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Quiete pubblica - Cassazione Penale: commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il musicista di strada che utilizza l’amplificatore oltre i limiti orari previsti dall’autorità comunale

Quiete pubblica - Cassazione Penale: commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il musicista di strada che utilizza l’amplificatore oltre i limiti orari previsti dall’autorità comunale
Quiete pubblica - Cassazione Penale: commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il musicista di strada che utilizza l’amplificatore oltre i limiti orari previsti dall’autorità comunale

La Corte di Cassazione ha stabilito che è sanzionabile penalmente il musicista di strada che suona oltre i limiti consentiti dalle norme disposte dal regolamento comunale per gli artisti di strada per disturbo della quiete pubblica. Non può, quindi, configurarsi il solo illecito amministrativo.

Il caso

Nel caso in esame, un’artista di strada proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato al pagamento di un’ammenda per il reato di cui all’articolo 659, comma 2, del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), in quanto lo stesso esercitava un mestiere rumoroso, utilizzando un impianto di amplificazione della musica prodotta dal violoncello. Il suddetto Tribunale aveva ritenuto che il musicista di strada avesse violato le disposizioni dell’autorità comunale, suonando oltre i limiti consentiti dal regolamento per l’arte di strada e disturbando la quiete pubblica.

Secondo il ricorrente il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto attendibile e credibile la persona offesa (un condomino della zona), e aveva erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all’articolo 659, comma 2, del Codice penale. Il suonatore, che si era esibito in una centralissima piazza della capitale, riteneva la sua condotta occasionale e che il rumore prodotto dal suo strumento non violava il regolamento comunale in quanto non disturbava la collettività.

La parte civile aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per le spese sostenute per istallare i doppi vetri per non sentire il rumore provocato dal suono del violoncello, altro motivo, questo, oggetto di ricorso del musicista.

La decisione

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha ritenuto il ricorso inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.

In tema di valutazione della prova testimoniale, la Suprema Corte ha affermato che: “l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità”. Nel caso in esame, ha proseguito la Corte, quanto dichiarato dalla persona offesa ha trovato riscontro nella testimonianza del barbiere della zona, e in altre occasioni il musicista era stato sanzionato per aver suonato in orario proibito.

Per quanto riguarda la violazione di cui all’articolo 659, comma 2, del Codice penale, la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal Tribunale, che ha correttamente ritenuto integrato il reato contestato. La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che: “una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie (penale e amministrativa) si avrà soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite stabiliti dai criteri delineati dalla legge quadro, restando escluso il superamento di soglie di rumore diversamente generate da altre fonti”.

Sulla questione della sostituzione degli infissi da parte del condominio per non sentire il suono prodotto dallo strumento dell’artista di strada, la Cassazione ha ritenuto lecita la condanna al risarcimento dei danni, visto che la spesa sostenuta per istallare i doppi vetri era stata eseguita proprio nell’arco di tempo della contestazione mossa al ricorrente.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 luglio 2017, n. 34780)