x

x

Richiesta archiviazione e rigetto: i “poteri di controllo sulla notitia criminis” e indicazioni di “indagini su fatti diversi” da parte del Gip

rigetto
rigetto

Richiesta archiviazione e rigetto: i “poteri di controllo sulla notitia criminis” e indicazioni di “indagini su fatti diversi” da parte del Gip

La cassazione sezione 5, con la sentenza numero 17833, udienza 7 marzo 2022, depositata il 4 maggio 2022 ha esaminato la questione relativa ai limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, anche il relazione a fatti diversi, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nel procedimento di archiviazione.

Nel caso di specie la cassazione ha stabilito quali sono i poteri del Gip in sede di ordinanza di rigetto, allo stato, della richiesta di archiviazione, di invitare il P.M. a svolgere ulteriori indagini, non in relazione al fatto reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l' archiviazione (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017 Rv. 270349).

D'altro canto, le Sezioni Unite, con un recentissimo approdo, hanno affermato il principio che "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento” (Sez. Un. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 24/03/2022).

La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'attività di indagine ( nella specie l'interrogatorio) debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art.335 cpp.

Calando tali principi nel caso in scrutinio, deve essere esclusa la abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha demandato lo svolgimento di indagini anche con riferimento a eventuali reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione del P.M., spettando a quest'ultimo procedere, preliminarmente, al necessario aggiornamento delle iscrizioni del registro delle notizie di reato ove emergessero, dalle ulteriori indagini, altri reati.

Va ricordato che le Sezioni unite sono intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nel procedimento di archiviazione.

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr. Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002).

Rileva, altresì l'ulteriore intervento della Corte costituzionale (n. 263 del 1991), il cui dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Il travalicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica sopra chiarita, l'abnormità della decisione.

Con una prima pronuncia - "Minervini" - le Sezioni Unite hanno escluso l'abnormità, e, dunque, la ricorribilità per cassazione, dell'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis".

Tale ordine solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente.

Il principio - assertivo del mero potere del G.I.P. di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - è stato ripreso dalle Sezioni Unite nella successiva pronuncia n. 4319 del 2014, in cui il Supremo Collegio - dirimendo il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare con riguardo al caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, disponga, invece, l'imputazione coatta per un fatto di reato diverso da quello originariamente contestato - ha precisato che, anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., costituendo "atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786; conf. Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita la dove fosse il G.I.P. a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge.

Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui è inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine.

Tanto a presidio e a salvaguardia della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico ministero. (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138).

Giova, a questo punto, richiamare quanto efficacemente affermati) dalle Sezioni Unite nella sentenza " Minervini", che, nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: "È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito(v.artt.335,405,409ss.) una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M., e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale e allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P. M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.".