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Legge-quadro federale sull’assistenza sociale: parziale illegittimità costituzionale

Austria
Assistenza sociale
Assistenza sociale

Abstract

Creare i presupposti per l’assistenza alle persone bisognose e prevenire gli abusi non infrequenti da parte di persone senza scrupoli. Quest’è un’incombenza del legislatore non certo facile da adempiere, se vengono rispettati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

 

Indice:

1. Non conformità ai principi costituzionali della legge-quadro sull’assistenza sociale  

2. Riduzione dei contributi alle famiglie numerose  

3. Violata la legge sul “Datenschutz”  

4. Commenti e prossime decisioni del VfGH

 

1. Non conformità ai principi costituzionali della legge-quadro sull’assistenza sociale 

Nuovamente la scure della Corte Costituzionale austriaca (Verfassungsgerichtshof – VfGH) si è abbattuta su una legge emanata durante il periodo di tempo in cui era in carica il precedente Governo federale.

Dopo l’Erkenntnis dell’11.12.19, che ha “demolito” in gran parte il cosiddetto “Sicherheitspaket” (Misure per rafforzare la sicurezza pubblica), il 17.12.19, il VfGH ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti del “Sozialhilfe- Grundsatzgesetz” (Legge-quadro sull’assistenza sociale) nonché una norma concernente l’obbligo della messa a disposizione dei Länder di dati statistici relative a prestazioni assistenziali.

21 membri del Bundesrat avevano inoltrato ricorso al VfGH contro le due leggi federali che – a loro avviso – violavano principi della Costituzione Federale.

La concessione di prestazioni di assistenza, osservavano in premessa i giudici del VfGH, è, in linea  di massima, di competenza dei “Länder”. Il “Bund” (Stato centrale) ha però la competenza di emanare, in questo settore, non soltanto norme di carattere generale, ma anche particolare (“Detailregelungen”), quando si tratta di disciplinare “Fragen  von grundsätzlicher Bedeutung” per tutto il territorio dello Stato, come nel caso di “Sozialhilfe - Grundsatzgesetze”(SH-GG). Ai Länder residuano ancora “Regelungsspielräume” (spazi per l’emanazione di norme di loro competenza). Rientrano nella sfera di competenza dello Stato centrale, anche norme che disciplinano la concessione di contributi e di provvidenze, diretti ad agevolare il reinserimento di disoccupati nell’attività lavorativa.

L’impugnata legge concernente la concessione di prestazioni assistenziali in favore di indigenti, prevede al § 5, comma 2°, importi massimi erogabili ad adulti e in favore di persone di minore età. Per queste ultime, sono previste percentuali massime (rapportate alla cosiddetta “Ausgleichszulage”[1]), che diminuiscono nel loro ammontare a seconda del numero dei figli (il 25% per il primo figlio, il 15% per il secondo, per il terzo e per gli ulteriori figli, il 5% (pari a soli 44,27 Euro il mese).

 

2. Riduzione dei contributi alle famiglie con prole numerosa

A differenza della normativa vigente prima della riforma del 2019, il legislatore (federale) ha previsto importi massimi, ma non minimi, da corrispondere a chi si trova in istato di bisogno.

Secondo il VfGH, la normativa entrata in vigore nel 2019, è priva di “sachlich gerechtfertigter Grundlage” (di una giustificazione basata su criteri di carattere oggettivo) e comporta che famiglie con prole numerosa si trovano ingiustificatamente in una situazione reddituale peggiore rispetto a famiglie con soltanto uno o due figli.

Questa disciplina normativa (definita dalla Corte Costituzionale una “systemimmanente Unsachlichkeit”) può implicare che a famiglie con prole numerosa vengano a mancare i necessari mezzi economici di sussistenza. Il “sistema” adottato a seguito della riforma del 2019, non è atto a garantire la “Vermeidung und Bekämpfung von sozialen Notlagen bei hilfsbedürftigen Personen” (richiamava, in proposito, il VfGH, la propria decisione 19.698/2012). Evidente, pertanto, era l’illegittimità costituzionale di una siffatta “Regelung”.

La Corte Costituzionale ha dichiarato altresí l’illegittimità costituzionale con riferimento ad un’altra norma del SH-GG, come modificato nel 2019[2].

A seguito della predetta riforma, almeno il 35 % delle prestazioni in favore degli indigenti veniva fatto dipendere dall’inseribilità dei beneficiari delle prestazioni assistenziali nel mercato del lavoro. Era, questo, il cosiddetto Arbeitsqualifizierungsbonus (Bonus di qualificazione al lavoro). L’inseribilità nell’“Arbeitsmarkt” veniva ritenuta, se il beneficiario delle “Sozialleistungen” avesse – almeno –  la conoscenza della lingua tedesca a livello B 1 o di quella inglese a livello di C 1. In mancanza di queste conoscenze linguistiche, le prestazioni assistenziali venivano ridotte di  circa 300 Euro mensili. Secondo la Corte Costituzionale, il legislatore ha adottato, con il § 5, 6° comma, del SHGG una normativa contrastante con i principi della Costituzione federale, perché non vi erano motivi fondati, per ritenere che soltanto beneficiari delle provvidenze sociali fossero integrabili nel mercato del lavoro, che avessero le conoscenze linguistiche (a livello elevato) di cui sopra. Il § 5, 7° comma, n. 1, del “Sozialhilfe-Grundgesetz” – in alcuni casi – avrebbe dovuto trovare applicazione anche nei confronti di cittadini dell’UE. Ciò avrebbe comportato una discriminazione di “EU-Bürger” e l’intervento della Corte di giustizia dell’UE sarebbe stato certo, stante questa, seppur “mittelbare, Diskriminierung”.

È di tutta evidenza che esistono tante attività lavorative (per esempio, nell’edilizia e nell’agricoltura), per le quali non è necessario provare le suddette “Sprachkenntisse”. Inoltre, il legislatore non aveva considerato che persone, per vari motivi (per esempio a causa dell’analfabetismo), possono non essere in grado di acquisire un livello cosí elevato di conoscenza della lingua tedesca (o inglese), ma che, ciò nonostante, sono in grado di svolgere attività lavorativa (in qualità di “cerdones”, per usare un’espressione che troviamo in una delle “Satire” di Giovenale).

La normativa de qua (definita dal VfGH “überschießend und unverhältnismäßig”, vale a dire, eccessiva e non proporzionata), è pertanto in contrasto con il “Gleichheitsgrundsatz” (principio di parità).

Come si vede, Il VfGH austriaco non ha ritenuto di far propria la massima, secondo la quale, chi chiede contributi (“fordert”), deve anche essere disposto ad accettare “Förderungsmaßnahmen”, offerte dallo Stato quale “Gegenleistung” (contropartita).

 

3. Violata la legge sul “Datenschutz”

Infine, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del § 1, 1° comma, del “Sozialhilfe-Statistikgesetz” (emanato contemporaneamente al SH-GG).

Prevedeva, questa norma, che tutte le autorità erano tenute a mettere a disposizione dei “Länder” dati statistici (in forma elettronica) concernenti il “Sozialhilfewesen” (l’assistenza sociale). Ha osservato la Corte Costituzionale, che una norma del genere, è incostituzionale in quanto non erano state indicate le autorità obbligate all’invio dei predetti dati. Il § 1 del “Datenschutzgesetz” (Legge sulla protezione dei dati), consente interventi sul diritto fondamentale “auf Datenschutz”, esclusivamente per effetto di una legge (sufficientemente precisa e con individuazione dei presupposti legittimanti un intervento del genere).

In mancanza della dichiarazione di illegittimità costituzionale de qua, i “Länder” avrebbero dovuto emanare (entro l’1.1.2020) leggi, per effetto delle quali, su tutto il territorio dello Stato, gli importi massimi delle “Sozialleistungen” – erogabili – sarebbero stati dello stesso ammontare. Dato che l’illegittimità costituzionale della riforma del SH-GG era, se non palese, almeno altamente probabile, soltanto due “Länder” avevano emanato leggi in conformità al predetto SH-GG. Gli altri 7 “Länder” avevano preferito “stare alla finestra”.

 

4. Commenti e prossime decisioni del VfGH

I commenti, che si sono avuti in seguito alla sentenza dd. 17.12. 19  del VfGH, sono stati molto vari. Da “weltfremder Entscheidung”, a “Erfolg der Menschlichkeit”. Per il partito di maggioranza, la decisione della Corte Costituzionale non è assolutamente “nachvollziebar”, anche se  va rispettata, pur senza condividerla.

Prossimamente il VfGH valuterà la conformità alla Costituzione federale della legge che ha abolito una festività per le persone di religione evangelica e metodista, nonché quella che ha comportato una riduzione degli assegni familiari per genitori, i cui figli che vivono all’estero.

 

[1] Con tale contributo si tende ad assicurare a tutti i residenti in Austria un reddito minimo.

[2] La riforma è stata oggetto di un mio precedente articolo pubblicato da FILODIRITTO.