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Nomina di amministratore di sostegno per persona affetta da malattia di Alzheimer

Tribunale di Bari - Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto 5 luglio 2007
Merita di essere segnalata la decisione con cui il Tribunale di Bari – Ufficio del Giudice Tutelare (nella persona del Dott. Giuseppe Rana) ha riconosciuto in favore di una persona affetta da malattia di Alzheimer la possibilità di essere adiuvato da un amministratore di sostegno.

Il procedimento (iscritto al n° 857/07 r.g. V.G.) è stato promosso dall’unico figlio del beneficiario. Il relativo decreto di nomina è stato depositato in data 5/7/07.

Va rimarcata la significativa valenza della pronuncia in oggetto, che s’inserisce nel crescente filone giurisprudenziale volto a riconoscere l’interdizione quale rimedio residuale di protezione e, dunque, conferendo sempre maggior rilievo alla dimensione esistenziale del beneficiato piuttosto che a quella patrimoniale.

Ma soprattutto perché, ha concesso nel caso di una grave malattia cronica come l’Alzheimer, che porta alla progressiva riduzione delle facoltà mentali e delle abilità fisiche della persona, la possibilità di fruire di una misura meno invasiva e stigmatizzante.

Per questo motivo, probabilmente, è da annoverare tra le prime in Italia.

Com’è noto agli addetti ai lavori, secondo la spirito della L. 6/04, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non va individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, ma piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto in un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità.

Peraltro, tale decisione del Tribunale di Bari si pone in un contesto in cui altri Giudici del medesimo Distretto – in riferimento a procedimenti riguardanti persone affette dalla medesima patologia – hanno mostrato di nutrire ancora forti resistenze all’applicabilità dell’A.D.S. (si vedano le pronunce di rigetto dell’A.D.S. del Tribunale di Trani decr. n° 503/05 e sent. n° 122/07; della Corte App. Bari decr. 7/12/05).

Lo spirito della riforma (come desumibile da valenti sentenze della Suprema Corte n° 13584/06 e n° 12466/07) colloca in primo piano l’esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà - secondo una prospettiva finalistica e personalistica per andare incontro alle concrete esigenze dell’amministrato –, piuttosto che individuare un organo che lo sostituisca nell’ottica irreversibile e totalizzante dell’interdizione.

In tal modo viene superata l’opposta concezione di valutare asetticamente la condizione d’incapacità del soggetto, che prima della L. 6/04 veniva riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia, e, perciò, da assoggettare necessariamente a idonee misure di protezione.

Infine, va sottolineato che nel suddetto procedimento, dinanzi al Tribunale di Bari, a supporto delle tesi propugnate dal ricorrente, è intervenuta la locale delegazione dell’Associazione Alzheimer, istituzionalmente dedita, grazie all’apporto di numerosi volontari, alla tutela dei diritti e degli interessi dei malati d’Alzheimer e dei loro familiari.

Merita di essere segnalata la decisione con cui il Tribunale di Bari – Ufficio del Giudice Tutelare (nella persona del Dott. Giuseppe Rana) ha riconosciuto in favore di una persona affetta da malattia di Alzheimer la possibilità di essere adiuvato da un amministratore di sostegno.

Il procedimento (iscritto al n° 857/07 r.g. V.G.) è stato promosso dall’unico figlio del beneficiario. Il relativo decreto di nomina è stato depositato in data 5/7/07.

Va rimarcata la significativa valenza della pronuncia in oggetto, che s’inserisce nel crescente filone giurisprudenziale volto a riconoscere l’interdizione quale rimedio residuale di protezione e, dunque, conferendo sempre maggior rilievo alla dimensione esistenziale del beneficiato piuttosto che a quella patrimoniale.

Ma soprattutto perché, ha concesso nel caso di una grave malattia cronica come l’Alzheimer, che porta alla progressiva riduzione delle facoltà mentali e delle abilità fisiche della persona, la possibilità di fruire di una misura meno invasiva e stigmatizzante.

Per questo motivo, probabilmente, è da annoverare tra le prime in Italia.

Com’è noto agli addetti ai lavori, secondo la spirito della L. 6/04, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non va individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, ma piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto in un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità.

Peraltro, tale decisione del Tribunale di Bari si pone in un contesto in cui altri Giudici del medesimo Distretto – in riferimento a procedimenti riguardanti persone affette dalla medesima patologia – hanno mostrato di nutrire ancora forti resistenze all’applicabilità dell’A.D.S. (si vedano le pronunce di rigetto dell’A.D.S. del Tribunale di Trani decr. n° 503/05 e sent. n° 122/07; della Corte App. Bari decr. 7/12/05).

Lo spirito della riforma (come desumibile da valenti sentenze della Suprema Corte n° 13584/06 e n° 12466/07) colloca in primo piano l’esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà - secondo una prospettiva finalistica e personalistica per andare incontro alle concrete esigenze dell’amministrato –, piuttosto che individuare un organo che lo sostituisca nell’ottica irreversibile e totalizzante dell’interdizione.

In tal modo viene superata l’opposta concezione di valutare asetticamente la condizione d’incapacità del soggetto, che prima della L. 6/04 veniva riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia, e, perciò, da assoggettare necessariamente a idonee misure di protezione.

Infine, va sottolineato che nel suddetto procedimento, dinanzi al Tribunale di Bari, a supporto delle tesi propugnate dal ricorrente, è intervenuta la locale delegazione dell’Associazione Alzheimer, istituzionalmente dedita, grazie all’apporto di numerosi volontari, alla tutela dei diritti e degli interessi dei malati d’Alzheimer e dei loro familiari.