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Ristori a fondo perduto: importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Rettifica e chiarimenti per soggetti iva attivi da inizio gennaio 2019
On green street
Ph. Luca Martini / On green street

Con provvedimento emesso ieri sera in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate interviene sui ristori a fondo perduto già analizzati nel precedente provvedimento del 23 marzo 2021, rettificando il paragrafo 2.4 del suddetto intervento e aggiornando le istruzioni pubblicate. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ristori a fondo perduto: la rettifica dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dei ristori a fondo perduto, correggendo parzialmente il paragrafo 2.4 del provvedimento emesso il 23 marzo scorso, e recante: “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021”.

Ristori a fondo perduto: il contenuto del comunicato dell’Agenzia delle entrate

Il provvedimento spiega il senso della rettifica.
“La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, DL 41/2021) per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. In tal senso, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione dell’istanza”

Ristori a fondo perduto: cosa cambia

Con questo importante intervento viene riconosciuto anche formalmente ai soggetti IVA attivi dal 1° gennaio 2019 il diritto al contributo che risulta dal calcolo effettuato tra le differenze di fatturato anche inferiori al 30%.

Questo metodo potrebbe essere più vantaggioso per il beneficiario del semplice riconoscimento del contributo minimo a cui avrebbe avuto diritto.

Il  provvedimento, decisamente necessario, mira a sanare la già rilevata incongruenza sul tema dei ristori a fondo perduto tra l’articolo 1 del Decreto Sostegno e il già citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 23 marzo.

Ristori a fondo perduto e nuove partite iva: che regole si applicano

Con rifermento ai ristori a fondo perduto, per chi ha aperto la partita iva nell’anno 2019, si applicano le norme previste dall’articolo 1 del Decreto Sostegno. Vediamo l’articolo nel dettaglio:

- il comma 4 stabilisce che non è necessario né richiesto un calo di fatturato subito del 30%. In questo caso, come detto, si ha diritto al contributo anche per diminuzioni più basse;

- il comma 5 stabilisce che bisogna calcolare i contributi a fondo perduto applicando il coefficiente relativo al corrispondente scaglione di fatturato sulla perdita che risulta dal confronto tra le medie mensili del 2019 e le perdite del 2020;

- il comma 6, invece, prevede il diritto alla corresponsione di un importo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, società, aziende, ecc).

Ristori a fondo perduto: le nuove istruzioni

Contestualmente a quanto sopra indicato, con rifermento ai ristori a fondo perduto per le partite iva costituite nel 2019, l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato in data 24 marzo le istruzioni già pubblicate.

A questo indirizzo trovate le nuove istruzioni relative ai ristori a fondo perduto.

Ristori a fondo perduto: termini e scadenza della domanda

Le domande possono essere presentate da oggi, 30 marzo 2021. Le domande si possono presentare in proprio o attraverso un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dello stesso sito dell’Agenzia.

Ricordiamo che non si tratta di un ckick day e che le domande potranno essere presentate fino al 28 maggio 2021.

Infine, la scadenza del 28 maggio per la domanda relativa ai ristori a fondo perduto è il termine ultimo anche per l'invio della domanda sostitutiva, qualora siano stati commessi errori formali nella prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto presentata dal contribuente o da un proprio intermediario.