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Rapporto sulla trasparenza disciplinare al tempo di Palamara

Le chat di Palamara
Le chat di Palamara

Rapporto sulla trasparenza disciplinare al tempo di Palamara

Fanno parte ormai del notorio, siccome pubblicate in versione integrale su giornali e libri di grande successo, le chat di Palamara, contenenti la prova documentale delle numerose raccomandazioni rivoltegli da tanti giudici ordinari (cento circa) per ottenere favori e privilegi.

Orbene, a fronte di così grave scandalo, quali sono state le reazioni dell’Ordinamento? Quali, in particolare, i documenti da cui desumere tali reazioni al fine di analizzare e approfondire il tema?

Cominciando dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte (P.G.), il numero delle sue archiviazioni è veramente cospicuo: nel 2021 n. «1.229 atti», come si legge nel suo intervento inaugurale del 21 gennaio 2022. È noto che il dott. G. Salvi, allora Procuratore Generale, ha disposto la segretezza delle archiviazioni nei confronti del cittadino (o del suo Avvocato) che abbia segnalato l’abuso di un magistrato, riservandosi il diritto di rilasciarne copia al magistrato indagato, all’A.N.M. e perfino al Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel lodevole tentativo di aprirsi alla trasparenza, esploso il caso Palamara, lo stesso P.G. ha istituito un ‘massimario’ delle archiviazioni, consultabile sul sito ufficiale della Procura Generale.

Nel corso della conferenza stampa inaugurale svoltasi il 17 settembre 2020 il dott. Luigi Salvato, allora Procuratore Generale Aggiunto presso la Suprema Corte, chiarì che il neonato massimario aveva lo scopo di «...informare i cittadini e rendere edotti anche i non tecnici» (fonte Radio Radicale). Purtroppo l’accesso a tale strumento di informazione rivela che esso non contiene alcuna massima di archiviazione riferibile alle chat di Palamara, come invece sarebbe lecito attendersi. Ma sembra inverosimile che il P.G. non abbia emesso su tali chat provvedimenti d’inazione.

Ben vero proprio egli ha decretato, con apposito provvedimento conseguente all’emersione nel 2019 del «caso Palamara», che meritano archiviazione predisciplinare tutte le c.d. autopromozioni (quelle cioè con cui il giudice si raccomandava direttamente al dott. Palamara, ottenendo di essere illegittimamente preferito al giudice meritevole). Inoltre a fronte delle 1.229 archiviazioni emesse nel 2021, nel massimario si rinvengono per tale anno appena dieci massime. Stando così le cose, il nuovo massimario non sembra raggiungere il proclamato scopo per cui è stato creato, e cioè informare (ancorché sommariamente) i cittadini (anche «non tecnici») sugli esiti degli accertamenti svolti dalla P.G. in merito alle divulgate chat di Palamara.

Le sentenze emesse dalla Sezione Disciplinare (S.D.) del Consiglio Superiore della Magistratura sono pubbliche ma le fonti di conoscenza sono disarmanti. Infatti dal sito Italgiure della S.C. (ormai liberamente consultabile) si apprende la seguente situazione attestata al 18 settembre 2022. Su 161 sentenze emesse nel 2021, soltanto 91 sono leggibili, perché le altre 70 sono in attesa di oscuramento. Tutte le 115 sentenze emesse nel 2022 sono in attesa di oscuramento. Sommando le decisioni del 2021 e del 2022, risultano inaccessibili 185 sentenze, pari al 67% della loro somma (276). Ancor meno consultabili le importantissime decisioni emesse dalle Sezioni Unite Civili sui ricorsi avverso le sentenze della Sezione Disciplinare. Infatti sul sito Italgiure tutte le 48 sentenze emesse nel 2021 (35) e nel 2022 (13) sono in attesa di oscuramento.

Sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura si può consultare il Massimario delle decisioni emesse dalla S.D. nel 2021. Ovvio che nessuna delle massime abbia per oggetto autopromozioni, perché il P.G. ha statuito che esse meritano archiviazioni (tuttavia non rinvenibili nel massimario della Procura Generale, come sopra osservato). Meno ovvio che tra le massime elencate non se ne ritrovi alcuna attinente alle numerosissime eteropromozioni documentate dalle chat di Palamara.

Il che potrebbe significare o che il P.G. non ha promosso ancora l’azione disciplinare neanche per esse ovvero che sulle eteropromozioni la S.D. abbia deciso soltanto nel 2022. Detto Massimario elenca le massime tratte da 103 sentenze emesse nel 2021 dalla S.D. Sennonché molte di esse non consentono di comprendere la situazione di fatto vagliata dalla Sezione. Così, per esempio, la sentenza n. 124 del 2021 (in attesa di oscuramento) è così massimata: «La nozione di “grave scorrettezza” ha carattere ‘elastico’; pertanto, il giudice disciplinare nel valutare la gravità della condotta deve valutare il contesto storico sociale in cui i fatti si sono verificati».

Va ascritto a indubbio merito del C.S.M. che i tutti procedimenti sanzionatori della Sezione Disciplinare sono trasmessi in diretta da Radio Radicale, divenendo così oggetto di liberi commenti sulla stampa. Il che rende però irragionevole che le relative sentenze (della S.D. e delle Sezioni Unite), altrettanto indispensabili per la piena comprensione, siano invece orfane dei dati identificativi dei magistrati, invece trasmessi da Radio Radicale e pubblicate dai giornali.

Maggiormente incomprensibile sembra che, mentre i cittadini possono avere diretta e piena cognizione dei procedimenti sanzionatori della S.D. anche quando si concludono con il proscioglimento disposto con sentenza, la conoscenza delle ancor meno disonorevoli archiviazioni del P.G. sia interdetta addirittura al denunciante, che ha comunque coraggiosamente stimolato il controllo disciplinare.

Un cenno merita anche la decisione con cui l’A.N.M. ha impedito che i suoi adepti possano conoscere le valutazioni espresse dal Collegio dei Probiviri e dal C.D.C. sulle note chat di Palamara. Da ultimo l’A.N.M. ha predisposto una mera statistica che, benché orfana delle generalità, è conoscibile soltanto dagli associati. Non è facilmente spiegabile tale immotivata segretezza (su raccomandazioni ampiamente divulgate), che per altro induce reciproca diffidenza tra gli stessi ignari associati. Inoltre anche il cittadino ha il diritto di conoscere la reazione dell’A.N.M. (tenuta per legge a dettare il codice etico dei magistrati ordinari) a fronte di condotte così gravi imputabili a pubblici ufficiali (investiti di funzioni costituzionalmente rilevanti), e perciò legittimamente divulgate dalla libera Stampa senza alcuna reazione degli interessati. Noti essendo ’peccati’ e ‘peccatori’, il segreto endoassociativo finirebbe per proteggere soltanto chi avrebbe dovuto sanzionarli e, in dannata ipotesi, non l’abbia fatto.

In conclusione lo studioso che, dopo lo scandalo delle «Toghe sporche» emerso oltre tre anni fa, volesse oggi approfondire giuridicamente il tema della funzione disciplinare non potrebbe reperirne esaurienti e aggiornate fonti.

Se «la luce del sole è il miglior disinfettante» si addensano fosche nuvole sull’attuale trasparenza disciplinare. Per diradarle si attendono adeguati rimedi nel momento in cui, nominato il successore del dott. G. Salvi alla Procura Generale, sta per decollare la recente consiliatura del C.S.M. e si attende una nuova compagine governativa.

Possiamo sperarlo?