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Registrazione marchio di colore

Cenni alla recente giurisprudenza comunitaria in materia di registrazione di marchi di colore.
Dopo la sentenza 6 maggio 2003, la Corte di Giustizia ha ancora una volta dichiarato l’impedimento alla registrazione del marchio di colore, in questo caso, l’arancione. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che a sua volta aveva confermato la pronuncia della Commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno in ordine all’impedimento assoluto alla registrazione come marchio comunitario del colore arancio per taluni impianti di trattamento delle sementi e per taluni prodotti agricoli, orticoli e forestali, sull’assunto che il colore in questione non ha carattere distintivo in relazione ai prodotti considerati.

Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio, privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.

In particolare, la Corte non ha ravvisato gli estremi per un accoglimento del ricorso laddove il Tribunale ha rilevato che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue.

Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto. Concludendo, un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un colore in quanto tale, l’esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 21 ottobre 2004: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in quanto tale – Colore arancio).

Dopo la sentenza 6 maggio 2003, la Corte di Giustizia ha ancora una volta dichiarato l’impedimento alla registrazione del marchio di colore, in questo caso, l’arancione. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che a sua volta aveva confermato la pronuncia della Commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno in ordine all’impedimento assoluto alla registrazione come marchio comunitario del colore arancio per taluni impianti di trattamento delle sementi e per taluni prodotti agricoli, orticoli e forestali, sull’assunto che il colore in questione non ha carattere distintivo in relazione ai prodotti considerati.

Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio, privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.

In particolare, la Corte non ha ravvisato gli estremi per un accoglimento del ricorso laddove il Tribunale ha rilevato che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue.

Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto. Concludendo, un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un colore in quanto tale, l’esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 21 ottobre 2004: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in quanto tale – Colore arancio).