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Licenziamento - Cassazione Lavoro: è legittimo il licenziamento del dipendente che riprende in forma occulta il datore di lavoro e i colleghi durante l’orario lavorativo

Licenziamento - Cassazione Lavoro: è legittimo il licenziamento del dipendente che riprende in forma occulta il datore di lavoro e i colleghi durante l’orario lavorativo
Licenziamento - Cassazione Lavoro: è legittimo il licenziamento del dipendente che riprende in forma occulta il datore di lavoro e i colleghi durante l’orario lavorativo

La Corte di Cassazione si è espressa con ordinanza sul ricorso presentato da un dipendente licenziato per aver raccolto, in maniera occulta, delle riprese audio/video riguardanti colleghi e datore di lavoro, impegnati in conversazioni all’interno della sede lavorativa.

L’orientamento che la Corte ha espresso in tale ordinanza è completamento opposto rispetto a quello di una precedente sentenza emessa solo qualche giorno prima, di cui Filodiritto si è occupato nella news disponibile qui.

Nel caso oggetto del ricorso, al lavoratore era stato intimato il licenziamento per giusta causa in quanto il datore di lavoro, venuto a conoscenza delle registrazioni, aveva ravvisato gli estremi per il licenziamento, rilevando la violazione dei principi di correttezza e buona fede. La legittimità del licenziamento era stata riconosciuta anche dai precedenti gradi di giudizio.

La Cassazione l’ha confermata, basandosi, essenzialmente su due motivazioni.

La prima fa riferimento ad un precedente orientamento della Corte secondo cui “le registrazioni di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento” (sentenza n.16629 del 2016); la seconda invece analizza l’intenzione sottostante la condotta del lavoratore.

Dal materiale probatorio è emerso infatti che, nell’effettuare le registrazioni fonografiche, vi era stato un “sostanziale disinteresse del lavoratore al rispetto dei doveri di riservatezza connessi all’obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede e, pertanto, di una grave violazione del diritto di riservatezza dei colleghi, sia dei comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro”.

Sulla base di tali considerazioni la Cassazione ha dunque emesso l’ordinanza con la quale conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa in quanto, in questo caso, l’utilizzo delle registrazioni rappresentava un evidente violazione sia del diritto alla riservatezza dei dipendenti che delle condizioni generali di contratto.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Ordinanza del 16 maggio 2018, n. 11999)