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Maritime workers: gli imbarcati nel tributario convenzionale e domestico

Las Vegas
Ph. Antonio Capodieci / Las Vegas

Abstract

Ai redditi percepiti da residenti italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera è applicabile una specifica disciplina che comporta in presenza di particolari condizioni l’integrale detassazione domestica: le Convenzioni contro le doppie imposizioni, invece, contengono un esplicito riferimento alla disciplina dei lavoratori marittimi prevedendo particolari criteri di tassazione da applicare ai redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato svolto a bordo di navi in traffico internazionale.

 

Indice:

1. Contrapposizione tra disciplina domestica e convenzionale

2. La speciale disciplina domestica dei marittimi

3. La normativa convenzionale dei marittimi

4. Le conclusioni

 

1. Contrapposizione tra disciplina domestica e convenzionale

Interessanti spunti di riflessione di fiscalità internazionale ci vengono dati dall’analisi della tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori marittimi e, in particolare, dalla disciplina tributaria dei redditi dei “maritime workers” fiscalmente residenti in Italia e imbarcati su navi battenti bandiera estera.

È vero che siamo nel mondo dei lavoratori subordinati ma è altrettanto vero che finora abbiamo affrontato il tema della tassazione del reddito di lavoro dipendente verificando quale fosse il principio di tassazione (mondiale o territoriale). L’esatta individuazione dello Stato in cui il percettore del reddito deve essere tassato si attua contrapponendo quella che è la disciplina domestica con la disciplina prevista nelle singole convenzioni contro le doppie imposizioni: in generale, e di regola, i proventi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovunque prodotti, a titolo definitivo in Italia secondo il worldwide taxation principle mentre la tassazione in Italia trova applicazione per le persone fisiche non residenti soltanto in relazione ai redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato secondo il source-based taxation principle. È di tutta evidenza che i redditi prodotti dai soggetti residenti, compresi i redditi prodotti all’estero, sono attratti nella sfera impositiva dell’ordinamento tributario italiano mediante il criterio di collegamento intercorrente tra il soggetto interessato e il territorio dello Stato e che i soggetti non residenti sono tassati su base territoriale solo per i redditi che producono in Italia.

Tuttavia, queste regole generali di tassazione domestica vanno lette in parallelo e coordinate con le eventuali discipline convenzionali rammentando che l’ordinamento tributario italiano ha codificato in modo esplicito la prevalenza del diritto convenzionale (pattizio) su quello nazionale, stabilendo che nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia (articolo 75 del DPR n. 600/1973) e che le disposizioni del TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione (articolo 169 del TUIR).

Nella sostanza, le due ultime disposizioni prevedono che la norma convenzionale possa prevalere rispetto alla norma domestica perché atta a disciplinare in via esclusiva e con carattere di specialità i rapporti tra i soggetti residenti in uno Stato estero e i soggetti residenti in Italia.

 

2. La speciale disciplina domestica dei marittimi

Nella normativa generale dei redditi da lavoro dipendente quella dei marittimi assume un carattere di “specialità”, di deroga ad una norma generale in virtù della specificità di questa tipologia di lavoro dipendente. Prendiamo ad esempio un marittimo italiano, residente a Genova, lavora tutto l'anno e in modo esclusivo, a bordo di una nave panamense (registrata nelle isole Bahamas): le ordinarie domande che il marittimo si pone sono se deve dichiarare le retribuzioni percepite dalla Compagnia di Navigazione proprietaria della nave, e, nel caso di risposta positiva, se tali retribuzioni possano essere tassate come “retribuzioni convenzionali” di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR. Si rammenta che quest’ultima norma dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali e da apposito decreto del Ministro del lavoro. Va d'altro canto precisato che l'articolo 5, comma 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante "nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", stabilisce che il citato comma 8-bis "deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi".

Di conseguenza, nel caso in esame non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. Il reddito da lavoro dipendente del lavoratore marittimo italiano su nave battente bandiera estera in acque internazionali è imponibile nello Stato ove la nave batte bandiera e, pertanto la tassazione del lavoratore marittimo italiano su nave battente bandiera estera non è soggetto a tassazione in Italia.

Per il computo dei 183 giorni di imbarco e per quanto riguarda la situazione di continuità della prestazione l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 207/E/2000 (§ 5.5)) ha chiarito che relativamente all’effettiva presenza all’estero del lavoratore, il periodo da considerare “non necessariamente deve risultare continuativo”: è sufficiente che lo stesso lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Questo significa che se vi è il contratto di lavoro estero che prevede al suo interno un periodo di imbarco superiore a 183 giorni (anche su un periodo a cavallo di due anni), si rende applicabile l’esonero da tassazione italiana dei compensi.

In ogni caso, per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza all’estero del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Al contrario, l’esenzione da tassazione italiana non può trovare accoglimento per i lavoratori marittimi che svolgono la loro attività su navi straniere per un periodo inferiore a 183 giorni: in tal caso sono applicabili le ordinarie regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Questo significa avere anche la possibilità di avvalersi della normativa internazionale qualora, ai sensi del combinato disposto degli articoli 169 del DPR n. 917/1986 e 75 del DPR n. 600/1973, risulti più favorevole di quella interna.

 

3. La normativa convenzionale dei marittimi

Nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati secondo il modello definito dall’OCSE si trova esplicita disciplina della tassazione “convenzionale” del reddito del lavoratore marittimo. In particolare, il comma 3, dell’articolo 15 delle Convenzioni OCSE prevede una norma ad hoc per i lavoratori marittimi che operano in acque internazionali disponendo che “nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività svolte a bordo di navi…in traffico internazionale…sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede effettiva dell’impresa”: questo comporta che l’individuazione dello Stato di tassazione dei lavoratori marittimi la cui l’attività si svolge prevalentemente in ambito internazionale non avviene secondo la regola generale del lavoratore dipendente di cui al comma 2 del citato articolo 15 bensì, è necessario individuare, per la tassazione, lo Stato ove è situata la direzione dell’impresa (“place of effective management”). Si tratta del Paese ove risulta essere residente l’organo amministrativo della società che gestisce la nave che nella pratica può anche non coincidere con la nazione della bandiera della nave. In altre parole, il tenore letterale del terzo comma fa intendere che, per i lavoratori marittimi, non è necessario il verificarsi di un criterio temporale al fine di garantire la potestà impositiva esclusivamente al paese dove ha sede la direzione d’impresa.

Può addirittura accadere che nel caso di imbarco in nave battente bandiera estera per periodo superiore a 183 giorni il fenomeno della doppia “non imposizione” del reddito:

  • per il diritto tributario domestico in applicazione della norma di interpretazione autentica del diritto italiano sopra citata che prevede l’esenzione dalla tassazione in Italia;
  • per il diritto tributario del Paese ove è posta la sede della direzione effettiva dell’imbarcazione può essere prevista una integrale detassazione del reddito da marittimo: quindi, che i maritime workers che operano su navi battenti bandiera straniera per oltre 183 giorni possono beneficiare di un regime di doppia “non-imposizione” e questo può accadere quando la nave abbia la propria sede in uno Stato che non ha firmato una convenzione contro le doppie imposizioni con il nostro Paese.

Regole la cui applicazione è destinata ad una vasta gamma di persone.

 

4. Le conclusioni

La disciplina legata alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori marittimi assume un carattere di “specialità” rispetto alla normativa generale dei redditi da lavoro dipendente: trattandosi di una disciplina specifica di tassazione che si pone come deroga ad una norma generale in virtù della specificità di questa tipologia di lavoro dipendente.

Il reddito da lavoro dipendente del lavoratore marittimo italiano su nave battente bandiera estera in acque internazionali è imponibile nello Stato ove la nave batte bandiera (“place of effective management”): il lavoratore marittimo italiano, imbarcato per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi su nave battente bandiera estera, non è soggetto a tassazione in Italia.

La tassazione del reddito dei lavoratori marittimi è legata a 2 variabili:

  • permanenza per più di 183 giorni di lavoro in acque internazionali
  • Stato ove batte bandiera l’imbarcazione del marittimo.

L’esenzione da tassazione del reddito in Italia si ha soltanto qualora si lavori in imbarco per oltre 183 giorni in acque internazionali e con navi che battono bandiera straniera. In tutti gli altri casi il lavoratore è assoggettato alla tassazione ordinaria domestica.

Affittiamoci un canotto E prendiamo il largo Verso il mare blu Oh, oh, oh, cara Remo un po’ io, remi un po’ tu…