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Superbonus: cantine e box auto esclusi dalla spesa

Superbonus: escluse le pertinenze che si trovano in un edificio differente dal condominio
Superbonus: cantine e box auto esclusi dalla spesa
Superbonus: cantine e box auto esclusi dalla spesa

L'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 806/2021 ha chiarito che “ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare situate in un edificio diverso da quello condominiale”.

 

Superbonus: il parere dell'Agenzia delle Entrate (n. 806/2021)

Nell’interpello in parola l'istante "in qualità di familiare convivente per quanto riguarda la proprietà della moglie" fa in primo luogo presente che quest'ultima, unitamente ad un altro soggetto terzo, è comproprietaria di un edificio storico, oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Detto edificio si compone di due unità abitative e nell'area cortiliva è presente una piccola costruzione ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate (un'autorimessa e una cantina) di proprietà della coniuge dell’istante.

Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus) per gli interventi antisismici (c.d. Sismabonus) dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63.

In particolare, l'istante chiede di sapere se per il calcolo della spesa massima agevolabile, ai fini del Superbonus nel caso di interventi antisismici effettuati sulle parti comuni del fabbricato principale rilevino anche le pertinenze situate in un fabbricato accessorio e separato dal predetto fabbricato principale ma ubicato nella medesima area cortiliva.

L’Agenzia ha proceduto alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento per l'agevolazione richiamando, in particolare, l'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") disciplinante, per l’appunto, la detrazione - nella misura del 110 per cento - delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Disposizioni quest’ultime che si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli Pagina 3 di 8 antisismici (cd. "sismabonus").

In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 chiarisce che le disposizioni relative al Superbonus si applicano anche ai cd. condomini minimi atteso che anche in presenza di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, la medesima circolare n. 24/E del 2020 chiarisce che sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) del 22 dicembre 1986 n. 917 (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che: siano conviventi con il possessore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Con riguardo agli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio in condominio, l’Agenzia osserva quanto segue.

Con la citata circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Con la medesima circolare, è stato, peraltro, chiarito che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Richiamando il contenuto della circolare 30/E del 2020, l'Agenzia ha infatti evidenziato che «ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale».

Con la successiva circolare n. 30/E del 2020 è stato, inoltre, specificato che - conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni - anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Inoltre, anche ai fini del Superbonus, analogamente a quanto previsto per il sismabonus e per l'ecobonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l'Istante - in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento - possa calcolare la detrazione con i predetti due distinti limiti di spesa.

  • per gli interventi condominiali il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio). Resta fermo che, come sopra precisato, la detrazione spetterà all'Istante in funzione della spesa a lui imputata in base ai criteri esposti in precedenza ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare;
  • per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro.