TAR Lecce: la candidata bocciata all’esame forense per problemi derivanti da gravidanza va riammessa

Esame avvocati: la candidata incinta che non supera le prove orali a causa di problemi derivanti dallo stato di gravidanza va riammessa a sostenere l’esame orale.

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce - Sezione I - (ord. n. 1243/07) ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento negativo della Commissione d’esame in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente.

In particolare, nella fattispecie, la ricorrente ha sostenuto l’esame orale di avvocato essendo gravida ed in procinto di partorire e tale esame si è concluso negativamente.

Per il TAR adito, poichè dal verbale risulta che la Commissione d’esame ha dovuto interrompere la prova avendo la candidata accusato problemi derivanti dallo stato di gravidanza, anche se successivamente l’esame è stato ripreso con il consenso dell’interessata, il provvedimento gravato viola comunque i principi a tutela della maternità posti con gli artt. 31 e 37 Cost. nonché dalla legislazione ordinaria, che rendono indisponibili per lo stesso soggetto interessato i valori che l’Ordinamento ha inteso proteggere.

Pertanto, secondo il TAR "Considerato che la Commissione d’esame, in presenza di una situazione discriminante palese e rilevante esclusivamente connessa con lo stato di maternità avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ad assicurare una effettiva parità di condizioni nello svolgimento dell’esame a concreta tutela dei richiamati valori a diretta ed indisponibile rilevanza in ogni rapporto giuridico non proseguendo l’esame in una situazione oggettivamente deteriore per la candidata" e che "l’Ordinamento prevede la nullità nei casi di violazione dei principi richiamati", la domanda cautelare va accolta e, per l’effetto, la Commissione d’esame, appositamente convocata, deve far ripetere alla ricorrente la prova d’esame orale nel rispetto dei principi di tutela della maternità.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 19 dicembre 2007, n. 1243).

[Avv. Alfredo Matranga]

Esame avvocati: la candidata incinta che non supera le prove orali a causa di problemi derivanti dallo stato di gravidanza va riammessa a sostenere l’esame orale.

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce - Sezione I - (ord. n. 1243/07) ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento negativo della Commissione d’esame in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente.

In particolare, nella fattispecie, la ricorrente ha sostenuto l’esame orale di avvocato essendo gravida ed in procinto di partorire e tale esame si è concluso negativamente.

Per il TAR adito, poichè dal verbale risulta che la Commissione d’esame ha dovuto interrompere la prova avendo la candidata accusato problemi derivanti dallo stato di gravidanza, anche se successivamente l’esame è stato ripreso con il consenso dell’interessata, il provvedimento gravato viola comunque i principi a tutela della maternità posti con gli artt. 31 e 37 Cost. nonché dalla legislazione ordinaria, che rendono indisponibili per lo stesso soggetto interessato i valori che l’Ordinamento ha inteso proteggere.

Pertanto, secondo il TAR "Considerato che la Commissione d’esame, in presenza di una situazione discriminante palese e rilevante esclusivamente connessa con lo stato di maternità avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ad assicurare una effettiva parità di condizioni nello svolgimento dell’esame a concreta tutela dei richiamati valori a diretta ed indisponibile rilevanza in ogni rapporto giuridico non proseguendo l’esame in una situazione oggettivamente deteriore per la candidata" e che "l’Ordinamento prevede la nullità nei casi di violazione dei principi richiamati", la domanda cautelare va accolta e, per l’effetto, la Commissione d’esame, appositamente convocata, deve far ripetere alla ricorrente la prova d’esame orale nel rispetto dei principi di tutela della maternità.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 19 dicembre 2007, n. 1243).

[Avv. Alfredo Matranga]