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Superbonus: nuove regole con il decreto antifrode

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Ph. Sara Caliolo / scorcio

Il decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020, il cd. decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

 

Superbonus: le operazioni fraudolente

Dopo un anno dall’introduzione di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha scoperto operazione fraudolente che hanno generato 800 milioni di crediti inesistenti. Il D.L. n. 34/2020 (articoli 121 e 122) prevede, infatti, – per i beneficiari del superbonus 110% e agli altri interventi previsti dal decreto Rilancio – la possibilità, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione oppure del credito d’imposta, di optare per la cessione del credito ovvero anche per lo sconto in fattura (casi previsti dall’art. 121).

Ed è proprio con riferimento a quest’ultima possibilità che l’Agenzia delle Entrate ha registrato i maggiori tentativi di frode. Quest’ultima, infatti, secondo le parole del direttore Ernesto Ruffini ha «intercettato numerose cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora abbiamo rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite». «Si tratta di operazioni raffinate — ha osservato ancora Ruffini — che richiedono un certo know how e attuate attraverso strutturate organizzazioni fraudolente». 

 

Superbonus: le novità del cd. decreto antifrode

In vigore dal 12 novembre, il Decreto-legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269) che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.

In primo luogo occorre precisare che, ai sensi del D.L. n. 34/2020, per poter esercitare l’opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche mediante un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

L’art. 2, del cd. decreto antifrode - con il quale ricordiamo ha introdotto il nuovo art. 122-bis all’interno del D.L. n. 34/2020 - prevede anzitutto che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate secondo gli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni (art. 122-bis, comma 1).

I profili di rischio individuati dalla norma sono riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (di cui al comma 1) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma 1.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, essa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

 

Superbonus: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni percepite ai sensi degli articoli 25, 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, quali contributi a fondo perduto, utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta e sconto in fattura, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli artt. 31 e ss., D.P.R. n. 600/1973 e 51 e ss., D.P.R. n. 633/197 e dunque i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA.

Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l'Agenzia delle entrate procede invece con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 421 e 422, della legge n. 311/2004. Tale atto, oltre ad avere una finzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie (per le controversie relative all’atto di recupero si applicheranno le disposizioni previste dal D.lgs. n. 546/1992).

Tale atto di recupero sarà soggetto a un termine decadenziale quinquennale e dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, risultando così ancorato al momento della commissione della violazione.

Le suddette attribuzioni spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.