TAR Puglia: no al cautelare nel giudizio elettorale
Per il TAR adito, in particolare, l’effetto di cui all’art. 84 del d.p.r. 16 maggio 1970 n. 570 è incompatibile con la precarietà e la transitorietà della misura cautelare. A norma di detto articolo, infatti, il Tribunale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Secondo il TAR Bari la misura cautelare della sospensione della nomina del controinteressato non arreca alcun vantaggio al ricorrente, avendo quale unico effetto immediato la ridotta presenza nel consiglio regionale dei rappresentanti della lista alla quale appartengono tanto il ricorrente che il controinteressato.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari - Sezione Prima, Sentenza 26 maggio 2010)
[Avv. Alfredo Matranga]
Per il TAR adito, in particolare, l’effetto di cui all’art. 84 del d.p.r. 16 maggio 1970 n. 570 è incompatibile con la precarietà e la transitorietà della misura cautelare. A norma di detto articolo, infatti, il Tribunale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Secondo il TAR Bari la misura cautelare della sospensione della nomina del controinteressato non arreca alcun vantaggio al ricorrente, avendo quale unico effetto immediato la ridotta presenza nel consiglio regionale dei rappresentanti della lista alla quale appartengono tanto il ricorrente che il controinteressato.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari - Sezione Prima, Sentenza 26 maggio 2010)
[Avv. Alfredo Matranga]