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Patrocinio a spese dello Stato: la proposta per eliminare la comunicazione annuale del reddito

Patrocinio a spese dello Stato e le variazioni di reddito
Patrocinio a spese dello Stato
Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato: la proposta per eliminare la comunicazione annuale del reddito

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato si applica nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi eccetera); esso si applica anche nel processo penale e, in ultimo, potrà essere utilizzato per alcune delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
 

Patrocinio a spese dello Stato: condizioni per l’ammissione

Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, che non superi l’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, attualmente fissato in 11.746,68 euro dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2020.

In questo contesto l’articolo 79 del citato testo unico in materia di spese di giustizia disciplina il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 

Patrocinio a Spese dello Stato: contenuto istanza

Ai sensi di tale articolo, l’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 9727 del 25 marzo 2022, ha confermato un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (vedi anche Corte di cassazione, sezione IV, n. 43593 del 7 ottobre 2014, De Angelis, Rv. 260308).

La questione è stata già sviscerata ed approfondita da Filodiritto nel contributo: Patrocinio a spese dello Stato | Filodiritto

In merito è ritenuta dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Corte di cassazione, sezione V, n. 13309 del 24 gennaio 2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio.

Pertanto, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione non determini il superamento del limite reddituale comportante l’ammissione.

Con la proposta di legge, che si allega al contributo, i proponenti intendono superare tale orientamento giurisprudenziale, prevedendo esplicitamente come obbligatoria solo la comunicazione delle variazioni di reddito che comportino il superamento della soglia di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico.