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Sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale o del tirocinio

Scuola di Atene, Raffaello, 1509, Palazzo Apostolico, Roma
Scuola di Atene, Raffaello, 1509, Palazzo Apostolico, Roma

Ai sensi delle disposizioni del comma primo dell’articolo 60 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del comma primo dell’articolo 32 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2, durante il procedimento disciplinare, a carico dell’incolpato, previa audizione, può essere disposta dalla sezione procedente la sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale o del tirocinio ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

•    applicazione, in sede penale, di misura cautelare detentiva oppure interdittiva non impugnata ovvero confermata in sede di riesame o appello;

•    applicazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, sia pure in presenza della sospensione condizionale della pena principale;

•    applicazione di una misura di sicurezza detentiva;

•    condanna in primo grado per i reati di falsa testimonianza o frode processuale o intralcio alla giustizia o favoreggiamento personale o infedeltà nel patrocinio e nella consulenza tecnica o truffa o appropriazione indebita o riciclaggio o impiego di beni/denaro/utilità di provenienza illecita o commissione di atti ostili verso uno Stato estero tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra;

•    irrogazione di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione cautelare è irrogata per un periodo non superiore ad un anno e diviene esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge (ex articoli 60, comma secondo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma secondo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Essa perde efficacia qualora il Consiglio Distrettuale di Disciplina decida di non aprire procedimento disciplinare nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione ovvero deliberi il non luogo a procedere ovvero infligga le sanzioni dell’avvertimento ovvero della censura (ex articoli 60, commi terzo e quarto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma terzo, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Altresì sono possibili in ogni momento la modifica e la revoca ove, anche in ordine a circostanze sopravvenute, ne venga meno l’adeguatezza ai fatti commessi. D’ufficio può provvedervi la stessa sezione che ne abbia disposto l’adozione; su istanza dell’interessato si pronuncia altra sezione appositamente designata dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a parere di chi scrive evidentemente con le stesse modalità di costituzione delle sezioni giudicanti (ex articoli 60, comma quinto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma quarto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina dà immediata notizia dell’adozione della sospensione cautelare ovvero della sua revoca ovvero della sua modifica al Consiglio dell’Ordine presso il quale sia iscritto il professionista interessato affinché vi sia data esecuzione (ex articoli 60, comma settimo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma quinto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Come si diceva, l’interessato riceve notifica del provvedimento sospensivo; a parere di chi scrive, la notifica può effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso posta elettronica certificata nel domicilio professionale oppure nel diverso domicilio eletto.

Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento e nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari, sebbene il ricorso non abbia effetti sospensivi dell’esecuzione (ex articoli 60, comma sesto, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e 32, comma sesto, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 21 febbraio 2014 n. 2).

Tratto da Il nuovo procedimento disciplinare degli avvocati di Mario Tocci, ed. II, cap. 2, par. 7, Filodiritto Editore, 2019

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