TAR Lazio: consumatore avveduto nelle pratiche commerciali scorrette

Il TAR Lazio ha parzialmente modificato la decisione di condanna comminata dall’Autorità per la concorrenza ed il mercato a SNAV S.p.a. per materia di pratiche commerciali scorrette derivanti da:
- un messaggio pubblicitario rilevato sul sito internet della società il 5 giugno 2008, diretto a promuovere la tariffa “a partire da 1 euro” per il trasporto sulle tratte servite da Snav. Un clic sul messaggio consentiva di accedere ad altra pagina che indicava, per le linee Sicilia, Sardegna e Croazia, la disponibilità di tariffe “a partire da 5, 10 e 22 euro”;
- un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il Corriere della Sera del 19 maggio 2008, caratterizzato dal claim “SNAV: Low cost a cinque stelle” e recante l’avvertenza “offerte soggette a limitazioni. Tasse e diritti esclusi” diretto a promuovere tariffe per il trasporto di “auto e moto a partire da 1 euro” e per il trasporto di passeggeri “a partire da 10 euro”;
- un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il Guerin Sportivo del 31 maggio 2008, caratterizzato dal claim “I campionati europei viaggiano con SNAV” diretto a promuovere tariffe per il trasporto di “auto e moto a partire da 1 euro” e per il trasporto di passeggeri “a partire da 10 euro”;
- uno spot televisivo rilevato su Rai Uno, con apparizione contemporanea della scritta “Tariffe a partire da 10 euro” e dell’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni” nonchè con voce fuori campo che afferma “Questa estate per Sicilia, Sardegna, Croazia, Grecia, Eolie, scegli SNAV e sei già in vacanza”;
- uno spot radiofonico diretto a promuovere l’offerta tariffaria per il trasporto passeggeri, che si conclude con l’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni”, strutturato come un quiz. Alla domanda “prima domanda: estate, se prenoti adesso chi ti porta in vacanza al prezzo più conveniente?” il concorrente risponde “la so: SNAV”. Alla replica “SNAV, ma è un fenomeno” lo spot prosegue “con SNAV viaggi verso tutte le tue destinazioni: Sicilia, Sardegna, Isole Eolie, Croazia e Grecia nel massimo del comfort, e per chi prenota ora tariffe a partire da 10 euro! Prenota subito nella tua agenzia di viaggi o su www.SNAV.it”. 

Vale la pena di ripercorrere alcuni passaggi della pronuncia del TAR, secondo cui "come reso percepibile dalla complessiva configurazione di alcuni dei messaggi promozionali all’esame, sopra evidenziati, il consumatore, anche solo normalmente avveduto, ben avrebbe potuto percepire che alle annunciate tariffe accedevano costi ulteriori e fissi, suscettibili di refluire sull’onere finale da sopportare laddove avesse ritenuto di scegliere le offerte in discorso, alla luce di avvertenze che, seppur di minor enfasi, erano comunque riportate nel testo del messaggio all’esame".

Prosegue il TAR "In altre parole, nel rammentare che la Sezione, con la già citata decisione 276/2008, ha ritenuto ragionevole e conforme alla previsione normativa la determinazione con la quale l’Autorità ha valutato il carattere di ingannevolezza relativamente a messaggi pubblicitari laddove il prezzo finale ed effettivo del servizio non corrispondesse a quello enfatizzato nel claim principale, a tale prezzo dovendosi invece aggiungere ulteriori componenti ricavabili da indicazioni non contestuali e prive della stessa enfasi, va rilevato, quanto ad alcune offerte della fattispecie in esame, che il carattere di "contestualità" delle voci aggiuntive di costo sia ravvisabile: per l’effetto venendo a configurarsi, nell’ambito degli stessi annunci, l’esaustiva evincibilità dell’onere complessivo destinato a gravare sul consumatore. Quanto evidenziato consente, ulteriormente, di escludere, sempre per i messaggi sopra considerati, che le limitazioni apposte dal vettore alla disponibilità delle tariffe reclamizzate fossero del tutto non conoscibili dal consumatore.

Deve, quindi, escludersi che la scorrettezza delle pratiche commerciali di cui trattasi, come sopra individuata dall’Autorità con carattere di particolare gravità, possa essere apprezzata nei medesimi termini che hanno condotto all’inflizione della misura sanzionatoria oggetto di gravame. È ben vero -ed ancora una volta soccorrono le considerazioni che il Collegio ha in precedenza esposto -che le modalità di presentazione delle offerte in esame ben potevano suscitare distorsive modalità di apprendimento, veicolate dalla divisata scomposizione del prezzo finale e dall’immediatezza del richiamo ad offerte particolarmente convenienti, non corrispondenti all’onere conclusivo, che veniva ad essere detenninato dall’aggiuntivo computo di tasse, diritti ed altri oneri. Ma è parimenti vero che la puntuale enucleazione di questi ultimi in taluni messaggi, sia pure esplicitata, nelle fattispecie sopra considerate, con una rilevanza meno appariscente rispetto alla configurazione del "iaim principale, ben avrebbe potuto rendere il consumatore compiutamente edotto del complessivo atteggiarsi delle offerte in questione sotto il profilo del corrispondente esborso economico: consentendo quindi a quest’ultimo l’assunzione di una scelta commerciale comunque -sia pur con qualche difficoltà di carattere ricostruttivo, peraltro innegabile -consapevole e documentata".

In conclusione "non può essere negata la responsabilità dell’operatore commerciale per la proposizione di un messaggio promozionale connotato da carattere di ingannevolezza e, quindi, ben sussumibile nel genus delle pratiche commerciali scorrette (in ciò richiamandosi la già citata giurisprudenza della Sezione in ordine alla caratterizzazione delle modalità di pubblicizzazione di offerte nelle quali il prezzo finale non trovi compiuta emersione nel claim; ma, piuttosto, consegua allo svolgimento di operazioni ricostruttive pur veicolate dall’apposizione di asterischi o di altri richiami grafici).

Nondimeno l’appurata percepibilità del costo finale nell’ambito di alcuni dei messaggi pubblicitari considerati, per la cui apprensione il pretendibile livello di avvedutezza, diligenza ed attenzione da parte del consumatore non richiedeva particolari conoscenze e attitudini (ben potendo il messaggio, nella sua completezza, rivelarsi fruibile anche da un utente non particolarmente qualificato né sotto il generale profùo cognitivo e culturale, né per quanto concerne lo specifico settore merceologico in questione) consente di escludere che la motivazione con la quale l’Autorità ha sanzionato uniformemente nei predetti termini di gravità la violazione perpetrata da Snav possa essere condivisa, in ragione dell’omessa considerazione delle variabili che, ove diversamente considerate (alla luce delle coordinate interpretative che il Collegio ha dianzi esposto) ben avrebbero potuto condurre ad un diverso apprezzamento della connotazione qualitativa della violazione, e, con esso, ad una difforme quantificazione della sanzione pecuniaria conclusivamente irrogata".

Interessante altresì la parte della pronuncia che si riferisce alle tecniche di conclusione del contratto via web: "è ben vero che l’opzione relativa al servizio all’esame ben avrebbe potuto essere diversamente configurata, ovvero, che l’esercizio della scelta, lungi dall’imporre la deselezione della casella relativa all’accettazione del servizio ed il conseguente inserimento del flag nello spazio destinato alla rinunzia allo stesso, avrebbe potuto contemplare modalità speculari, veicolate da un meccanismo di opt-in, piuttosto che di opt-out. Tant’è che Snav ha adottato proprio tale ultima modalità nelle more del procedimento di cui trattasi. Ma è altrettanto vero che rimane indimostrato, fuori da una petizione di principio i cui labili fondamenti argomentativi non consentono al Collegio di convenire con quanto da sul punto ritenuto dall’Autorità, che il compimento di un atto di deselezione relativo ad un’opzione predeterminata su una pagina web e la conseguente necessità (ove non il consumatore non avesse inteso valersi del servizio opzionale offerto e preselezionato) di apporre il flag su diverso spazio a ciò destinato riveli, ex se riguardato, quella valenza orientativa sulle scelte economiche di quest’ultimo, suscettibile di indurre l’assunzione di una decisione che, altrimenti, non sarebbe stata presa. Va ulteriormente osservato, come anche fatto presente dalla ricorrente nel corso dell’istruttoria procedimentale, ed alla luce di nozioni di comune esperienza, che in ambito web le illustrate modalità di opzione ricorrano non certo infrequentemente (di tal guisa che ha assunto accezione non certo specialistica l’impiego del termine “flaggare” – rispetto al quale assume speculare significato il termine “deflaggare” – con il quale si viene a designare l’evidenziazione apposta su una casella di spunta, graficamente configurata mediante rettangolino o cerchietto, sulla quale occorre cliccare con il mouse per produrre una scelta, solitamente in un form). Deve quindi escludersi che la particolare tecnica di esercizio dell’opzione di scelta (ovvero, di rinunzia) relativamente al servizio de quo integri la presenza di una pratica commerciale scorretta, atteso che l’esaustiva evidenziazione dei costi e della natura del servizio (risultante dalla pertinente pagina web), unitamente alla consentita facoltà di aderire all’offerta in questione (le cui modalità attuative, operanti attraverso un meccanismo di opt-out, non rivelano intrinseca attitudine decettiva sulle scelte del consumatore) non rivelano, alla luce della pertinente declaratoria contenuta nelle disposizioni del codice del consumo al riguardo richiamate dalla stessa Autorità, connotazioni tali da consentire l’apprezzabilità di una condotta commerciale scorretta: per l’effetto imponendosi, in accoglimento delle censure al riguardo svolte dalla parte ricorrente, l’annullamento in parte qua della deliberazione impugnata".

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, Sentenza 15 aprile 2010, n.7109: Pratiche commerciali scorrette).

Il TAR Lazio ha parzialmente modificato la decisione di condanna comminata dall’Autorità per la concorrenza ed il mercato a SNAV S.p.a. per materia di pratiche commerciali scorrette derivanti da:
- un messaggio pubblicitario rilevato sul sito internet della società il 5 giugno 2008, diretto a promuovere la tariffa “a partire da 1 euro” per il trasporto sulle tratte servite da Snav. Un clic sul messaggio consentiva di accedere ad altra pagina che indicava, per le linee Sicilia, Sardegna e Croazia, la disponibilità di tariffe “a partire da 5, 10 e 22 euro”;
- un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il Corriere della Sera del 19 maggio 2008, caratterizzato dal claim “SNAV: Low cost a cinque stelle” e recante l’avvertenza “offerte soggette a limitazioni. Tasse e diritti esclusi” diretto a promuovere tariffe per il trasporto di “auto e moto a partire da 1 euro” e per il trasporto di passeggeri “a partire da 10 euro”;
- un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il Guerin Sportivo del 31 maggio 2008, caratterizzato dal claim “I campionati europei viaggiano con SNAV” diretto a promuovere tariffe per il trasporto di “auto e moto a partire da 1 euro” e per il trasporto di passeggeri “a partire da 10 euro”;
- uno spot televisivo rilevato su Rai Uno, con apparizione contemporanea della scritta “Tariffe a partire da 10 euro” e dell’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni” nonchè con voce fuori campo che afferma “Questa estate per Sicilia, Sardegna, Croazia, Grecia, Eolie, scegli SNAV e sei già in vacanza”;
- uno spot radiofonico diretto a promuovere l’offerta tariffaria per il trasporto passeggeri, che si conclude con l’avvertenza “promozione soggetta a limitazioni”, strutturato come un quiz. Alla domanda “prima domanda: estate, se prenoti adesso chi ti porta in vacanza al prezzo più conveniente?” il concorrente risponde “la so: SNAV”. Alla replica “SNAV, ma è un fenomeno” lo spot prosegue “con SNAV viaggi verso tutte le tue destinazioni: Sicilia, Sardegna, Isole Eolie, Croazia e Grecia nel massimo del comfort, e per chi prenota ora tariffe a partire da 10 euro! Prenota subito nella tua agenzia di viaggi o su www.SNAV.it”. 

Vale la pena di ripercorrere alcuni passaggi della pronuncia del TAR, secondo cui "come reso percepibile dalla complessiva configurazione di alcuni dei messaggi promozionali all’esame, sopra evidenziati, il consumatore, anche solo normalmente avveduto, ben avrebbe potuto percepire che alle annunciate tariffe accedevano costi ulteriori e fissi, suscettibili di refluire sull’onere finale da sopportare laddove avesse ritenuto di scegliere le offerte in discorso, alla luce di avvertenze che, seppur di minor enfasi, erano comunque riportate nel testo del messaggio all’esame".

Prosegue il TAR "In altre parole, nel rammentare che la Sezione, con la già citata decisione 276/2008, ha ritenuto ragionevole e conforme alla previsione normativa la determinazione con la quale l’Autorità ha valutato il carattere di ingannevolezza relativamente a messaggi pubblicitari laddove il prezzo finale ed effettivo del servizio non corrispondesse a quello enfatizzato nel claim principale, a tale prezzo dovendosi invece aggiungere ulteriori componenti ricavabili da indicazioni non contestuali e prive della stessa enfasi, va rilevato, quanto ad alcune offerte della fattispecie in esame, che il carattere di "contestualità" delle voci aggiuntive di costo sia ravvisabile: per l’effetto venendo a configurarsi, nell’ambito degli stessi annunci, l’esaustiva evincibilità dell’onere complessivo destinato a gravare sul consumatore. Quanto evidenziato consente, ulteriormente, di escludere, sempre per i messaggi sopra considerati, che le limitazioni apposte dal vettore alla disponibilità delle tariffe reclamizzate fossero del tutto non conoscibili dal consumatore.

Deve, quindi, escludersi che la scorrettezza delle pratiche commerciali di cui trattasi, come sopra individuata dall’Autorità con carattere di particolare gravità, possa essere apprezzata nei medesimi termini che hanno condotto all’inflizione della misura sanzionatoria oggetto di gravame. È ben vero -ed ancora una volta soccorrono le considerazioni che il Collegio ha in precedenza esposto -che le modalità di presentazione delle offerte in esame ben potevano suscitare distorsive modalità di apprendimento, veicolate dalla divisata scomposizione del prezzo finale e dall’immediatezza del richiamo ad offerte particolarmente convenienti, non corrispondenti all’onere conclusivo, che veniva ad essere detenninato dall’aggiuntivo computo di tasse, diritti ed altri oneri. Ma è parimenti vero che la puntuale enucleazione di questi ultimi in taluni messaggi, sia pure esplicitata, nelle fattispecie sopra considerate, con una rilevanza meno appariscente rispetto alla configurazione del "iaim principale, ben avrebbe potuto rendere il consumatore compiutamente edotto del complessivo atteggiarsi delle offerte in questione sotto il profilo del corrispondente esborso economico: consentendo quindi a quest’ultimo l’assunzione di una scelta commerciale comunque -sia pur con qualche difficoltà di carattere ricostruttivo, peraltro innegabile -consapevole e documentata".

In conclusione "non può essere negata la responsabilità dell’operatore commerciale per la proposizione di un messaggio promozionale connotato da carattere di ingannevolezza e, quindi, ben sussumibile nel genus delle pratiche commerciali scorrette (in ciò richiamandosi la già citata giurisprudenza della Sezione in ordine alla caratterizzazione delle modalità di pubblicizzazione di offerte nelle quali il prezzo finale non trovi compiuta emersione nel claim; ma, piuttosto, consegua allo svolgimento di operazioni ricostruttive pur veicolate dall’apposizione di asterischi o di altri richiami grafici).

Nondimeno l’appurata percepibilità del costo finale nell’ambito di alcuni dei messaggi pubblicitari considerati, per la cui apprensione il pretendibile livello di avvedutezza, diligenza ed attenzione da parte del consumatore non richiedeva particolari conoscenze e attitudini (ben potendo il messaggio, nella sua completezza, rivelarsi fruibile anche da un utente non particolarmente qualificato né sotto il generale profùo cognitivo e culturale, né per quanto concerne lo specifico settore merceologico in questione) consente di escludere che la motivazione con la quale l’Autorità ha sanzionato uniformemente nei predetti termini di gravità la violazione perpetrata da Snav possa essere condivisa, in ragione dell’omessa considerazione delle variabili che, ove diversamente considerate (alla luce delle coordinate interpretative che il Collegio ha dianzi esposto) ben avrebbero potuto condurre ad un diverso apprezzamento della connotazione qualitativa della violazione, e, con esso, ad una difforme quantificazione della sanzione pecuniaria conclusivamente irrogata".

Interessante altresì la parte della pronuncia che si riferisce alle tecniche di conclusione del contratto via web: "è ben vero che l’opzione relativa al servizio all’esame ben avrebbe potuto essere diversamente configurata, ovvero, che l’esercizio della scelta, lungi dall’imporre la deselezione della casella relativa all’accettazione del servizio ed il conseguente inserimento del flag nello spazio destinato alla rinunzia allo stesso, avrebbe potuto contemplare modalità speculari, veicolate da un meccanismo di opt-in, piuttosto che di opt-out. Tant’è che Snav ha adottato proprio tale ultima modalità nelle more del procedimento di cui trattasi. Ma è altrettanto vero che rimane indimostrato, fuori da una petizione di principio i cui labili fondamenti argomentativi non consentono al Collegio di convenire con quanto da sul punto ritenuto dall’Autorità, che il compimento di un atto di deselezione relativo ad un’opzione predeterminata su una pagina web e la conseguente necessità (ove non il consumatore non avesse inteso valersi del servizio opzionale offerto e preselezionato) di apporre il flag su diverso spazio a ciò destinato riveli, ex se riguardato, quella valenza orientativa sulle scelte economiche di quest’ultimo, suscettibile di indurre l’assunzione di una decisione che, altrimenti, non sarebbe stata presa. Va ulteriormente osservato, come anche fatto presente dalla ricorrente nel corso dell’istruttoria procedimentale, ed alla luce di nozioni di comune esperienza, che in ambito web le illustrate modalità di opzione ricorrano non certo infrequentemente (di tal guisa che ha assunto accezione non certo specialistica l’impiego del termine “flaggare” – rispetto al quale assume speculare significato il termine “deflaggare” – con il quale si viene a designare l’evidenziazione apposta su una casella di spunta, graficamente configurata mediante rettangolino o cerchietto, sulla quale occorre cliccare con il mouse per produrre una scelta, solitamente in un form). Deve quindi escludersi che la particolare tecnica di esercizio dell’opzione di scelta (ovvero, di rinunzia) relativamente al servizio de quo integri la presenza di una pratica commerciale scorretta, atteso che l’esaustiva evidenziazione dei costi e della natura del servizio (risultante dalla pertinente pagina web), unitamente alla consentita facoltà di aderire all’offerta in questione (le cui modalità attuative, operanti attraverso un meccanismo di opt-out, non rivelano intrinseca attitudine decettiva sulle scelte del consumatore) non rivelano, alla luce della pertinente declaratoria contenuta nelle disposizioni del codice del consumo al riguardo richiamate dalla stessa Autorità, connotazioni tali da consentire l’apprezzabilità di una condotta commerciale scorretta: per l’effetto imponendosi, in accoglimento delle censure al riguardo svolte dalla parte ricorrente, l’annullamento in parte qua della deliberazione impugnata".

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, Sentenza 15 aprile 2010, n.7109: Pratiche commerciali scorrette).