Tribunale Castellammare di Stabia: revoca donazione per ingiuria grave

Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante, facendola vivere in una situazione di gravissima indigenza non prestando alcuna assistenza e anzi impedendo contatti con l’esterno, in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure.

Il Tribunale ha ricordato che “ai sensi dell’art.801 Codice Civile la donazione può essere revocata soltanto in quattro distinte ipotesi e cioè quando il donatario abbia commesso uno dei gravi delitti indicati ai nn.1,2 e 3 dell’art. 463 c.c., abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante con la propria condotta dolosa abbia omesso di prestare allo stesso gli alimenti od, infine, si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti di quest’ultimo”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “l’ingiuria grave richiesta dall’articolo 801 del Codice Civile quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’agente, che ripugna alla coscienza comune. Ad esempio, costituisce in tal senso ingiuria grave l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’abitazione coniugale (Sentenza Cassazione civile, sezione II, 28 maggio 2008, n. 14093)”.

Il Giudice monocratico ha rilevato che “l’ingiuria è il fatto lesivo dell’onore altrui commesso riferendosi all’indirizzo di altri con epiteti offensivi o con frasi dal contenuto inequivocabilmente diretto a cagionare pregiudizio al patrimonio morale della persona offesa sicchè avuto riguardo a tale nozione, pur di derivazione penalistica, in tema di interpretazione dell’art. 801 c.c., la giurisprudenza civile ne ha elaborato una sicuramente più ampia”.

Nel caso di specie il Giudice "ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante. Richiamando il più recente indirizzo del giudice di legittimità, infatti, nel silenzio della legge, deve ritenersi che l’ingiuria grave prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale (v. Cass. n. 8165/1997; Cass. n. 7033/2005); trattasi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere, ad esempio - come nel caso di specie - anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali. Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto anche delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione dei protagonisti della vicenda; peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ingiuria grave che l’art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiato ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale ed affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante (v. Cass. n. 5310/1998)".

"La sussistenza di una condotta delle donatarie verso la donante, nella fattispecie è stata ritenuta idonea ad integrare siffatta ipotesi di ingiuria grave, trovando adeguato sostegno nel materiale probatorio raccolto sia nel giudizio civile, oltre che nelle risultanze di cui al giudizio penale di condanna delle medesime convenute per il reato di cui all’art. 591 Codice Penale.

Le nipoti della donante avevano costituito con la stessa un rapporto di convivenza tale da escludere qualsiasi relazione della donante con il mondo esterno impedendo l’accesso perfino alle assistenti sociali. Non solo, ma le donatarie “nonostante il grave stato di salute, lasciavano la povera zia in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure perpetrando delle sevizie” …” chiudendo le persiane esterne della casa con lo scotch”, e riducendo la povera signora “ in condizioni pietose...con unghie lunghissime, capelli sporchi ed in disordine, rivestita con coperte, costretta a vivere in un ambiente sporco e puzzolente”.

Il Giudice ha pertanto concluso che "giustamente alcun dubbio, allora, sembra sussistere riguardo all’effettiva realizzazione, da parte delle donatarie di “ingiuria grave” verso la donante, il che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 cc, giustifica ed impone la revocazione della donazione a loro favore effettuata con atto notarile del 1986".

(Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia - Dott. Angelo Scarpati, Sentenza 24 gennaio 2011)

[Avv. Luigi Vingiani]

Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante, facendola vivere in una situazione di gravissima indigenza non prestando alcuna assistenza e anzi impedendo contatti con l’esterno, in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure.

Il Tribunale ha ricordato che “ai sensi dell’art.801 Codice Civile la donazione può essere revocata soltanto in quattro distinte ipotesi e cioè quando il donatario abbia commesso uno dei gravi delitti indicati ai nn.1,2 e 3 dell’art. 463 c.c., abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante con la propria condotta dolosa abbia omesso di prestare allo stesso gli alimenti od, infine, si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti di quest’ultimo”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “l’ingiuria grave richiesta dall’articolo 801 del Codice Civile quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’agente, che ripugna alla coscienza comune. Ad esempio, costituisce in tal senso ingiuria grave l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’abitazione coniugale (Sentenza Cassazione civile, sezione II, 28 maggio 2008, n. 14093)”.

Il Giudice monocratico ha rilevato che “l’ingiuria è il fatto lesivo dell’onore altrui commesso riferendosi all’indirizzo di altri con epiteti offensivi o con frasi dal contenuto inequivocabilmente diretto a cagionare pregiudizio al patrimonio morale della persona offesa sicchè avuto riguardo a tale nozione, pur di derivazione penalistica, in tema di interpretazione dell’art. 801 c.c., la giurisprudenza civile ne ha elaborato una sicuramente più ampia”.

Nel caso di specie il Giudice "ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante. Richiamando il più recente indirizzo del giudice di legittimità, infatti, nel silenzio della legge, deve ritenersi che l’ingiuria grave prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale (v. Cass. n. 8165/1997; Cass. n. 7033/2005); trattasi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere, ad esempio - come nel caso di specie - anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali. Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto anche delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione dei protagonisti della vicenda; peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ingiuria grave che l’art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiato ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale ed affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante (v. Cass. n. 5310/1998)".

"La sussistenza di una condotta delle donatarie verso la donante, nella fattispecie è stata ritenuta idonea ad integrare siffatta ipotesi di ingiuria grave, trovando adeguato sostegno nel materiale probatorio raccolto sia nel giudizio civile, oltre che nelle risultanze di cui al giudizio penale di condanna delle medesime convenute per il reato di cui all’art. 591 Codice Penale.

Le nipoti della donante avevano costituito con la stessa un rapporto di convivenza tale da escludere qualsiasi relazione della donante con il mondo esterno impedendo l’accesso perfino alle assistenti sociali. Non solo, ma le donatarie “nonostante il grave stato di salute, lasciavano la povera zia in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure perpetrando delle sevizie” …” chiudendo le persiane esterne della casa con lo scotch”, e riducendo la povera signora “ in condizioni pietose...con unghie lunghissime, capelli sporchi ed in disordine, rivestita con coperte, costretta a vivere in un ambiente sporco e puzzolente”.

Il Giudice ha pertanto concluso che "giustamente alcun dubbio, allora, sembra sussistere riguardo all’effettiva realizzazione, da parte delle donatarie di “ingiuria grave” verso la donante, il che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 cc, giustifica ed impone la revocazione della donazione a loro favore effettuata con atto notarile del 1986".

(Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia - Dott. Angelo Scarpati, Sentenza 24 gennaio 2011)

[Avv. Luigi Vingiani]