Medici - Senato: disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

È all’esame dell’assemblea del Senato il disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016.
Tra gli articoli meritevoli di attenzione, segnaliamo l’articolo 6 che contempla l’inserimento nel Codice Penale del nuovo articolo 590-ter in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, a norma del quale:
“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Inoltre, l’articolo 7, in materia di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria prevede quanto segue:
Diversi articoli del disegno di legge sono dedicati agli aspetti assicurativi.
Daremo notizia dell’iter del testo di legge.
È all’esame dell’assemblea del Senato il disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016.
Tra gli articoli meritevoli di attenzione, segnaliamo l’articolo 6 che contempla l’inserimento nel Codice Penale del nuovo articolo 590-ter in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, a norma del quale:
“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Inoltre, l’articolo 7, in materia di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria prevede quanto segue:
Diversi articoli del disegno di legge sono dedicati agli aspetti assicurativi.
Daremo notizia dell’iter del testo di legge.