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Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso

Interruzione della pena
Interruzione della pena

Le Società di mutuo soccorso sono organizzazioni costituite da persone che, senza finalità di lucro, si associano e conferiscono contributi economici, con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, opportunamente regolamentati e secondo la normativa vigente.

I suddetti Eni, promuovono, inoltre la cultura della mutualità, intesa come valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini, favorendo la coesione sociale e la convivenza pacifica.

La principale fonte normativa, in tema di Società di Mutuo Soccorso, è la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”, che ha subito profonde modifiche nel corso degli anni.

L’articolo 1 della suddetta Legge chiarisce che le Società di mutuo soccorso svolgono, in primo luogo, attività a rilevanza sanitaria e socio-sanitaria che prevedono:

- rimborsi e sussidi per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari, inclusa l’odontoiatria, con coperture economiche che possono arrivare fino al 100% della spesa sostenuta. La copertura è estesa anche alla prevenzione;

- accesso agevolato (con riferimento a tempi di attesa, modalità e tariffari) per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari;

- assistenza alla non-autosufficienza.

Il legislatore, successivamente, ha ridefinito l’ambito d’intervento delle Società di Mutuo Soccorso, individuando finalità più articolate delle precedenti e più attente ai nuovi bisogni della collettività. Allo stato, infatti, le Società di Mutuo Soccorso possono promuovere anche attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Salvo i casi previsti dalle leggi speciali, le attività sopra descritte sono svolte dai suddetti Enti nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. Ciò, quindi, differenzia nettamente questa particolare categoria di società dalle assicurazioni in cui, invece, vi è il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione.

Gli Atti Costitutivi e gli Statuti delle Società di Mutuo Soccorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della L. n. 3818/1886, devono essere redatti per atto pubblico.

Negli ultimi anni i suddetti Enti sono stati oggetto di un rinnovato interesse da parte del Legislatore, il quale, con il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 ha apportato alcuni importanti emendamenti che hanno parzialmente riformato e aggiornato la Legge 3818/1886.

La suddetta Riforma ha, in primo luogo, previsto la possibilità di acquisire la qualifica di socio anche da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Infatti, il 2° e il 3° comma dell’articolo 3 della L. n. 3818/1886, stabilisce che “… possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari”.

Inoltre, è stato previsto l’obbligo di iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel Registro Imprese, all’interno della Sezione speciale dedicata alle Imprese Sociali.

Sul punto, occorre chiarire che, la legge n. 3818/1886 disciplina esclusivamente le società di mutuo soccorso “registrate”, che ottengano cioè la personalità giuridica mediante, mentre non si applica alle società di mutuo soccorso irregolari (in tal caso, infatti, l’iscrizione, in base alla suddetta legge, è facoltativa, e non obbligatoria). Le società di mutuo soccorso irregolari hanno, quindi, natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico. Alle stesse si applica, oltre alla legislazione speciale ad esse riferibile, la disciplina del codice civile in tema di associazioni non riconosciute.

Da ultimo, in data 2 agosto 2018, è stato pubblicato in G.U. il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che ha profondamente modificato le norme che regolano le Società di Mutuo Soccorso.

In particolare, gli articoli 42 e 44 del suddetto Codice prevedono che le Società di Mutuo Soccorso devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’articolo 43 del Codice stabilisce che: “Le Società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono (…) il proprio patrimonio.

Quindi le Società di Mutuo Soccorso, per rimanere tali e per non perdere il proprio patrimonio, devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’iscrizione ha efficacia costitutiva e, pertanto, solo a partire da tale data, un ente potrà definirsi tecnicamente “ente del terzo settore” e fruire, quindi, dei benefici previsti dal relativo codice.

Ciò sta a significare che, le Società di Mutuo Soccorso, mantengono il proprio patrimonio sociale, godono dei benefici degli Enti del Terzo Settore (bandi di finanziamento ad hoc,   ecc.), ma devono necessariamente attenersi agli obblighi contabili e al nuovo regime fiscale  previsto per gli Enti del Terzo Settore.

Pertanto, qualora l’Ente non proceda all’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore perderebbe, automaticamente, la qualifica di Società di mutuo soccorso e diventerebbe un’associazione “generica”, normata, quindi, dal Codice Civile.

Di fatto, ad oggi, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora operativo.

A fronte di questa breve illustrazione, non può non apparire evidente che, se dal un lato, la riforma del Terzo Settore abbia delineato un nuovo modello di welfare innovativo, dall’altro risulta essere ancora disorganica, lacunosa e dispersiva.

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