamento, nel cui ambito il negozio è destinato ad operare; esattamente riprendendo le parole della sentenza di Cassazione n. 1010514.

Il Tribunale di Udine, se con la sentenza del n. 381/15 del 28.02.2015, depositata il 10.03.2015, ha negato la riconoscibilità del trust interno, ha poi ricambiato opinione con la successiva sentenza del 17 agosto 2015.

Sono decine i casi di trust, autodichiarati e non, ai quali hanno fatto ricorso sezioni fallimentari o concordati preventivi, con soddisfazione delle parti:

Lo stesso dicasi per trust autorizzati da giudici tutelari o tribunali della famiglia:

2. Trib. Genova, GT, 17.6.2009, in T&AF, 2009, 531; Trib. Milano, GT, 21.1.2012, in T&AF, 2012, 490; Trib. Milano, GT, 5.3.2010, in T&AF, 2010, 623;  Trib. Modena, GT, 11.8.2005, in T&AF, 2006, 581.Trib. Rimini, GT, 21.4.2009, in T&AF, 2009, 409; Trib. Roma, GT, 26.10.2009, in T&AF, 2010, 179; Trib. Milano, GT, 8.5.2015, in T&AF, 2015, 487.

Possono dirsi tutti questi impieghi non meritevoli di tutela?

Recentemente la Fondazione Golinelli di Bologna ha istituito un trust nel quale ha fatto confluire decine di milioni di euro per finanziare un progetto per giovani meritevoli che durerà sino al 2065. Il desiderio del fondatore è stato quello di non versare questa somma direttamente nelle mani della Fondazione, ma invece rimetterla ad un collegio di trustees assolutamente terzi, composto da autorità cittadine che, esattamente come avviene nei paesi anglosassoni, possa negli anni a venire costantemente monitorarne il corretto impiego.

Ancora il Comune di Bologna ha impiegato il trust per finanziare un bene pubblico destinato ai cittadini  e altri impieghi al momento sono in corso. I sostenitori di tali progetti hanno aderito perché per mezzo del trust hanno conseguito la certezza della destinazione della risorsa da loro messa a disposizione al fine indicato, con la garanzia di avere sempre la rendicontazione delle somme (che è pubblica) per contro sapendo che i loro denari non sarebbero confluiti nelle generiche casse dell’ente pubblico.

Possono dirsi anche tutti questi ulteriori impieghi non meritevoli di tutela?

Autorevole dottrina notarile ha già scritto in ragione di tutto ciò come l’Italia non può più dirsi un paese non trust ai fini dell’art. 13 della Convenzione, con ogni conseguenza sul punto per il giudice del foro che potrà, solo, verificare la meritevolezza di interessi del trust portato al suo vaglio.

Altra dottrina civilistica ha definito “diritto vivente” la centinaia di sentenze di merito, che insieme, a quelle citate di legittimità, che hanno riconosciuto il trust interno.

Il problema è dunque sempre e solo uno: non è da criminalizzare il trust autodichiarato o ancor più il trust, ma gli spregevoli impieghi che di esso ne vengono fatti, dando invece a questo strumento il giusto ruolo che merita, essendo il frutto della condivisione e scambio fra le culture giuridiche di diversi paesi.

 

[1] vd. A Tonelli. Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Monza 12 ottobre 2015 e sulla sentenza del Tribunale di Monza 13 maggio 2015: ma l’Italia è un paese non trust, in wwwilcaso.it

I recenti provvedimenti del Tribunale di Monza del 12 ottobre e 13 maggio 2015 rimettono in discussione l’ammissibilità del trust interno e, in particolare del trust autodichiarato[1].

Al di là delle errate motivazione in diritto rese a supporto di tali motivazioni, che partono da una incomprensione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, rilevano ulteriori aspetti che questi giudici hanno completamente omesso di rammentare nello loro argomentazioni.

Sono oggi 15 le sentenze della Corte di Cassazione che direttamente, o indirettamente, hanno implicitamente riconosciuto il trust interno.

Fra queste rammentiamo, quanto a quelle che ne hanno fatto un riconoscimento diretto la:

1) sentenza civile n. 10105 del 9 maggio 2014 che recita: “il trust può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici”, occorre “esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”, tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto “assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno”;

2) sentenza penale del 16 aprile 2015, n. 15804 che definisce il trust un “lecito istituto giuridico”, includendo fra i meccanismi di segregazione ammessi: “sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale che l'ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela;

3) la sentenza penale del 3 dicembre 2014 n. 50672 che afferma: “il trust riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone” secondo  uno  schema  di  separazione  patrimoniale  perfetta, intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; “il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali

4) la sentenza civile del 19 novembre 2012 n. 20254 che, significativamente afferma che: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione…”.

5) la sentenza civile n. 24813/2008 che, nel dichiarare non contrastanti con il divieto dei patti successori talune disposizioni testamentarie, ha sentito il bisogno di sottolineare che la progressiva erosione di detto divieto, sul piano sia dottrinale che normativo, è stata attuata anche dal “recepimento nella normativa nazionale dell’istituto di common law del trust

6) la sentenza civile del 22 novembre 2011 n. 28363 che ha dichiarato la carenza di soggettività giuridica del trust interno.

A ciò devono aggiungersi i seguenti impieghi del trust interno ad opera della Pubblica Amministrazione:

a) la Banca d’Italia ha prescritto ad un noto uomo politico di collocare temporaneamente in un trust una parte del capitale sociale di un istituto di credito, detenuto da una società di comunicazione e ne è seguito un trust interno con trustee italiano

b) il Ministero dei Beni Culturali ha autorizzato l’Amministrazione ad acquistare, in via di prelazione artistica, il bene culturale oggetto di conferimento in un trust a titolo oneroso, dopo aver precisato che il trust è “caratterizzato dall’essere costituito da un cittadino italiano - disponente - dall’avere come amministratore – trustee – e come eventuali beneficiari altri cittadini italiani, ed infine dall’essere stato dotato, almeno in fase iniziale, con beni che si trovano in Italia”

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prescritto i requisiti formali per l’immatricolazione e il trasferimento a nome del trustee della proprietà di veicoli italiani posti in trust

d) il Gestore Servizi Energetici, società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel trust interno l’unico strumento idoneo a costituire un fondo impignorabile e ne ha redatto lo schema di atto istitutivo

e) l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il trust che persegua i medesimi fini delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di potersi iscrivere nell’anagrafe delle Onlus.

Dal punto di vista legislativo, il trust interno ha avuto una compiuta disciplina fiscale in quanto gli artt. 44 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi hanno disciplinato il trattamento fiscale in tema di imposte dirette dei trust interni mentre la reintrodotta imposta sulle successione e donazioni (art.2, co 49, d.l. 310.2006 n. 262) ha determinato le aliquote indirette alla quali sono soggetti i trasferimenti di beni dal disponente al trustee.

E sia chiaro che queste norme espressamente parlano del “trust”.

Il giudice della legittimità (nn. 3735, 3886, 5322 del 2015) ancorché con decisioni fortemente contestate nella sostanza, ne ha indicato il trattamento fiscale, nulla eccependo sulla presunta non riconoscibilità del trust interno, pur trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio.

Recentemente il Tribunale di Milano (10 giugno 2014) ha precisato come in tema di autodichiarato, la mera coincidenza soggettiva tra disponente e trustee non determini in alcun modo l’inefficacia del trust, dovendosi invece valutare, ai fini della compatibilità del trust con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se il disponente abbia agito al fine di dare luogo a situazioni contrastanti con l’ordinamento, nel cui ambito il negozio è destinato ad operare; esattamente riprendendo le parole della sentenza di Cassazione n. 1010514.

Il Tribunale di Udine, se con la sentenza del n. 381/15 del 28.02.2015, depositata il 10.03.2015, ha negato la riconoscibilità del trust interno, ha poi ricambiato opinione con la successiva sentenza del 17 agosto 2015.

Sono decine i casi di trust, autodichiarati e non, ai quali hanno fatto ricorso sezioni fallimentari o concordati preventivi, con soddisfazione delle parti:

Lo stesso dicasi per trust autorizzati da giudici tutelari o tribunali della famiglia:

2. Trib. Genova, GT, 17.6.2009, in T&AF, 2009, 531; Trib. Milano, GT, 21.1.2012, in T&AF, 2012, 490; Trib. Milano, GT, 5.3.2010, in T&AF, 2010, 623;  Trib. Modena, GT, 11.8.2005, in T&AF, 2006, 581.Trib. Rimini, GT, 21.4.2009, in T&AF, 2009, 409; Trib. Roma, GT, 26.10.2009, in T&AF, 2010, 179; Trib. Milano, GT, 8.5.2015, in T&AF, 2015, 487.

Possono dirsi tutti questi impieghi non meritevoli di tutela?

Recentemente la Fondazione Golinelli di Bologna ha istituito un trust nel quale ha fatto confluire decine di milioni di euro per finanziare un progetto per giovani meritevoli che durerà sino al 2065. Il desiderio del fondatore è stato quello di non versare questa somma direttamente nelle mani della Fondazione, ma invece rimetterla ad un collegio di trustees assolutamente terzi, composto da autorità cittadine che, esattamente come avviene nei paesi anglosassoni, possa negli anni a venire costantemente monitorarne il corretto impiego.

Ancora il Comune di Bologna ha impiegato il trust per finanziare un bene pubblico destinato ai cittadini  e altri impieghi al momento sono in corso. I sostenitori di tali progetti hanno aderito perché per mezzo del trust hanno conseguito la certezza della destinazione della risorsa da loro messa a disposizione al fine indicato, con la garanzia di avere sempre la rendicontazione delle somme (che è pubblica) per contro sapendo che i loro denari non sarebbero confluiti nelle generiche casse dell’ente pubblico.

Possono dirsi anche tutti questi ulteriori impieghi non meritevoli di tutela?

Autorevole dottrina notarile ha già scritto in ragione di tutto ciò come l’Italia non può più dirsi un paese non trust ai fini dell’art. 13 della Convenzione, con ogni conseguenza sul punto per il giudice del foro che potrà, solo, verificare la meritevolezza di interessi del trust portato al suo vaglio.

Altra dottrina civilistica ha definito “diritto vivente” la centinaia di sentenze di merito, che insieme, a quelle citate di legittimità, che hanno riconosciuto il trust interno.

Il problema è dunque sempre e solo uno: non è da criminalizzare il trust autodichiarato o ancor più il trust, ma gli spregevoli impieghi che di esso ne vengono fatti, dando invece a questo strumento il giusto ruolo che merita, essendo il frutto della condivisione e scambio fra le culture giuridiche di diversi paesi.

 

[1] vd. A Tonelli. Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Monza 12 ottobre 2015 e sulla sentenza del Tribunale di Monza 13 maggio 2015: ma l’Italia è un paese non trust, in wwwilcaso.it