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Segreto d’ufficio e Costituzione federale

Austria
Segreto d'ufficio
Segreto d'ufficio

Abstract

Meno segreti ci sono, più è progredito uno Stato. Con ciò, non si vuole dire, che segreti non debbano esserci, ma il loro numero dovrebbe essere limitato il più possibile. All’ombra dei segreti, non di rado, prospera e matura nulla di buono. D’altra parte, è innegabile l’esigenza di tutelare interessi pubblici di particolare importanza; altrimenti verrebbe anche meno la fiducia dei cittadini nella “Verschwiegenheit” delle pubbliche autorità, “Verschwiegenheit”, che è, e sarebbe, particolarmente auspicabile pure nel settore della giustizia.

 

Indice:

1. Obiettivi della riforma

2. “Auskunftsrecht” anziché “Auskunftspflicht”

3. Imprese soggette a controllo della Corte dei conti e norme di attuazione

4. Diniego di informazioni

5. Interesse pubblico: quando è ravvisabile

6. Richieste di informazioni, destinatari e contenuto delle stesse

 

1. Obiettivi della riforma

Trasparenza dell’attività degli organi statali e degli altri enti pubblici, garantire l’accesso all’informazione, obbligo di pubblicazione di determinate informazioni, abolizione – in buona parte – dell’“Amtsverschwiegenheit” (segreto d’ufficio), cosiddetto offenes staatliches Handeln, un’“aktive Informationspolitik”, salvaguardando il diritto fondamentale di tutela dei dati cosiddetti sensibili.

Questi sono gli obiettivi principali di un disegno di legge (di modifica della Costituzione federale), elaborato dalla presidenza del Consiglio qualche tempo fa e che, ora, è di prossima approvazione da parte degli organi competenti.

La cosiddetta freiwillige Veröffentlichungspflicht (attualmente esistente) sarà sostituita da un preciso obbligo, sancito da norme della Costituzione federale, per la cui approvazione – ai sensi dell’articolo 44, comma 1, B-VG – è necessaria la presenza, nel “Nationalrat”, di almeno della metà dei componenti di quest’organo e la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

La normativa attualmente vigente in materia di “Amtsverschwiegenheit”, non risponde più alle esigenze del nostro tempo e deve, quindi, essere modificata.

L’obiettivo avuto di mira con il nuovo “Bundesverfassungsgesetz”, è bene espresso dal titolo della proposta di legge: “Sicherstellung einer umfassenden Information der BürgerInnen über Staat, Verwaltung und Regierungsarbeit sowie Gewährung der langfristigen Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Verwaltungshandelns“, vale a dire, assicurare una compiuta (ampia) informazione dei cittadini concernente l’attività della PA e del Governo nonchè salvaguardare, anche a distanza di tempo, la ri-percorribilità delle decisioni e la trasparenza dell’attività amministrativa.

La mancanza di trasparenza va spesso di pari passo con il clientelismo, il familismo e con la corruzione. Sembra, delle volte, che chi è contro questi (e altri) –ismi, sia paragonabile al cane, che abbaia contro il muro e di cui ha parlato Albert Camus; muro, di particolare soliditá, e – cosí sembra – non destinato a crollare in un prossimo futuro. Sta di fatto, comunque, che non si è sbriciolato neppure dopo il crollo della “Berliner Mauer”; che avrebbe dovuto segnare l’inizio, l’”avvento” di una nuova epoca, di una nuova e diversa civiltà.

 

2. “Auskunftsrecht” anziché “Auskunftspflicht”

L’“Auskunftspflicht” sarà trasformata in “Auskunftsrecht” (l’obbligo sarà trasformato in diritto), spettante, sia a persone fisiche, che giuridiche).

In ben 90 Stati vi sono norme di legge atte a garantire il diritto all’informazione (cosiddetti Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetze nonché “Zugangsrechte zu Informationen”).

Anche la normativa dell’UE prevede il diritto di accesso ai documenti dell’Unione (si veda l’articolo 42, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il Regolamento CEE 1049/2001). Il citato articolo sancisce il diritto di ogni persona all’accesso dei documenti che la riguardano, con salvezza dei diritti alla riservatezza dei segreti professionali e di quelli di natura commerciale.

Gli organi austriaci tenuti a rispettare l’“Auskunftsrecht”, sono elencati nel comma 1 del nuovo articolo 22 a del B-VG.

L’elenco contiene la menzione delle autorità amministrative a livello governativo e dei “Länder”, obbligati a pubblicare informazioni di interesse pubblico, in modo che siano accessibili per chiunque, salvo la sussistenza di un obbligo di segretezza di cui al comma 2 del citato articolo 22 a B-VG.

Il comma 2 sancisce l’obbligo, per gli organi di cui sopra, di consentire a chiunque l’accesso a informazioni, a meno che  la segretezza delle stesse non sia indispensabile per motivi concernenti:

  1. la politica estera e quella di integrazione
  2. la sicurezza nazionale
  3. la difesa e il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Inoltre, se ciò è necessario: nell’interesse economico o finanziario di un ente pubblico o ai fini della salvaguardia di interessi pubblici prevalenti, qualora previsto da leggi statali o dei “Länder”.

Gli ordini professionali sono tenuti a consentire l’accesso a informazioni soltanto ai loro iscritti.

 

3. Imprese soggette a controllo della Corte dei conti e norme di attuazione

Dispone il comma 3, che ognuno ha diritto di accesso a informazioni riguardanti imprese soggette al controllo della Corte dei conti centrale o dei “Länder”, a meno che non sussistano motivi di segretezza di cui al comma 2 oppure ciò sia necessario per motivi inerenti alla concorrenza tra imprese.

 Le norme di attuazione saranno emanate dallo Stato centrale (“Bund”) per quanto riguarda:

  1. gli organi del “Bund”
  2. gli organi di fondazioni, fondi e di “Anstalten” (1)
  3. gli organi dei cosiddetti Selbstverwaltungskörper, disciplinati da leggi federali (come per esempio, in materia di sicurezza sociale)
  4. gli organi delle imprese previste dall’articolo 126, comma 2, B-VG (di imprese soggette al controllo della Corte dei conti e nelle quali il Bund detiene il 50% del capitale sociale).

L’emananda legge di modifica della Costituzione federale sancisce dunque un diritto del cittadino – nei confronti dello Stato e degli enti sopra menzionati -  ad avere informazioni. Per informazioni, s’intendono fatti già noti (“Tatsachen, die bereits bekannt sind”). L’ente pubblico è tenuto a fornire informazioni nei limiti, in cui le stesse sono in suo possesso, per cui è escluso ogni obbligo di ricerca di informazioni presso altro ente.

 

4. Diniego di informazioni

Contro il diniego del diritto alle informazioni, è proponibile ricorso al “Verwaltungsgericht” (TAR) ed, eventualmente, al “Verfassungsgerichtshof” (Corte costituzionale).

Funzioni di controllo nell’ambito delle proprie competenze, vengono riconosciute pure alla “Volksanwaltschaft” (Difensore civico), quando si tratta di esaminare e di evidenziare eventuali disfunzioni della PA oppure omissioni di pubblicazioni.

Informazioni di interesse pubblico, vanno pubblicate senza (necessaria) richiesta, secondo il principio dell’“Open Governement”.

 

5. Interesse pubblico: quando è ravvisabile

Ai fini dell’individuazione dell’interesse pubblico, occorre tenere conto anzitutto dei destinatari dei provvedimenti (per i quali sono rilevanti). Vanno pubblicati anche dati statistici e resoconti dell’attività svolta, redatti da organi obbligati alla pubblicazione.

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, i cosiddetti atti interni, ivi compresi i verbali di riunioni non pubbliche.

Per quanto concerne l’autorità giudizaria, è esclusa l’accessibilità a informazioni da parte di terzi, qualora si tratti di procedimenti in corso, per tutelare diritti delle parti e quelli di testi. Oltre che nei casi sopra elencati, l’accesso a informazioni, è precluso qualora lo esiga il “Datenschutzgesetz” (Legge sulla protezione dei dati - § 1, comma 1) o la stabilità dei mercati finanziari oppure la tutela della concorrenza.

L’obbligo di fornire informazioni sussiste nei limiti, in cui le stesse sono (ancora) di attualità e di rilevanza (per il richiedente).

Le modalità di pubblicazione sono disciplinate dal § 1, comma 3, dell’“E-Government- Gesetz”.

 

6. Richieste di informazioni, destinatari e contenuto delle stesse

Per le richieste di informazioni è previsto, che le stesse, debbano essere formulate in modo preciso ed essere dirette a chi di competenza (ma in caso di incompetenza, la richiesta va trasmessa all’organo competente). Verrà previsto – con leggi di attuazione, da emanarsi dal “Bund” o dai “Länder” – un termine, entro il quale l’informazione deve essere fornita al richiedente. Verranno disciplinati i casi, in cui è consentito soltanto un accesso parziale (“partial access”) e attribuita la facoltà di anonimizzare parte delle informazioni, se lo esigono “Geheimhaltungsinteressen” (interessi di segretezza).

Al fine di prevenire, che richieste di informazioni possano pregiudicare (per esempio, a causa della loro ampiezza o con intento defatigatorio), il regolare lavoro e l’attività dell’ufficio competente, nelle leggi di attuazione verrà inserita una “Verhältnismäßigkeitsbestimmung”.

In caso di diniego dell’informazione, è previsto, che debba essere emanato, un “Bescheid”, contro il quale è proponibile ricorso alla giurisdizione amministrativa e, in determinati casi, alla Corte costituzionale. Tuttavia, il ricorso giurisdizionale, non è ammissibile, se è (ancora) proponibile “Säumnisbeschwerde” (reclamo per “tardività”).

Se l’obbligo di informazione incombe a imprese, il diniego di informazioni può essere fatto valere dinanzi al giudice civile.

 

(1) Le “Anstalten” erano originariamente – insieme alle fondazioni (“Stiftungen”) – istituzioni di carattere ecclesiastico; erano disciplinati dal diritto canonico e venivano amministrate da vescovi e abbati. A decorrere dal 16. mo secolo, l’amministrazione (e la sorveglianza) delle stesse è avvenuta da parte di laici. Il disegno di legge de quo, si riferisce ad “Anstalten öffentlichen Rechts – AdöR”, le quali adempiono funzioni pubbliche (statali, cosiddette Bundesanstalten o su scala comunale). Sono persone giuridiche di diritto pubblico, che agiscono – in gran parte – autonomamente. Esempi tipici di “Bundesanstalten” sono: “Statistik Austria” (che corrisponde all’ISTAT), “E-Control” nonché i “Bundesmuseen”.