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Migranti maggiorenni o minorenni?

La questione non è di poco conto!
Spiaggia di punta Braccetto, Ragusa
Ph. Simona Loprete / Spiaggia di punta Braccetto, Ragusa

Abstract

Il problema della identificazione e dell’accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati ha conseguenze molto rilevanti perché l’ordinamento giuridico italiano predispone tutele rafforzate in favore delle persone minorenni. La materia è attualmente regolamentata dalla legge Zampa (L. 47/2017) che ha modificato il decreto legislativo 142/2015 e ha devoluto alla competenza del giudice minorile tutte le vicende relative ai minori non accompagnati.

The problem of identification and age assessment of unaccompanied foreign minors has very relevant consequences because the Italian legal system provides for enhanced protections in favor of underage persons. The matter is currently regulated by the Zampa Law (L. 47/2017), which amended Legislative Decree 142/2015 and devolved to the jurisdiction of the juvenile judge all events relating to unaccompanied minors.

 

I principi ispiratori della legge Zampa

Il problema della identificazione e dell’accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati ha conseguenze molto rilevanti perché l’ordinamento giuridico italiano predispone tutele rafforzate in favore dei minorenni, a partire dal fatto che non possono essere respinti alle frontiere, non possono essere trattenuti in centri per adulti e non possono essere espulsi.

La materia è attualmente regolamentata dalla legge Zampa (L. 47/2017) che ha modificato il decreto legislativo 142/2015 dando una normativa organica a ciò che, precedentemente, era disciplinato in modo frammentario e devolvendo alla competenza del giudice minorile tutte le vicende relative ai minori non accompagnati.

Ma perché ai minori stranieri non accompagnati vengono riconosciuti particolari diritti e tutele?

La risposta è nell’articolo 1 della legge, che fa riferimento alla loro condizione di vulnerabilità.

Si tratta, in effetti, di un doppio stato di vulnerabilità, che è legato innanzitutto alla loro minore età e poi al fatto di essere migranti, ragazzi che spesso lasciano terra, casa e famiglia da soli, viaggiando senza i loro affetti più cari insieme a persone sconosciute e, quindi, sono anche maggiormente esposti al rischio di sfruttamento e di violenza.

Con la legge Zampa è stato affermato il principio che ogni volta si tratti di minori il compito del Magistrato è di ritenere prevalente il loro interesse, pur rispetto ad altri interessi che l’ordinamento giuridico italiano ritiene meritevoli di tutela.

Ciò significa che tra la salvaguardia delle nostre frontiere, le azioni volte a contrastare la permanenza di stranieri irregolari nel nostro territorio, l’interesse pubblico alla sicurezza e i diritti umani fondamentali del minore prevalgono dunque sempre questi ultimi, che non può essere operato alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.

Questi principi, peraltro, a livello internazionale sono stati espressi dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia nel 2015 che nel 2017.

Rispetto al nostro diritto interno, la legge Zampa ha inoltre introdotto il principio di parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori stranieri italiani ed europei in applicazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza.

 

La situazione precedente alla legge Zampa

Prima della legge Zampa la competenza era bipartita: il Tribunale Ordinario doveva nominare un tutore e il Tribunale per i minorenni, invece, aveva il compito di valutare i progetti di integrazione avendo riguardo a tutti gli interventi eseguiti nei confronti del minorenne sin dal momento del suo ingresso nel nostro Paese.

Nel 2017, anno in cui è entrata in vigore la legge Zampa, l’Italia è stata oggetto di due procedure dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per trattamenti riservati a minori stranieri non accompagnati in Italia, che sono risultati essere non conformi ai principi dei diritti umani e alla normativa comunitaria.

Nell’ambito di questi procedimenti sono state adottate due misure urgenti e provvisorie in favore di alcuni ragazzi, identificati come maggiorenni e perciò collocati in un centro per adulti a Cona, provincia di Venezia, che presentava caratteristiche di sovraffollamento, promiscuità e degrado. L’Italia, nei casi di specie, è stata condannata per due ragioni: perché i ragazzi erano stati collocati in quel centro per adulti quando non era stata ancora accertata la loro età e perché la procedura di accertamento dell’età si era basata soltanto sugli esami diagnostici radiologici, senza alcun altro tipo di valutazione e, pertanto, con grave compromissione dei diritti umani fondamentali dei minorenni.

 

La disciplina attuale

Il problema fondamentale della identificazione dei minori deriva dal fatto che spesso non hanno documenti con loro per diverse cause: non hanno potuto portarli, li hanno smarriti, provengono da Paesi in cui non esiste un sistema di certificazione anagrafica efficiente.

Già l’articolo 19 bis del decreto legislativo 142/2015 prevede che l’autorità italiana quando entri in contatto con un minore oppure riceva segnalazioni della sua presenza, deve svolgere un colloquio con lui per approfondire la sua storia personale e familiare e che l’identificazione debba avvenire con l’ausilio di un mediatore culturale, che nel caso di dubbi sull’età la persona non possa essere collocata in un centro per adulti.

Tuttavia, tale disposizione non aveva trovato attuazione perché non era stato emesso il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con la legge Zampa, se l’identificazione del minore non può avvenire sulla base dei documenti, nel caso in cui insorga un dubbio sull’età della persona, per esempio durante il primo contatto con le forze dell’ordine, quando un ragazzo si dichiari minorenne ma le sue caratteristiche fisiche facciano presumere la sua maggiore età, il dubbio non può essere risolto dall’operatore di polizia.

È invece necessario che venga coinvolta l’Autorità Giudiziaria, informando sempre la Procura per i minorenni della presenza di un minorenne sul territorio dello Stato. Sarà la Procura ad attivare la procedura per l’accertamento dell’età, monitorandone le diverse fasi sino a quando non si giunga all’esito finale dell’accertamento.

La procedura prevede una serie di tutele per la persona che si presume essere minorenne: innanzitutto, esiste l’obbligo di informare il ragazzo delle modalità di svolgimento della procedura e di quali siano le conseguenze, a seconda che venga accertata la maggiore o minore età.

La procedura deve poi concludersi con un provvedimento del Tribunale per i minorenni di accertamento dell’età che deve essere reclamabile.

Se nonostante l’espletamento della procedura dovessero restare dei dubbi, viene presunta la minore età della persona.

L’accertamento dell’età deve essere fatto con approccio multidisciplinare e, dunque, non tenere conto soltanto dello sviluppo fisico della persona ma, anche, del suo grado di maturità.

Si tratta, dunque, di una valutazione psico-fisica in cui entrambi gli aspetti – sia quello fisico che quello psicologico – devono avere pari dignità, considerato che ove l’approccio fosse esclusivamente di tipo radiologico si potrebbe facilmente incorrere in errore visto il margine rilevato, per alcuni ragazzi, di circa due anni.

La valutazione di tipo psicologico è poi importantissima per l’incidenza che determinati eventi possono avere avuto sullo sviluppo psicologico di persone che, in moltissimi casi, hanno subito deprivazioni, violenze, allontanamento traumatico dalla propria terra, dalle proprie abitudini, dai propri affetti, dalla propria lingua.

 

La semplice dichiarazione di un ragazzo di essere maggiorenne o minorenne può fare insorgere un dubbio sull’età?

Al riguardo, la legge Zampa è molto chiara: se un ragazzo afferma di essere minorenne, la sua età deve essere verificata dal Tribunale per i minorenni attraverso la procedura descritta dalla legge Zampa.

Ovviamente, nel caso di dichiarazioni mendaci, sono previste conseguenze penali.

Deve peraltro essere sottolineato che sono numerosi i casi in cui il ragazzo dichiara di essere maggiorenne quando, invece, è minorenne. Ciò può accadere per diverse ragioni: per avere più libertà di spostarsi, eventualmente, anche in altri Paesi europei oppure nelle ipotesi di ragazze che devono essere avviate alla prostituzione minorile, vi sono precisi diktat da parte dei loro sfruttatori.

 

Le cifre dei minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati hanno una grossa risonanza mediatica quando giungano in Italia attraverso il mar Mediterraneo e molto meno quando, invece, attraversino altri confini come, per esempio, Slovenia e Francia.

I dati ufficiali, al 31/12/2020, riportano una situazione di 7080 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, circa mille in più rispetto al 2019.

Le regioni che vedono una più alta concentrazione sono la Sicilia, con circa duemila ragazzi e ragazze e il Friuli Venezia Giulia con 780 presenze mentre la Valle d’Aosta registra la presenza più bassa, con 7 minori stranieri non accompagnati.

I dati delle ONG (per esempio Save the Children) riferiscono di 500 minori censiti in Bosnia e circa 450 bambini che, invece, si trovano in quei campi con le loro famiglie.