Tribunale di Lecce: assenza ingiustificata dal lavoro per comportamento inconsapevole
In particolare, il ricorso era stato proposto dall’insegnante avverso il decreto con cui il dirigente scolastico aveva dichiarato la decadenza dall’impiego del docente per essersi lo stesso assentato per oltre quindici giorni dal servizio, senza addurre alcuna valida giustificazione.
Con la citata ordinanza il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittimo il citato provvedimento del dirigente scolastico in quanto la decadenza dall’impiego pubblico del docente può essere disposta solo dopo adeguati accertamenti medici volti ad appurare la reale volontà del pubblico dipendente di abbandonare per sempre il posto di lavoro.
Per il Giudice, infatti, gli accertamenti medici del consulente nominato d’ufficio hanno dimostrato che il ricorrente al momento dell’assenza era affetto da un disturbo psicotico breve che gli ha impedito di effettuare un corretto esame della realtà "onde è lecito dedurre che nel periodo in questione il ricorrente fosse in condizioni assimilabili a quelle di incapace naturale".
Inoltre, il Giudice ha ritenuto sussistente anche il grave pregiudizio economico, che il provvedimento del dirigente scolastico ha arrecato al ricorrente, considerato che quest’ultimo “trae dallo stipendio di insegnante le proprie esclusive fonti di sostentamento e che lo stesso ha anche contratto un gravoso mutuo bancario”.
(Tribunale di Lecce - Ufficio del Giudice del Lavoro, Ordinanza 31 luglio 2008).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, il ricorso era stato proposto dall’insegnante avverso il decreto con cui il dirigente scolastico aveva dichiarato la decadenza dall’impiego del docente per essersi lo stesso assentato per oltre quindici giorni dal servizio, senza addurre alcuna valida giustificazione.
Con la citata ordinanza il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittimo il citato provvedimento del dirigente scolastico in quanto la decadenza dall’impiego pubblico del docente può essere disposta solo dopo adeguati accertamenti medici volti ad appurare la reale volontà del pubblico dipendente di abbandonare per sempre il posto di lavoro.
Per il Giudice, infatti, gli accertamenti medici del consulente nominato d’ufficio hanno dimostrato che il ricorrente al momento dell’assenza era affetto da un disturbo psicotico breve che gli ha impedito di effettuare un corretto esame della realtà "onde è lecito dedurre che nel periodo in questione il ricorrente fosse in condizioni assimilabili a quelle di incapace naturale".
Inoltre, il Giudice ha ritenuto sussistente anche il grave pregiudizio economico, che il provvedimento del dirigente scolastico ha arrecato al ricorrente, considerato che quest’ultimo “trae dallo stipendio di insegnante le proprie esclusive fonti di sostentamento e che lo stesso ha anche contratto un gravoso mutuo bancario”.
(Tribunale di Lecce - Ufficio del Giudice del Lavoro, Ordinanza 31 luglio 2008).
[Avv. Alfredo Matranga]