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Riforma del codice penale austriaco – Strafrechtsnovelle 2017 – In particolare norme per la punizione degli Staatsverweigerer

Riforma del codice penale austriaco – Strafrechtsnovelle 2017 – In particolare norme per la punizione degli Staatsverweigerer
Riforma del codice penale austriaco – Strafrechtsnovelle 2017 – In particolare norme per la punizione degli Staatsverweigerer

Sommario:

I. Esigenze e portata della riforma

II. Contrastare le c.d. staatsfeindlichen Bewegungen

III. Il nuovo § 165 a StGB e gli elementi della fattispecie di reato

IV. Rilievi critici

V. Il § 3 StGB (difesa legittima) e la progettata riforma

VI. Aggravanti ad effetto speciale in materia di molestie sessuali

VII. Considerazioni finali

 

I. Esigenze e portata della riforma

Il 3.5.17 il ministro della Giustizia ha presentato alla stampa il disegno di legge concernente la Strafrechtsnovelle 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri in tale data. La progettata riforma si concretizza soprattutto nell’introduzione di alcune nuove fattispecie di reato e nell’aumento di pena per reati già previsti.

Con i paragrafi 246 a StGB (Staatsfeindliche Bewegungen - Movimenti ostili allo Stato) e 270 a StGB (Aggressioni fisiche a controllori e conducenti di mezzi di trasporto pubblico) nonche’ con modifiche in materia di difesa legittima e di tutela della libertà e integrità sessuale, s’intende reagire a fenomeni di criminalità per la cui repressione la vigente normativa non contempla mezzi adeguati o prevede pene oggi ritenute troppo lievi.

Quest’iniziativa legislativa si è resa necessaria soprattutto a seguito del proliferare di movimenti ostili allo Stato, di aggressioni fisiche contro forze dell’ordine e contro controllori nonché di persone addette ai trasporti pubblici.

È prevista pure un’integrazione del § 3, comma 1, StGB nel senso che tra i beni giuridici che, nell’enumerazione del citato comma 1, legittimano la Notwehr (legittima difesa), rientrano anche la libertà e l’integrità sessuale; in altre parole, diventano “notwerfähiges Rechtsgut”. Dopo il comma 2 del § 218 StGB, sono inseriti i commi 2 a e 2 b che sanzionano atti di molestia sessuale, se commessi da gruppi di persone.

Il disegno di legge de quo prevede anche altre modifiche e integrazioni del codice penale di minore importanza e che non saranno oggetto del presente articolo: 1) aumento del termine di prescrizione in alcuni casi, 2) aumento di pena (fino a dieci anni di reclusione) per lesioni personali se dal fatto deriva una lesione fisica o alla salute con gravi danni permanenti, anche se il fatto è stato cagionato per colpa (“auch nur fahrlässig”), 3) obbligo del PM di procedere contro l’autore del reato se è stato leso l’onore di un pubblico ufficiale o di un ministro di culto di una confessione religiosa riconosciuta in Austria, se il fatto è commesso in occasione dell’esercizio delle funzioni risp. dell’attività inerente al culto, qualora la p.l. autorizzi il PM  a procedere e se vi sia anche l’autorizzazione del superiore gerarchico della p.l..

II. Contrastare le c.d. staatsfeindlichen Bewegungen

Da qualche tempo si è registrato in Austria il formarsi di “staatsfeindlichen Bewegungen” (movimenti ostili/contrari allo Stato). Non si tratta di un fenomeno isolato e insignificante, posto che il numero degli aderenti – che si rifiutano di riconoscere l’autorità dello Stato, gli organi dello stesso e, in parte, hanno “istituito” un Parallel-Staat, hanno dato luogo a d una Parallel-Gesellschaft, con organi e istituzioni proprie – ha superato il migliaio. Negano la “Legitimation des Staates”. Da un lato esercitano poteri e competenze riservate ad autorità dello Stato o ad altri enti pubblici, dall’altro lato si rifiutano di osservare le leggi dello Stato che non riconoscono (più); in particolare, non rispettano il codice civile e la Straßenverkehrsordnung (Cod. d. Str.). Inoltre, con tattiche palesemente ostruzionistiche e dilatorie, tentano di impedire l’esecuzione di leggi e di regolamenti (anche non statali), di paralizzare – con minacce anche gravi o con violenza – funzioni di enti pubblici.

Negli ultimi tempi questi movimenti hanno posto in atto una rilevante attività di proselitismo e si sono fatti notare per una crescente “Gewaltbereitschaft” nei confronti di organi statali e di enti pubblici, tanto da costituire un vero e proprio Sicherheitsrisiko (rischio per la sicurezza).

L’inattività dei poteri pubblici di fronte a questi atti potrebbe essere interpretata – dall’opinione pubblica – come un sintomo di debolezza, per cui l’esigenza di contrastare il formarsi e l’attività di questi gruppi con gli strumenti attualmente a disposizione della giustizia penale, viene ormai ritenuta non più procrastinabile. È necessario correre ai ripari finché si è in tempo. Infatti, lo Stato di diritto è credibile soltanto se è in grado di attuare, se necessario coattivamente, le proprie norme, i “demokratisch legitimierten Gesetze”. Altrimenti l’autorità dello Stato viene “untergraben”.

Si reputa necessario – al fine di contrastare il fenomeno di cui sopra, in particolare gli atti di violenza in continuo aumento contro organi di polizia e ufficiali giudiziari – inserire nel codice penale (StGB) una nuova fattispecie di reato sanzionando le “staatsfeindlichen Bewegungen”.

È ben vero che questi gruppi di “Staatsverweigerer”, come vengono anche chiamati, non sono tutti (ben) organizzati e tra loro collegati, anche se spesso reclamano di avere una propria Rechtsordnung (ordinamento giuridico).

III. Il nuovo § 165 a StGB e gli elementi della fattispecie di reato

Per il nuovo introducendo § 165 a, comma 1, StGB, per Bewegung (movimento) s’intende un numero di persone non inferiore a 10, “unite” dagli stessi sentimenti e obiettivi. La struttura organizzativa, come già accennato, può essere anche soltanto rudimentale oppure mancare del tutto. L’elemento unificatore è infatti costituito dalla “Gesinnung”, dal fatto che  gli aderenti a queste Bewegungen si rifiutano di riconoscere l’autorità dello Stato e che essi stessi si arrogano diritti e poteri tipici di autorità pubbliche (“Hoheitsrechte”) o, per lo meno, intendono opporsi alla Staatsgewalt (la cui legittimità viene misconosciuta), all’esecuzione di leggi, regolamenti o provvedimenti emanati da Behörden, siano esse statali, comunali o organi di enti ai quali sono delegate funzioni di carattere pubblico (come p. es. l’Arbeitsmarktservice e le Casse di malattia territoriali).

In sostanza, i movimenti de quo antepongono un proprio, inventato, ordinamento giuridico a quello esistente (realmente).

Ai fini dell’integrazione della fattispecie p. e p. dal § 246 a StGB è necessario che il movimento persegua lo scopo di impedire – con mezzi illeciti – l’esecuzione di norme di legge, regolamentari e/o di provvedimenti in genere delle autorità. Non è invece necessario che il fine ora menzionato sia l’unico avuto di mira da questi movimenti.

Per illecite (“gesetzwidrig”) s’intendono anzitutto azioni costituenti reato (p. es. l’uso di violenza o il ricorso a minacce); rientrano però anche violazioni di norme di carattere amministrativo.

Condizione oggettiva di punibilità per tutte le Tatvarianten elencate è che sia avvenuta effettivamente una c.d. Ausführungshandlung di cui ha avuto notizia la PA.

Con pena detentiva fino a due anni sarà punito chiunque costituisce un movimento che persegue i fini sopra elencati oppure partecipa allo stesso con funzioni direttive. “Costituisce” un movimento, l’ideatore di una Bewegung del genere e che ne diffonde l’ideologia o comunque la rende accessibile ad altri. Svolge attività di carattere direttivo chiunque costituisce strutture atte a realizzare gli obiettivi del movimento oppure esercita attività tesa all’acquisizione di nuovi aderenti e riveste una funzione preminente nel movimento.

Partecipa a una staatsfeindlichen Bewegung chiunque ha aderito ad un movimento del genere, qualora questa sua adesione sia riconoscibile all’esterno (dello stesso). Non è necessario che vi sia un atto formale di adesione. La mera partecipazione a una (sola) riunione di un movimento oppure il possesso di manifesti o di pubblicazioni dello stesso, da parte di una persona, non integra gli estremi della partecipazione al movimento. Come già accennato sopra, è necessario che la staatsfeindliche Gesinnung si manifesti all’esterno.

Di Geldmittel (mezzi finanziari) è il caso di parlare, se i contributi (versati al movimento) sono di una certa consistenza (si reputa d’importo non inferiore a 10.000 Euro), mentre fornisce “andere erhebliche Unterstützung” (supporto rilevante di altra natura) chi p. es. mette locali a disposizione del movimento.

Il comma 5 del § 246 a StGB contiene una norma di carattere sussidiario prevedendo che i fatti di cui ai commi 1 e 2 non sono punibili (sind straflos) in caso di “erkennbarer Zurückziehung von der Bewegung”, prima che i fatti pervengano a conoscenza dell’autorità. In altre parole, presupposto per la non punibilità è che la persona si distanzi dall’ideologia del movimento in modo che ciò sia percepibile all’esterno del movimento stesso.

IV. Rilievi critici

In sede di Begutachtung di questo disegno di legge sono pervenute parecchie Stellungnahmen (prese di posizione/osservazioni) che si riferiscono, per la maggior parte, al § 246 a StGB. C’è chi reputa che questo paragrafo sia espressione di Gesinnungsjustiz” o che comunque si tratti di un’“überzogenenen Maßnahme”. Si è anche detto che da un Tatstrafrecht si passerebbe a un Täterstrafrecht (d’infausta memoria). Altri sostengono invece che Il Gefahrenpotential di movimenti del genere deve essere valutato realisticamente, anche perché da componenti di queste Bewegungen sono pervenute minacce di morte e di sequestri di persona. Inoltre presso alcuni di questi movimenti sono già state sequestrate armi da fuoco. I mezzi a disposizione dell’Exekutive e della giustizia – allo stato – appaiono insufficienti, tant’è vero che non pochi procedimenti instaurati contro Staatsverweigerer per alto tradimento e usurpazione di funzioni pubbliche sono stati archiviati. La fattispecie di cui al § 246 a StGB, oltre a costituire uno strumento specifico e, si reputa, atto a reprimere il proliferare di queste staatsfeindlichen Bewegungen, dovrebbe avere pure un effetto, non trascurabile, dal punto di vista della prevenzione generale.

Critiche tutt’altro che lievi sono state espresse dal presidente dell’Ordine degli Avvocati a proposito dell’introduzione del § 246 a StGB. Si tratterebbe di un “leichtfertigen Umgang mit Grundrechten und Grundfreiheiten”. Oltre a costituire una minaccia per i diritti fondamentali, l’entità della sanzione detentiva massima sarebbe troppo elevata. Ha ritenuto, il Rechtsanwälte-Präsident, che se questo paragrafo diverrà legge, in Austria si potrebbe avere una situazione come nell’ex DDR. Occorre opporsi, ha proseguito il presidente dell’Ordine degli Avvocati, alla tendenza, riscontrabile da qualche tempo, secondo la quale s’intende punire “nicht erst das Begehen einer Straftat, sondern schon die Planung und sogar die Gesinnung”.

Il nuovo § 270 a StGB costituirà una fattispecie che sarà introdotta nello StGB tra le strafbaren Handlungen gegen die Staatsgewalt (reati contro il “potere pubblico”). Accanto alla resistenza a pubblico ufficiale (§ 269) e alla violenza a pubblico ufficiale (§ 270), il reato p. e p. dal § 270 a StGB è volto a tutelare – da aggressioni fisiche durante l’esercizio delle proprie funzioni - persone addette al trasporto pubblico di persone (conducenti e controllori). Spesso in favore di questi addetti, in caso di aggressione, non possono intervenire tempestivamente gli organi di polizia. Occorre quindi un “verbesserter Schutz von Personen, die ihren Dienst bei Massenbeförderungsmittel verrichten”.

Il progetto di riforma prevede altresi’ che il § 270, comma 1, StGB (aggressione fisica contro un pubblico ufficiale), viene modificato nel senso che la pena attualmente contemplata da questo comma (reclus. da sei mesi o multa fino a 360 Tagessätze) è non soltanto aumentata fino a due anni, ma viene pure esclusa l’alternativa della condanna a pena pecuniaria. Con la Strafverschärfung viene perseguito il fine “das Aggressionspotential gegenüber Beamten zu verringern”.t

V. Il § 3 StGB (difesa legittima) e la riforma

Un’innovazione di particolare importanza concerne il § 3 dello StGB (legittima difesa). Per effetto della riforma non soltanto la vita, la salute, l’integrità fisica, la libertà e il patrimonio, ma anche l’integrità e la libertà sessuale costituiranno “notwehrfähiges Rechtsgut” (bene giuridico per la cui difesa sarà invocabile la scriminante di cui al § 3 StGB). Libertà e integrità sessuale hanno oggigiorno una rilevanza assai maggiore rispetto al 1975, anno in cui è stato approvato il vigente codice penale. In parte, di questo fatto si è tenuto conto in occasione delle riforme attuate nell’ultimo decennio, in particolare con le modifiche operate a seguito del Sexualstrafrechtsänderungsgesetz del 2013 e dello Strafrechtsänderungsgesetz del 2015.

Secondo parte della dottrina la riforma non sarebbe necessaria perché la libertà e l’integrità sessuale rientrerebbero nel concetto di libertà in generale. Si è però ritenuto doveroso procedere a una Klarstellung - in proposito - con un’integrazione del § 3, comma 1, StGB.

 

VI. Aggravanti ad effetto speciale in materia di molestie sessuali

Alcuni episodi verificatisi in occasione delle festività di fine anno e di cui sono stati protagonisti gruppi di giovani, hanno indotto il ministro della Giustizia a predisporre un’integrazione del § 218 StGB (sexuelle Belästigung und öffentliche, geschlechtliche Handlungen – Molestie sessuali e atti sessuali in pubblico) mediante l’aggiunta, dopo il comma 2, dei commi 2 a e 2 b, che prevedono, entrambi, aggravanti a effetto speciale. La progettata riforma ha lo scopo di reprimere molestie sessuali nei confronti delle donne perpetrate da gruppi in occasione di manifestazioni pubbliche. È, questa, la “Kriminalisierung der Begehung sexuleller Belästigung in Gruppen”.

Prevede il comma 2 a che chiunque partecipa a una manifestazione pubblica, essendo consapevole che in occasione della stessa il gruppo intende commettere molestie sessuali previste e punite dal comma 1, n. 1 oppure dal comma 1 a del citato § 218, è punito con pena detentiva fino a due anni, se si verifica un fatto contemplato dalle due disposizioni ora menzionate.

Con pena detentiva fino a tre anni è punito invece chiunque commette una molestia sessuale in concorso con altra persona e previo accordo con la stessa (“verabredete Begehung sexueller Belästigung”).

VII. Considerazioni finali

Resta da vedere se le polemiche intorno alla riforma continueranno o se, magari, in sede parlamentare, saranno apportate rilevanti modifiche al disegno di legge de quo. Pare che si possa sostenere che la maggior parte dei cittadini sia favorevole alla riforma come proposta dal ministro della Giustizia. Va segnalato in proposito anche il fatto che il 78 % dei cittadini ha dichiarato di avere fiducia nell’imparzialità e nell’indipendenza della giustizia e che questa fiducia è aumentata, notevolmente, nell’ultimo biennio, come risulta da una statistica diffusa dall’UE. L’Austria, che nel 2014, in graduatoria, era stata classificata all’11°. mo posto, nel 2016 è “avanzata” al 3° posto. Nella valutazione dell’UE si tiene conto, oltre che della fiducia dei cittadini nell’imparzialita’ e nell’indipendenza della giustizia, anche dell’efficienza della stessa.

A questo “avanzamento” ha contribuito, indubbiamente, anche il fatto che processi civili e amministrativi vengono definiti,  in 1° grado, entro due mesi, per cui l’Austria, tra gli Stati dell’UE, è al 4° posto per quanto concerne la “speditezza” della giustizia. Negli anni passati sono state attuate una serie di Verfahrensbeschleunigungsmaßnahmen (misure dirette a “velocizzare” i procedimenti).