TAR Lecce: revoca della delega all’assessore solo con motivazione
In particolare, il TAR salentino, dopo aver precisato che il ricorrente, già assessore comunale, ha impugnato i provvedimenti con i quali il Sindaco ha dapprima revocato la sua nomina -e quella degli altri assessori- e poi nominato la nuova Giunta, confermando tutti i precedenti assessori ad eccezione del ricorrente medesimo, ha rilevato come:
- preliminarmente, non appaiono rispettati i principi posti in tema di partecipazione al procedimento amministrativo;
- e, comunque, la motivazione addotta è generica e non dà adeguatamente conto dei motivi per i quali il Sindaco si è determinato in un primo tempo a revocare tutti gli assessori e poi, pochissimi giorni dopo, a comporre una Giunta quasi identica alla precedente, salvo che per il ricorrente.
Ha infine rilevato il TAR adito come anche le vicende politiche delle quali la difesa del Comune ha dato atto in giudizio non hanno in effetti trovato alcuno spazio, indipendentemente dalla loro potenziale rilevanza, negli atti impugnati.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 30 luglio 2008, n.669).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, il TAR salentino, dopo aver precisato che il ricorrente, già assessore comunale, ha impugnato i provvedimenti con i quali il Sindaco ha dapprima revocato la sua nomina -e quella degli altri assessori- e poi nominato la nuova Giunta, confermando tutti i precedenti assessori ad eccezione del ricorrente medesimo, ha rilevato come:
- preliminarmente, non appaiono rispettati i principi posti in tema di partecipazione al procedimento amministrativo;
- e, comunque, la motivazione addotta è generica e non dà adeguatamente conto dei motivi per i quali il Sindaco si è determinato in un primo tempo a revocare tutti gli assessori e poi, pochissimi giorni dopo, a comporre una Giunta quasi identica alla precedente, salvo che per il ricorrente.
Ha infine rilevato il TAR adito come anche le vicende politiche delle quali la difesa del Comune ha dato atto in giudizio non hanno in effetti trovato alcuno spazio, indipendentemente dalla loro potenziale rilevanza, negli atti impugnati.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 30 luglio 2008, n.669).
[Avv. Alfredo Matranga]