TAR Lecce: illegittimo trasferimento per incompatibilità ambientale senza valutazione esigenze personali e di famiglia
E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 30 ottobre 2007 n. 3696 - ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di trasferimento che fa esclusivo riferimento a ragioni di incompatibilità ambientale.
In particolare, per il TAR Lecce è illegittimo un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente (nella specie, si trattava di un assistente capo della Polizia di Stato), in una sede diversa e lontana da quella di servizio, nel caso in cui la P.A., nell’ambito della propria discrezionalità, abbia valutato esclusivamente o prevalentemente le ragioni di pubblico interesse sottese al trasferimento, quali il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici, la garanzia della regolarità e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la tutela dell’immagine dell’Amministrazione, lesi dalla presenza e dalla permanenza del dipendente presso l’ufficio di appartenenza, ed abbia, tuttavia, omesso di contemperare tali ragioni con le esigenze personali e di famiglia del dipendente interessato.
Nella specie, alla stregua del richiamato principio, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, adottato in conseguenza della situazione di forte conflittualità del dipendente interessato con la propria moglie, sfociata anche in diversi episodi incresciosi con il coinvolgimento di colleghi di lavoro, è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui la P.A. non aveva tenuto conto del fatto che, avendo il dipendente interessato una figlia minore, sarebbe stato opportuno il trasferimento in una sede di servizio ubicata non già nella città individuata dall’Amministrazione, bensì in una più vicina a quella di residenza della figlia.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Terza, sentenza 30 ottobre 2007 n. 3696).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 30 ottobre 2007 n. 3696 - ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di trasferimento che fa esclusivo riferimento a ragioni di incompatibilità ambientale.
In particolare, per il TAR Lecce è illegittimo un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente (nella specie, si trattava di un assistente capo della Polizia di Stato), in una sede diversa e lontana da quella di servizio, nel caso in cui la P.A., nell’ambito della propria discrezionalità, abbia valutato esclusivamente o prevalentemente le ragioni di pubblico interesse sottese al trasferimento, quali il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici, la garanzia della regolarità e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la tutela dell’immagine dell’Amministrazione, lesi dalla presenza e dalla permanenza del dipendente presso l’ufficio di appartenenza, ed abbia, tuttavia, omesso di contemperare tali ragioni con le esigenze personali e di famiglia del dipendente interessato.
Nella specie, alla stregua del richiamato principio, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, adottato in conseguenza della situazione di forte conflittualità del dipendente interessato con la propria moglie, sfociata anche in diversi episodi incresciosi con il coinvolgimento di colleghi di lavoro, è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui la P.A. non aveva tenuto conto del fatto che, avendo il dipendente interessato una figlia minore, sarebbe stato opportuno il trasferimento in una sede di servizio ubicata non già nella città individuata dall’Amministrazione, bensì in una più vicina a quella di residenza della figlia.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Terza, sentenza 30 ottobre 2007 n. 3696).
[Avv. Alfredo Matranga]