Senato: Disegno di Legge sul testamento biologico

Nella seduta del 26 marzo il Senato ha approvato, con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti, il testo del disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il testo si compone dei seguenti articoli:
Art. 1. - Tutela della vita e della salute
Art. 2. - Consenso informato
Art. 3. - Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento
Art. 4. - Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento
Art. 5. - Assistenza ai soggetti in stato vegetativo
Art. 6. - Fiduciario
Art. 7. - Ruolo del medico
Art. 8. - Autorizzazione giudiziaria
Art. 9. - Disposizioni finali

L’articolo 3 prevede, in particolare: Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. ... Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. ... Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 26 marzo 2009, S.10: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento).
Nella seduta del 26 marzo il Senato ha approvato, con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti, il testo del disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il testo si compone dei seguenti articoli:
Art. 1. - Tutela della vita e della salute
Art. 2. - Consenso informato
Art. 3. - Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento
Art. 4. - Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento
Art. 5. - Assistenza ai soggetti in stato vegetativo
Art. 6. - Fiduciario
Art. 7. - Ruolo del medico
Art. 8. - Autorizzazione giudiziaria
Art. 9. - Disposizioni finali

L’articolo 3 prevede, in particolare: Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. ... Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. ... Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 26 marzo 2009, S.10: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento).