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Pubblicazione di videoriprese e diritto alla libera manifestazione del pensiero

Austria
videoriprese
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Abstract

Il sogno di ogni autocrate, è di mettere sotto controllo (totalmente, se possibile o almeno in gran parte) i media. In tal caso, le parole libertà e democrazia – per quanto “autorizzate”, anzi “valorizzate” in ogni occasione, servono a dissimulare un’assenza; ma almeno ne resta il concetto o la parvenza, che dir si voglia. La mancanza di libertà di espressione (e di opinione), corrode ciò che è a fondamento di ogni ordinamento liberal-democratico. Le minacce alle predette libertà, spesso non vengono dall’esterno, ma dall’interno, da parte di chi ama proclamarsi paladino di libertà e di democrazia, in un ibrido barocco di retorica. Combattere e neutralizzare queste forze, è più difficile in quanto si richiamano allo spirito democratico e appaiono, pertanto, legittime.

 

Indice:  

1. Introduzione  

2. L’accoglimento delle richieste del ricorrente nel giudizio di primo grado e le osservazioni della Corte d’appello a seguito di “Revision”  

3. L’ordinanza della Corte Suprema (OGH) e la tutela dell’immagine della persona nonché quella “am gesprochenen Wort”  

4. Il grado di discrezionalità riconosciuto all’autorità giudiziaria, l’obbligo di bilanciamento degli interessi e l’articolo 10 CEDU  

5. L’illiceità dell’esecuzione – di nascosto – delle videoriprese, ma non della loro pubblicazione

 

1. Introduzione  

La Suprema Corte ha emanato un’interessante ordinanza in materia di provvedimenti d’urgenza. Ha riguardato una vicenda, che ha visto al centro un parlamentare ed ex ministro del Governo federale. Il signore, in ferie su un’isola del mare Mediterraneo, a sua insaputa e comunque senza il suo consenso, era stato ripreso – per alcune ore – mentre, in privato, conversava con due persone, che si erano spacciate per facoltosi investitori stranieri. Nel corso del “colloquio”, il ministro aveva parlato, tra l’altro, di finanziamento occulto di partiti, di partecipazione a uno dei più grandi print-media austriaci, di conferimento di appalti pubblici, nel caso, in cui il partito di esso attore fosse entrato a far parte del Governo federale, della privatizzazione dell’acqua potabile e del controllo dei media.

Circa 17 mesi dopo, parti delle predette videoriprese furono rese pubbliche e l’uomo politico diede le dimissioni da tutte le cariche pubbliche ricoperte.

Chi aveva organizzato la “trappola” per l’ex ministro, l’aveva fatto con l’intenzione di “vendere” le riprese video, a mezzi di informazione. Effettivamente, queste riprese furono offerte a più media, due dei quali avevano poi pubblicato alcuni “stralci” delle stesse. L’organizzatore delle videoriprese, anche dopo la “vendita” delle stesse, era rimasto in possesso di una copia delle stesse.

L’uomo politico, a seguito di quanto pubblicato, aveva adito l’autorità giudiziaria e chiesto l’emanazione di un provvedimento d’urgenza, col quale fosse inibita ogni forma di pubblicazione del video o di parti dello stesso, di trascrizioni tratte dal medesimo nonchè di renderlo accessibile o di consegnarlo ad altri.

 

2. L’accoglimento delle richieste del ricorrente nel giudizio di primo grado e le osservazioni della Corte d’appello a seguito di “Revision”

Il giudice di primo grado aveva accolto in toto le richieste del ricorrente, intese a ottenere l’“einstweilige Verfügung”, di cui al ricorso inoltrato.

Proposta impugnazione, da parte del soccombente, la “Revision” veniva dichiarata ammissibile dalla Corte d’appello. Ha osservato questa Corte, che eseguire o far eseguire di nascosto registrazioni sonore, viola il § 16 ABGB (Codice Civile). Questo paragrafo offre una tutela anche più incisiva rispetto a quella contemplata dal § 120, 1° comma, StGB (Codice Penale). Il cosiddetto Recht am gesprochenen Wort (diritto alla parola proferita), vieta la registrazione di esternazioni non fatte in pubblico e senza il consenso di chi le ha proferite; ciò indipendentemente dalla circostanza, che la registrazione sia eseguita da chi è presente all’esternazione o se si tratta di “Person des öffentlichen Lebens”.

Ha precisato la Corte d’appello, che il “Recht am eigenen Bild”, tutelato dal § 78 dell’“Urhebergesetz“ (Diritto d’autore), vieta soltanto che immagini siano, senza il consenso dell’interessato, rese “accessibili” al pubblico, mentre, invece, la non autorizzata esecuzione di immagini, costituisce violazione del § 16 ABGB, qualora sia violato il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare.

L’esecuzione di videoriprese (consistente nella riproduzione, sia della voce, che delle immagini), costituisce un “intervento“ nell’”allgemeinen Persönlichkeitsrecht” (diritto alla personalità), specie se avviene di nascosto e se le riprese sono tali da consentire l’identificazione della persona ripresa.

Chi ha effettuato le videoriprese, ha osservato la Corte d’appello, non può invocare, a proprio favore, alcuna giustificazione, anche perchè la loro effettuazione è avvenuta allo scopo di procurarsi un’utilità economica.

Le riprese sono illecite pure ai sensi del § 12 del Datenschutzgesetz (DSG) - Legge sulla tutela dei dati. A propria “discolpa”, chi ha proposto “Revision”, non può invocare l’articolo 10 CEDU in quanto il semplice fatto di registrare una conversazione, non implica una manifestazione del proprio pensiero. Non vi erano i presupposti per la liceità dell’effettuazione “verdeckter Recherchen” (ricerche sotto copertura), per cui l’effettuazione delle videoriprese è illecita.

Il fatto che le stesse siano state consegnate a terzi, viola, sia il § 120, 2° comma, StGB, che il § 78 UrhG (diritto d’autore) in quanto, anche se si tratta di una personalità politica, la diffusione di immagini non è consentita, qualora riguardino la sfera privata della persona.

La violazione di “interessi” della persona videoripresa, va però contemperata con l’interesse pubblico ad avere conoscenza del modo, in cui l’ex ministro ha parlato, tra l’altro, a proposito dell’impiego di risorse pubbliche. L’autore delle videoriprese non può invocare a propria “discolpa” l’articolo 10 CEDU. Le riprese sono state rese possibili “durch Täuschung und Gewinnerzielungsabsicht”, vale a dire, a seguito di ricorso a inganno e con l’obiettivo di conseguire un vantaggio economico. Le conseguenze delle pubblicazioni sono state per l’”-immagine” dell’ex ministro, gravi. Il contenuto delle videoriprese sarebbe potuto essere reso pubblico mediante semplici trascrizioni delle esternazioni.

Il metodo, mediante il quale l’autore delle videoriprese si è ”procurato” le informazioni, è stato particolarmente “unredlich” (scorretto) o subdolo, che dir si voglia ed è palesemente illecito sotto molteplici profili.

Ai fini della valutazione della libertà di stampa, da un lato e della libertà di informazione dall’altro lato, vanno adottati criteri diversi.

È ben vero, che uno dei compiti principali dei media, è quello di ”procurarsi” notizie di pubblico interesse; ciò deve però avvenire, rispettando i principi, che disciplinano l’esercizio della professione di giornalista. L’autore delle videoriprese aveva avuto di mira soltanto un interesse (proprio) economico.

 

3. L’ordinanza della Corte Suprema (OGH) e la tutela dell’immagine della persona nonché quella “am gesprochenen Wort”

La Suprema Corte (OGH), alla quale aveva fatto ricorso l’autore delle video-riprese, ha osservato preliminarmente, che il “Recht am eigenen Bild” (diritto alla propria immagine), è ricollegabile all’”allgemeinen Persönlichkeitsrecht”, sancito dal § 16 ABGB.

Anche la semplice ripresa di un’immagine senza il consenso dell’interessato, può costituire violazione del suddetto diritto (vedasi OGH RS 0031784(T2) e 90b A 215/92). Il § 78 UrhG (Legge sul diritto d’autore) tutela lesposizione pubblica e la diffusione di immagini di persone, qualora possano essere pregiudicati legittimi interessi dell’interessato (vedasi OGH 6 0b 256/12 h).

Secondo la Corte Suprema (giurisprudenza costante), dal § 16 ABGB è desumibile pure il “Recht am eigenen Wort” (diritto alla propria parola).

La tutela - offerta dal diritto civile - del “gesprochenen Wort”, è più ampia, rispetto allo “Schutz” assicurato dal § 120 StGB (vedasi OGH 9 0b A 21/92 e 6 0 b 190/01 m).

Oggetto di tutela del diritto “am eigenen Wort” (alla propria parola), sono l’individualità della persona e le esternazioni non destinate al pubblico (vedasi OGH RS 0009003). In tal modo, s’intende salvaguardare l’aspettativa dell’interessato di poter disporre, in linea di massima, autonomamente, della “pubblicità” e della comunicazione del proprio comportamento.

Registrazioni sonore di conversazioni e/o l’effettuazione di riprese fotografiche – non eseguite in pubblico e senza consenso dell’interessato – costituiscono violazione della “Geheimsphäre” (vedasi OGH RS 0107155). Riprese fotografiche effettuate segretamente e aventi per oggetto determinate attività o situazioni, possono pregiudicare il libero sviluppo della personalità(OGH 60b 256/12 h).

Va però osservato, che in sede di individuazione e di perimetrazione dei diritti della personalità, occorre procedere a un attento bilanciamento dei beni giuridici e degli interessi nel senso di tenere conto, da un lato, del “gefährdeten Gut” (bene giuridico, che “corre” pericolo) e, dall’altro lato, degli interessi di chi agisce e di quelli della comunità (OGH RS 0008990 e 6 0b 256/12 h).

Qualora si riscontri lesione del diritto alla “Geheimsphäre” (sfera di riservatezza personale), incombe al contravventore, l’onere di provare, di aver agito avendo avuto di mira un interesse giuridicamente tutelato.

Va però osservato, che l’”höchstpersönliche Lebensbereich” (la sfera più propriamente personale), vale a dire fatti attinente alla salute, alla vita familiare, non sono, in linea di massima, suscettibili di bilanciamento con altri beni giuridici; in questo senso si veda OGH RS 0008990.

 

4. Il grado di discrezionalità riconosciuto all’autorità giudiziaria, l’obbligo di bilanciamento degli interessi e l’articolo 10 CEDU

Il grado di discrezionalità (riconosciuto al giudice) in sede di valutazione della sussistenza di una lesione del diritto alla vita privata, salvaguardato dall’articolo 8 CEDU, è tanto più ristretto, quanto più vengano “toccati” aspetti importanti concernenti l’esistenza o l’identità della persona. Va tenuto conto, in proposito, anche del grado di confidenzialità di quanto oggetto di esternazioni.

In sede di pubblicazione delle stesse, va eseguito un bilanciamento tra la sfera privata, tutelata dall’articolo 8 CEDU e il diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui all’articolo 10 CEDU. In ogni caso, non si può prescindere dal fatto, che ai media deve essere consentito di adempiere la loro funzione di “public watchdog”, quale le viene pacificamente riconosciuta in una democrazia (vedasi OGH RS 0123667). In proposito va rilevato, che la CEDU riconosce agli Stati firmatari della Convenzione, spazi molto ristretti, quando si tratta di valutare l’ampiezza dei limiti concernenti esternazioni di carattere politico o di questioni di interesse politico (si veda Corte EDU 24.2.2015 BswN 21830/09, Haldimann e anche OGH RS 0123667). Veniva richiamato, dalla Corte Suprema (OGH), anche un’altra propria decisione, secondo la quale, il divieto di utilizzazione di informazioni ottenute dai media contra ius, in particolare, a seguito della violazione dell’obbligo di riservatezza, non è desumibile dall’ordinamento austriaco e sarebbe, altresí, incompatibile con il ruolo di “public watchdog” che anche la CEDU riconosce ai media (vedasi OGH 6 0b 110/18x).

È però da rimarcare, che anche uomini politici e altre persone note all’opinione pubblica, hanno diritto, acchè la comunità rispetti i diritti alla loro personalità. Per questo motivo, la sfera intima (“Intimsphäre”) va salvaguardata e la diffusione di immagini, che riproducono una di queste persone, specie se sono corredate di testo, non è lecita, qualora, per effetto della pubblicazione, venga sollecitata curiosità oppure le persone vengano “accostate” ad avvenimenti, ai quali sono estranei (vedasi OGH RS 007 7903). Se la pubblicazione attiene alla sfera strettamente privata di un “personaggio pubblico”, all’interesse pubblico all’informazione può essere riconosciuta la prevalenza soltanto in presenza di un “allgemeinen Informationsinteresse” o se la persona ha, essa stessa, reso di pubblico dominio fatti che riguardano la sua vita privata (vedasi OGH RS 0077903).

La tutela riconosciuta dall’articolo 10 CEDU, si estende, sia alla ricezione di informazioni, che alla loro trasmissione ad altri (“Weitergabe”). Ai fini dell’integrazione della “Weitergabe”, non è necessario, che la stessa venga operata nei confronti di una pluralità di persone.

Il convenuto è pertanto legittimato a provare, di aver agito al fine di perseguire un interesse ”legittimo” e che le riprese consegnate a terzi, erano un mezzo atto a conseguire uno scopo lecito (vedasi OGH RS 0120423).

È il prevalente interesse all’informazione dell’opinione pubblica circa i partecipanti alla conversazione e al contenuto della stessa, a rendere lecita la pubblicazione da parte del convenuto.

Ha precisato la Corte Suprema, che la violazione della sfera privata dell’attore per effetto dell’esecuzione delle videoriprese e per effetto della consegna delle stesse a terzi, è da valutare distintamente (“gesondert zu beurteilen”).

È ben vero, ha osservato l’OGH, che la Corte EDU, nel procedimento Haldimann, ha ritenuto l’illiceità, sia della registrazione delle esternazioni dell’agente di assicurazione, che della pubblicazione delle stesse, considerando entrambe come un tutto unico e ritenendo, che costituissero un contributo a un dibattito di interesse pubblico.

Il caso sottoposto a giudizio dell’OGH, è però da esso stato ritenuto non è identico al caso Haldimann, in quanto nello stesso, le registrazioni eseguite di nascosto, sono state operate al fine di documentare “pratiche” poco ortodosse e già note in materia di contratti di assicurazione, destinate a una trasmissione a difesa dei consumatori. Le videoriprese riguardanti l’ex ministro, sono state “carpite” ingannando l’ex componente del Governo federale sulla vera identità delle persone partecipanti alla conversazione e fingendo un – in realtà inesistente – interesse a fare investimenti in Austria; il tutto, nella speranza (poi avveratasi) di ottenere riprese, che potevano fruttare una bella somma denaro a chi ha architettato questo “Schwindel”.

Il convenuto, a proposito dell’esecuzione delle riprese, non può invocare a propria “discolpa”, di aver eseguito le stesse al fine di contribuire, con la loro successiva pubblicazione, a un dibattito di interesse pubblico; l’obiettivo del convenuto era soltanto di conseguire un vantaggio economico per se stesso. A tal fine, aveva “offerto” le videoriprese, oltre ai due periodici – che poi, effettivamente, avevano provveduto alla parziale pubblicazione e a riportare stralci delle trascrizioni – anche ad altri media.

Ha precisato l`OGH, che tra l’effettuazione delle videoriprese e la successiva pubblicazione delle stesse, non vi è stretta connessione, tale da poter considerare entrambe in modo unitario.

In sede di bilanciamento dei due predetti interessi (contrastanti), occorre tenere conto del fatto, che l’attore è un personaggio pubblico e che i contenuti delle conversazioni (nei limiti in cui sono note a essa Corte Suprema), non riguardano la vita privata dell’attore, ma attengono – esclusivamente – alla sua attività di uomo politico.

La conversazione aveva lo scopo – dichiarato - di una presa di contatto tra ricchi stranieri e il partito si appartenenza dell’attore, per cui questi non può addurre di aver manifestato “imprudentemente” proprie opinioni nei confronti di persone, con le quali aveva una certa familiarità. Aveva agito nei confronti dei suoi interlocutori, quale rappresentante del proprio partito e quale titolare di una funzione pubblica. Inoltre, a contrastare la tutelabilità della sfera privata dell’ex ministro, ci sono le indagini, avviate nei suoi confronti, dal PM. Le videoregistrazioni “documentano” comportamenti assai significativi e valutabili dall’opinione pubblica con riferimento all’espletamento, da parte di una persona del genere, di funzioni pubbliche di alto livello.

Per quanto concerne il convenuto, non possono essere trascurate le modalità, attraverso le quali questi ha  ottenuto le videoriprese. È Infatti pacifico, che sono il frutto di inganno, sia con riferimento all’identità degli altri interlocutori, che agli scopi perseguiti.

Quest’inganno è stato il motivo, per il quale, tra l’altro, si è parlato di finanziamento occulto in favore del partito, al quale apparteneva l’attore e, quale “contropartita” di possibili influenze (di esso attore) in sede di assegnazione di appalti di opere pubbliche. Come si vede, tutto il mondo è paese…

 

5. L’illiceità dell’esecuzione – di nascosto – delle videoriprese, ma non della loro pubblicazione

La tesi di parte convenuta, secondo la quale, essa, con le videoriprese eseguite di nascosto, avrebbe voluto contribuire a un dibattito pubblico (sul finanziamento occulto dei partiti e sulla “trasparenza” nella “Vergabe öffentlicher Aufträge”), non è fondata. È invece chiaramente risultato, che il motivo, per il quale le videoriprese sono state eseguite, è stato quello di ricavare dalla “vendita” delle stesse, un – proprio – vantaggio patrimoniale. La semplice consegna delle riprese a una cerchia assai ristretta di persone, non è, però, atta a contribuire a un dibattito di interesse pubblico.

Da quanto esposto, risulta, che è da escludere, che l’interesse del convenuto tutelato dall’articolo 10 CEDU, possa essere ritenuto prevalente su quello dell’attore 1) di non essere ripreso di nascosto durante una conversazione non svoltasi in luogo pubblico e 2) di non essere ingannato sull’identità dei suoi interlocutori.

I giudici delle “Vorinstanzen”, cioè dei precedenti gradi di giudizio, fondatamente, avevano accolto la richiesta attorea e ritenuta l’illiceità dell’esecuzione delle registrazioni foniche e video delle conversazioni.

Ciò nonostante, ha ritenuto la Corte Suprema, che debba essere accolta la “Revsion” proposta dal convenuto nel senso, che le “Vorinstanzen” avevano, con l’”einstweiligen Verfügung”, altresí, inibito erroneamente pure l’”Abhören” e l’”Abhören lassen” delle esternazioni fatte – non in pubblico – dall’attore.

Infatti, per “Abhören” di una conversazione s’intende l’ascolto di quanto detto nel momento stesso dell’esternazione (“Mithören in Echtzeit”). Che sia avvenuta una cosa del genere, non risulta dagli atti, per cui non sussiste il pericolo di un’eventuale reiterazione (“Wiederholungsgefahr”). Di conseguenza, su tale punto, il “Sicherungsantrag” si appalesa infondato.

È pacifico, che il convenuto ha “offerto” le videoriprese ad alcuni media. Due sono stati poi i “Medienunternehmen”, ai quali sono state consegnate le riprese e che hanno pubblicato parte delle stesse nonché trascrizioni parziali del contenuto delle medesime.

Mediante questa consegna, il convenuto ha creato i presupposti per la pubblicazione, la diffusione di parti delle stesse nonché per la pubblicazione parziale di trascrizioni sulla carta stampata. In tal modo, sono state rese possibili Eingriffshandlungen in das Persönlichkeitsrecht dell’attore.

Per quanto concerne queste “Eingriffshandlungen“, il convenuto può invocare – a differenza di quanto riguarda l’esecuzione (di nascosto) delle riprese – a propria “discolpa”, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’articolo 10 CEDU in quanto costituiscono un contributo a un dibattito di interesse pubblico.

Per effetto dell’avvenuta consegna delle videoriprese a due media e della pubblicazione di parti delle medesime, all’opinione pubblica è stato consentito, di valutare, tra l’altro, l’integrità (personale) dell’attore e, conseguentemente, trarre conclusioni atte a “stimare” le capacità di ricoprire cariche pubbliche di rilievo da parte dell’ex ministro.

Le conversazioni videoregistrate avevano per oggetto il finanziamento occulto del partito dell’attore, la partecipazione a uno dei quotidiani più importanti, che vengono pubblicati in Austria, l’offerta (da parte dell’attore) di assegnazione di appalti per opere pubbliche nel caso in cui il partito dell’attore avesse fatto parte del Governo federale, la privatizzazione dell’acqua potabile, il controllo dei media austriaci.

Ha rimarcato la Corte Suprema, che le esternazioni dell’ex ministro sono avvenute, non nell’ambito di trattative di natura commerciale, ma nel luogo, in cui l’ex ministro stava trascorrendo un periodo di ferie. Proprio l’ambiente, in cui le esternazioni sono avvenute, consente valutazioni concernenti l’integrità personale dell’attore quale uomo politico e titolare di incarichi pubblici.

Nella pubblicazione delle videoriprese è ravvisabile un contributo straordinario a un dibattito di pubblico interesse.

Il contemperamento degli interessi, in contrasto tra di loro, deve avvenire, nel caso de quo, non soltanto con riferimento al § 16 ABGB (Codice civile) e al diritto (ivi previsto), ”am gesprochenen Wort und am eigenen Bild”, ma anche al divieto di cui al § 120, 2° comma, StGB (Codice penale) e al § 12, 5° comma, DSG (“Datenschutzgesetz”).

Il divieto contenuto nel disposto del § 120, 2° comma, StGB, non può prevalere sul diritto alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 10 CEDU.

Il conflitto tra il diritto dell’attore alla tutela dei dati e il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 10 CEDU, va risolto, in sede di bilanciamento dei valori rappresentati da questi diritti, riconoscendo la prevalenza al diritto di libera manifestazione del pensiero.