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Rifiuti: prende avvio il Regolamento Ue sull’“end of waste” del vetro. Ma a quali rottami di vetro si applica?

Si applicherà a partire da oggi, 11 giugno 2013, il Regolamento Ue n. 1179/2012 sull’“end of waste” del vetro (disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:IT:PDF), che definisce quando alcune tipologie di rottami di vetro sottoposti ad un’operazione di recupero cessano di essere considerate “rifiuti” e possono, quindi, essere gestite come prodotti o materie prime.

Non pochi i dubbi, sollevati dagli operatori del settore già all’indomani della sua entrata in vigore, circa l’effettivo campo di applicazione del Regolamento: i criteri in esso definiti riguardano tutti rottami di vetro o soltanto alcune tipologie? Ancora: se ad alcuni rottami di vetro il Regolamento non si applica, vi può essere un “end of waste” disciplinato dalle normative “generali” o essi devono sempre essere gestiti come “rifiuti”?

La risposta più convincente ai suddetti quesiti è che il nuovo Regolamento riguardi soltanto i rottami di vetro non pericolosi derivanti da recupero destinati ad essere utilizzati come materia prima per la produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione, ma che ciò non escluda comunque la possibilità di ottenere, secondo quanto già previsto dalla “ordinaria” normativa (europea e italiana) sui rifiuti, “end of waste” anche da rottami di vetro di diverso tipo.

Questa interpretazione appare confermata dallo studio del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea (disponibile su http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4940) dal quale il Regolamento trae origine: esso infatti precisa che i rottami di “vetri speciali” (tra cui il vetro dei tubi catodici delle televisioni o “Crt”) e, comunque, i rottami non destinati alla rifusione, continuano ad essere disciplinati e gestiti secondo la preesistente normativa sui rifiuti. In altre parole, in questi casi dovranno essere applicati gli ordinari criteri sull’“end of waste” richiamati dall’art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (cioè, quelli fissati dai Dm sulle procedure semplificate e/o i diversi criteri definiti, caso per caso, nell’autorizzazione dell’impianto di trattamento) e non quelli del Regolamento n. 1179/2012.

Il tema sarà oggetto di uno specifico approfondimento che verrà pubblicato nella sezione “articoli”.

Si applicherà a partire da oggi, 11 giugno 2013, il Regolamento Ue n. 1179/2012 sull’“end of waste” del vetro (disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:IT:PDF), che definisce quando alcune tipologie di rottami di vetro sottoposti ad un’operazione di recupero cessano di essere considerate “rifiuti” e possono, quindi, essere gestite come prodotti o materie prime.


Non pochi i dubbi, sollevati dagli operatori del settore già all’indomani della sua entrata in vigore, circa l’effettivo campo di applicazione del Regolamento: i criteri in esso definiti riguardano tutti rottami di vetro o soltanto alcune tipologie? Ancora: se ad alcuni rottami di vetro il Regolamento non si applica, vi può essere un “end of waste” disciplinato dalle normative “generali” o essi devono sempre essere gestiti come “rifiuti”?

La risposta più convincente ai suddetti quesiti è che il nuovo Regolamento riguardi soltanto i rottami di vetro non pericolosi derivanti da recupero destinati ad essere utilizzati come materia prima per la produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione, ma che ciò non escluda comunque la possibilità di ottenere, secondo quanto già previsto dalla “ordinaria” normativa (europea e italiana) sui rifiuti, “end of waste” anche da rottami di vetro di diverso tipo.

Questa interpretazione appare confermata dallo studio del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea (disponibile su http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4940) dal quale il Regolamento trae origine: esso infatti precisa che i rottami di “vetri speciali” (tra cui il vetro dei tubi catodici delle televisioni o “Crt”) e, comunque, i rottami non destinati alla rifusione, continuano ad essere disciplinati e gestiti secondo la preesistente normativa sui rifiuti. In altre parole, in questi casi dovranno essere applicati gli ordinari criteri sull’“end of waste” richiamati dall’art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (cioè, quelli fissati dai Dm sulle procedure semplificate e/o i diversi criteri definiti, caso per caso, nell’autorizzazione dell’impianto di trattamento) e non quelli del Regolamento n. 1179/2012.

Il tema sarà oggetto di uno specifico approfondimento che verrà pubblicato nella sezione “articoli”.