TAR Lecce: legittima l’esclusione da una gara per grave negligenza nell’esecuzione di un precedente appalto

Nuovo codice dei contratti pubblici: è legittima l’esclusione da una gara per grave negligenza nell’esecuzione di un precedente appalto.

E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II - sentenza 20 dicembre 2007 n. 4309, ha respinto il ricorso proposto da una un’impresa avverso il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), nell’esecuzione di un precedente appalto.

Nella specie, la grave negligenza era consistita nella violazione dell’obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell’effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità.

In particolare, il Tar Lecce ha ritenuta legittima l’esclusione in quanto:
- l’inadempimento era stato accertato dal Stazione appaltante, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti);
- allo stesso modo, era da considerare accertata dall’Amministrazione la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell’esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell’effettuazione del collaudo. Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell’esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità;
- in sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva valutato espressamente entrambi i profili summenzionati, assolvendo quindi adeguatamente all’onere motivazionale imposto dall’art. 38, lett. f), del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

La commissione, inoltre, aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell’ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l’intervento con i materiale asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Seconda Sezione, Sentenza 20 dicembre 2007 n. 4309).

[Avv. Alfredo Matranga]

Nuovo codice dei contratti pubblici: è legittima l’esclusione da una gara per grave negligenza nell’esecuzione di un precedente appalto.

E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II - sentenza 20 dicembre 2007 n. 4309, ha respinto il ricorso proposto da una un’impresa avverso il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), nell’esecuzione di un precedente appalto.

Nella specie, la grave negligenza era consistita nella violazione dell’obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell’effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità.

In particolare, il Tar Lecce ha ritenuta legittima l’esclusione in quanto:
- l’inadempimento era stato accertato dal Stazione appaltante, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti);
- allo stesso modo, era da considerare accertata dall’Amministrazione la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell’esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell’effettuazione del collaudo. Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell’esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità;
- in sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva valutato espressamente entrambi i profili summenzionati, assolvendo quindi adeguatamente all’onere motivazionale imposto dall’art. 38, lett. f), del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

La commissione, inoltre, aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell’ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l’intervento con i materiale asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Seconda Sezione, Sentenza 20 dicembre 2007 n. 4309).

[Avv. Alfredo Matranga]