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L’avvocato può agire in giudizio senza procura?

Un problema pratico e deontologico
Avvocato
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L’avvocato può agire in giudizio senza procura?

In caso di assenza di procura alle liti si segue la regola della procura “viziata” e si assegna un termine alla parte per la regolarizzazione o meglio per il rilascio della procura?

La cassazione ha esaminato il caso di un legale che ha agito in giudizio in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura rilasciata in suo favore.

La questione è stata esaminata dalla cassazione sezione III che con l’ordinanza interlocutoria n. 4932 depositata il 15 febbraio 2022 ha richiesto di rimettere la questione alle Sezioni Unite ritenendo che: “La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, se, ai sensi del comma 2 dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem, o per la rinnovazione della stessa, solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.

L’ordinanza della cassazione sezione III n. 4932 : 

Nell’ordinanza si richiama il precedente della Suprema Corte n. 28824/2019 della sezione III che aveva esaminato un caso ove la procura era stata rilasciata per il decreto ingiuntivo e quindi si versava in un caso di “difetto” e non di conclamata assenza.

Fatto :

La questione era la seguente: “nonostante l'eccezione sollevata e  ribadita dalle parti appellate (che esime questa Corte dall'esercizio dei poteri  officiosi di cui all'art. 182, cod. proc. civ. ...), Calabrialatte, s.p.a., non ha  provveduto a documentare la qualità di legale rappresentante in capo a  Giovanni Marino che ha sottoscritto la procura alle liti a margine del ricorso per  decreto ingiuntivo” (pag. 5 della sentenza gravata), sicché, atteso che l'appello  era stato “proposto richiamandosi alla procura alle liti” in parola (pag. 4), lo  stesso andava dichiarato conclusivamente inammissibile”. 

Decisione:

Secondo gli Ermellini così facendo, come obiettato nella censura qui in scrutinio, la Corte  territoriale ha violato l'art. 182, cod. proc. civ. 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'art. 182, secondo  comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che  rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può”  assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio,  dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46,  comma 2, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve”  promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio (salve previsioni  speciali come riguardo al giudizio di legittimità specifica Cass., Sez. U.,  27/04/2018, n. 10266, punto 1.3) e indipendentemente dalle cause del  predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già  provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle  preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr., ad es., Cass., 14/11/2017,  n. 26948, e la successiva conforme Cass., 30/10/2018, n. 27481, che in  motivazione menziona cfr. Cass., Sez. U, n. 9217 del 19/04/2010; Cass., Sez.  U., n. 4248 del 04/03/2016, Cass., n. 5343 del 18/03/2015, Cass., n. 22559  del 04/11/2015, Cass., n. 15156 del 20/06/2017).