Strade - Cassazione Civile: in caso di danno procurato da animale, l’integrità della rete di protezione non è sufficiente per escludere la responsabilità del gestore dell’autostrada
I fatti ed i giudizi di merito
Un automobilista percorreva con l’autovettura affidatagli dal proprio datore di lavoro un tratto autostradale, quando si è trovato a collidere con un capriolo presente sulla carreggiata.
A seguito dell’incidente richiede, avanti il Tribunale di Milano, il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti, convenendo in giudizio la società responsabile per la gestione del tratto autostradale.
Il Tribunale, come in seguito la Corte d’Appello, rigettano la domanda dell’attore dichiarando la mancanza, ai fini della responsabilità in capo alla società, di un nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Secondo le due corti di merito l’ignoranza sulle modalità di ingresso dell’animale all’interno della carreggiata non permette di indicare la società – custode del tratto autostradale – come responsabile del sinistro ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, in base al quale, perché il custode possa essere ritenuto responsabile del danno cagionato dalla cosa è necessario constatare un rapporto diretto di causalità tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
La Corte d’Appello, inoltre, dichiara esclusa la configurabilità della responsabilità della società ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile – responsabilità per fatto illecito – secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, pur colposamente, come conseguenza della propria negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme o regolamenti, è obbligato al risarcimento. La Corte basa la decisione sulle condizioni della rete di recinzione nei pressi dell’incidente, posta dal gestore allo scopo di evitare eventi simili a quelli del caso di specie. Secondo la Corte, l’integrità della rete poteva considerarsi una prova sufficiente ad escludere un comportamento negligente della convenuta.
Il ricorso in Cassazione
L’attore ricorre in Cassazione, lamentando che ai fini della responsabilità del custode, il danneggiato ha unicamente l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia, mentre sarà il custode a dover fornire la prova del caso fortuito per potersi liberare.
Pertanto, la società si sarebbe liberata solo provando che la presenza dell’animale sulla carreggiata era stata determinata da un fattore imprevedibile ed inevitabile per chiunque fosse stato a custodia del tratto autostradale.
Inoltre, il ricorrente ritiene non rilevante l’integrità della rete di recinzione, ai fini dell’esclusione della responsabilità per fatto illecito, essendo l’animale acceduto da altro punto. La società si sarebbe liberata, ai sensi dell’articolo 2043 Codice Civile, solo provando che con mezzi idonei si era adoperata per evitare l’incidente, dando all’automobilista la possibilità di prevederlo ed evitarlo usando l’ordinaria diligenza.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, dichiarando fondate le argomentazioni del ricorrente e ribadendo che chiunque tragga profitto dalla cosa in custodia debba assumersi anche il rischio per i danni che la cosa costudita possa causare a terzi, indicando tale circostanza come “rischio da custodia”.
Secondo la Cassazione, in particolare, detto rischio si fonda sul presupposto che là dove venga dimostrato un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa, vi è un’imputazione di responsabilità in capo al custode, in quanto è titolare del potere di governo sulla cosa, che gli permette di controllarla ed eliminarne, o attenuarne, la pericolosità.
Su tali basi la Cassazione ribadisce il proprio orientamento: unico onere del danneggiato per ottenere una condanna al risarcimento dei danni è provare l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo. Con la conseguenza che il custode della cosa si libera solo con la prova dell’esistenza di un fattore di carattere imprevedibile e eccezionale idoneo a smentire il nesso causale tra la cosa e l’evento danno.
Con riferimento al caso di specie, la Corte dichiara che “l’integrità della rete di recinzione” nei pressi dell’incidente, non può considerarsi una prova idonea ad escludere il rapporto di causalità.
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 12 maggio 2017, n. 11785)
I fatti ed i giudizi di merito
Un automobilista percorreva con l’autovettura affidatagli dal proprio datore di lavoro un tratto autostradale, quando si è trovato a collidere con un capriolo presente sulla carreggiata.
A seguito dell’incidente richiede, avanti il Tribunale di Milano, il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti, convenendo in giudizio la società responsabile per la gestione del tratto autostradale.
Il Tribunale, come in seguito la Corte d’Appello, rigettano la domanda dell’attore dichiarando la mancanza, ai fini della responsabilità in capo alla società, di un nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Secondo le due corti di merito l’ignoranza sulle modalità di ingresso dell’animale all’interno della carreggiata non permette di indicare la società – custode del tratto autostradale – come responsabile del sinistro ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, in base al quale, perché il custode possa essere ritenuto responsabile del danno cagionato dalla cosa è necessario constatare un rapporto diretto di causalità tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
La Corte d’Appello, inoltre, dichiara esclusa la configurabilità della responsabilità della società ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile – responsabilità per fatto illecito – secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, pur colposamente, come conseguenza della propria negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme o regolamenti, è obbligato al risarcimento. La Corte basa la decisione sulle condizioni della rete di recinzione nei pressi dell’incidente, posta dal gestore allo scopo di evitare eventi simili a quelli del caso di specie. Secondo la Corte, l’integrità della rete poteva considerarsi una prova sufficiente ad escludere un comportamento negligente della convenuta.
Il ricorso in Cassazione
L’attore ricorre in Cassazione, lamentando che ai fini della responsabilità del custode, il danneggiato ha unicamente l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia, mentre sarà il custode a dover fornire la prova del caso fortuito per potersi liberare.
Pertanto, la società si sarebbe liberata solo provando che la presenza dell’animale sulla carreggiata era stata determinata da un fattore imprevedibile ed inevitabile per chiunque fosse stato a custodia del tratto autostradale.
Inoltre, il ricorrente ritiene non rilevante l’integrità della rete di recinzione, ai fini dell’esclusione della responsabilità per fatto illecito, essendo l’animale acceduto da altro punto. La società si sarebbe liberata, ai sensi dell’articolo 2043 Codice Civile, solo provando che con mezzi idonei si era adoperata per evitare l’incidente, dando all’automobilista la possibilità di prevederlo ed evitarlo usando l’ordinaria diligenza.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, dichiarando fondate le argomentazioni del ricorrente e ribadendo che chiunque tragga profitto dalla cosa in custodia debba assumersi anche il rischio per i danni che la cosa costudita possa causare a terzi, indicando tale circostanza come “rischio da custodia”.
Secondo la Cassazione, in particolare, detto rischio si fonda sul presupposto che là dove venga dimostrato un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa, vi è un’imputazione di responsabilità in capo al custode, in quanto è titolare del potere di governo sulla cosa, che gli permette di controllarla ed eliminarne, o attenuarne, la pericolosità.
Su tali basi la Cassazione ribadisce il proprio orientamento: unico onere del danneggiato per ottenere una condanna al risarcimento dei danni è provare l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo. Con la conseguenza che il custode della cosa si libera solo con la prova dell’esistenza di un fattore di carattere imprevedibile e eccezionale idoneo a smentire il nesso causale tra la cosa e l’evento danno.
Con riferimento al caso di specie, la Corte dichiara che “l’integrità della rete di recinzione” nei pressi dell’incidente, non può considerarsi una prova idonea ad escludere il rapporto di causalità.
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 12 maggio 2017, n. 11785)