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Tribunale di Firenze: sì al risarcimento del danno da morte in favore della fidanzata della vittima

Risarcimento del danno da morte
Risarcimento del danno da morte

Il 25 marzo il Tribunale di Firenze ha ammesso il diritto al risarcimento del danno anche in capo alla fidanzata non convivente della vittima, evidenziando che la Suprema Corte, con Sentenza n. 7128/2013, ha chiarito che per “convivenza” non deve intendersi la sola situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Nel caso in esame, gli attori stretti congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell’altrui illecito, si sono rivolti al Tribunale di Firenze per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale. Inoltre, la fidanzata non convivente della vittima primaria ha chiesto allo stesso Tribunale il risarcimento del danno morale direttamente sofferto per la perdita del fidanzato.

Nell’ambito della valutazione della richiesta da parte degli attori, secondo il Giudice bisogna considerare la giovane età dello scomparso, la gravità del fatto illecito, l’intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e gli istanti, l’età del congiunto danneggiato, la relazione di convivenza nonché tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, così che il risarcimento sia, il più possibile, adeguato al danno e non meramente simbolico.

Il Giudice del Tribunale ha passato in rassegna i precedenti di interesse della Corte di legittimità.

In tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, secondo la Sentenza n. 46351/2014, Cassazione Penale, il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali.

Inoltre, in sede civile, la Suprema Corte (Sentenza n. 7128/2013) ha statuito che in caso di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che era destinato successivamente ad evolvere in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell’articolo 29 della Costituzione, inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.

L’attrice, infatti, aveva dato ampiamente conto di un rapporto sentimentale risalente nel tempo, documentando l’acquisto di una casa con il proprio fidanzato. Inoltre, la stabilità e profonda condivisione della coppia era provata dal fatto che, qualche giorno dopo il tragico evento, i predetti avrebbero formalizzato la loro relazione con il matrimonio.

Sulla base di quanto stabilito dalla Suprema Corte, il Giudice del Tribunale di Firenze ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del pregiudizio, il danno non patrimoniale patito dall’attrice per effetto della perdita del futuro marito possa essere liquidato equiparando la condizione in esame a quella di un coniuge che coabita con l’altro.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto risarcibile anche il danno biologico patito dall’attrice, dal momento che la documentazione in atti e le risultanze peritali danno conto di un pregiudizio psico-fisico riconducibile all’evento morte per cui è causa.

Risultano dalla Sentenza del Tribunale di Firenze non meritevoli di risarcimento i danni dedotti in relazione alla vendita della casa destinata ad abitazione coniugale ed all’estinzione del mutuo, poiché non si ravvisa un rigoroso nesso di consequenzialità immediata e diretta rispetto all’evento morte per cui è causa, come non risulta risarcibile il danno dedotto in relazione ai futuri ed eventuali apporti patrimoniali derivanti dal matrimonio.

Pertanto, l’esito del giudizio ha comportato la soccombenza dei convenuti, che sono stati condannati al rimborso in favore degli attori e dei terzi chiamati e al pagamento delle spese di c.t.u.

(Tribunale Ordinario di Firenze - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 25 marzo 2015, n. 1011)

Il 25 marzo il Tribunale di Firenze ha ammesso il diritto al risarcimento del danno anche in capo alla fidanzata non convivente della vittima, evidenziando che la Suprema Corte, con Sentenza n. 7128/2013, ha chiarito che per “convivenza” non deve intendersi la sola situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Nel caso in esame, gli attori stretti congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell’altrui illecito, si sono rivolti al Tribunale di Firenze per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale. Inoltre, la fidanzata non convivente della vittima primaria ha chiesto allo stesso Tribunale il risarcimento del danno morale direttamente sofferto per la perdita del fidanzato.

Nell’ambito della valutazione della richiesta da parte degli attori, secondo il Giudice bisogna considerare la giovane età dello scomparso, la gravità del fatto illecito, l’intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e gli istanti, l’età del congiunto danneggiato, la relazione di convivenza nonché tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, così che il risarcimento sia, il più possibile, adeguato al danno e non meramente simbolico.

Il Giudice del Tribunale ha passato in rassegna i precedenti di interesse della Corte di legittimità.

In tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, secondo la Sentenza n. 46351/2014, Cassazione Penale, il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali.

Inoltre, in sede civile, la Suprema Corte (Sentenza n. 7128/2013) ha statuito che in caso di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che era destinato successivamente ad evolvere in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell’articolo 29 della Costituzione, inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.

L’attrice, infatti, aveva dato ampiamente conto di un rapporto sentimentale risalente nel tempo, documentando l’acquisto di una casa con il proprio fidanzato. Inoltre, la stabilità e profonda condivisione della coppia era provata dal fatto che, qualche giorno dopo il tragico evento, i predetti avrebbero formalizzato la loro relazione con il matrimonio.

Sulla base di quanto stabilito dalla Suprema Corte, il Giudice del Tribunale di Firenze ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del pregiudizio, il danno non patrimoniale patito dall’attrice per effetto della perdita del futuro marito possa essere liquidato equiparando la condizione in esame a quella di un coniuge che coabita con l’altro.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto risarcibile anche il danno biologico patito dall’attrice, dal momento che la documentazione in atti e le risultanze peritali danno conto di un pregiudizio psico-fisico riconducibile all’evento morte per cui è causa.

Risultano dalla Sentenza del Tribunale di Firenze non meritevoli di risarcimento i danni dedotti in relazione alla vendita della casa destinata ad abitazione coniugale ed all’estinzione del mutuo, poiché non si ravvisa un rigoroso nesso di consequenzialità immediata e diretta rispetto all’evento morte per cui è causa, come non risulta risarcibile il danno dedotto in relazione ai futuri ed eventuali apporti patrimoniali derivanti dal matrimonio.

Pertanto, l’esito del giudizio ha comportato la soccombenza dei convenuti, che sono stati condannati al rimborso in favore degli attori e dei terzi chiamati e al pagamento delle spese di c.t.u.

(Tribunale Ordinario di Firenze - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 25 marzo 2015, n. 1011)