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Professionisti e avvocati: in ufficio col Green pass

Avvocati e green pass. Sì, ma non in Tribunale


Verde
Ph. Marta Stranges / Verde

Green pass e professionisti: cosa prevede il Decreto Legge

Green pass, Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.L. 21 settembre 2021, n.127, entrato in vigore il 22 settembre 2021. Al fine di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, il Decreto in esame introduce – dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) l’obbligo, nel lavoro pubblico e in quello privato, di possedere e di esibire, su richiesta, il Green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa si svolge.
 

Green pass e avvocati: i chiarimenti del CNF

Spiega il CNF (Consiglio Nazionale Forense) che la misura adottata tende alla sensibilizzazione e all’esortazione della popolazione a vaccinarsi, senza, in tal modo, “introdurre un obbligo di vaccinazione tout court”.
 

Green pass e professionisti: a chi si rivolge l’obbligo?

I destinatari delle disposizioni in argomento sono tutti i lavoratori del settore pubblico, tutti i lavoratori del settore privato e tutti i magistrati.

In particolare, per quanto concerne l’accesso negli uffici giudiziari, sono esentati dall’obbligo di presentazione ed esibizione del Green pass “gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

La ratio di tale esclusione si fonda – chiarisce il Consiglio dei Ministri – sulla necessità “di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti” e sulla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla difesa ex art. 24 Cost.

Naturalmente, esentati dall’obbligo in questione sono anche i soggetti che non possono partecipare alla campagna vaccinale per comprovate ragioni mediche.
 

Green pass per i professionisti: dubbi interpretativi

Le disposizioni del Decreto Legge, formulate in maniera generica, presentano talune criticità. Anzitutto, trattandosi di liberi professionisti, difficile è individuare un datore di lavoro, sul quale, ai sensi della presente normativa, grava l’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni introdotte

In sostanza: chi controlla il controllore?

Inoltre, è vero che gli avvocati, consideratialla stregua di tutti i lavoratori del settore privato, sono tenuti al possesso del Green pass per accedere al luogo di lavoro, ma è altrettanto vero che sono esentati da tale obbligo se l’accesso è da effettuarsi presso gli uffici giudiziari.
 

Green pass nel rapporto professionista-cliente

Il cliente, a differenza del professionista, non è tenuto ad esibire il Green pass; tuttavia – ed ecco un’ulteriore criticità! – non può pretendere che l’avvocato che lo riceve esibisca la certificazione verde, in quanto non è possibile configurare il cliente quale “datore di lavoro”.
 

Green pass: sanzioni previste

Per quanto concerne le sanzioni, il D.L. n. 127/2021 rinvia a quelle previste dall’art. 4 del D.L. n. 9/2020. In particolare, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €1000 in caso di mancata adozione delle misure organizzative e di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore effettui l’accesso nel luogo di lavoro senza Green pass sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da € 600 a € 1.500.

Insomma, la pandemia ha i giorni contati e - come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi – grazie alla campagna vaccinale rivive “la speranza che la sua fine sia finalmente in vista”, ma, beninteso, nessuno è esonerato dall’abbassare la guardia!