Tribunale di Napoli: niente TFR al socio di cooperativa della piccola pesca costiera
La decisione è avvenuta dopo che un lavoratore della piccola pesca conveniva in giudizio, innanzi la sezione lavoro del tribunale di Napoli, la società cooperativa di cui era socio, per la richiesta del TFR. Nello specifico, la parte ricorrente, lavoratore e socio della cooperativa, riteneva di non aver percepito il TFR (nonostante la richiesta inoltrata alla società cooperativa, invocando l’applicazione del CCNL acquacoltura - maricoltura – pesca), e domandava pertanto all’adito tribunale di accertare e dichiarare il diritto a percepire il TFR e per l’effetto di condannare la società convenuta al pagamento dell’importo corrispondente.
La società resistente eccepiva che il socio lavoratore, pescatore di una cooperativa di pesca, non era da considerarsi lavoratore subordinato, in quanto l’attività svolta dal socio era da considerarsi adempimento del contratto societario e non dava luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, vigendo il principio della prevalenza della mutualità nonchè della ripartizione del pescato.
Parte ricorrente, ad avviso del Giudicante, ha dato per scontato che il rapporto di lavoro del ricorrente fosse da considerare come rapporto di lavoro subordinato, laddove non è affatto chiara, né costituisce elemento acquisito, nel panorama giuridico, la circostanza secondo cui il socio lavoratore di cooperativa sia un lavoratore subordinato, alle dipendenze della cooperativa.
Nel caso di specie, il rapporto mutualistico esistente tra il socio lavoratore di una cooperativa di pesca e la società stessa, consente di escludere che si possa configurare tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e pertanto di escludere l’applicabilità della disciplina dettata in tema di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresa quella dell’istituto del TFR. Il socio lavoratore di cooperativa non è lavoratore subordinato, ma gode del fine mutualistico proprio della cooperativa per la piccola pesca, in applicazione della legge n. 250 del 1958 (cfr. Artt. 1 e 2 Legge n. 142/2001).
Né vale sostenere che gli elementi della subordinazione sarebbero da desumere dall’emissione di statini paga e CUD da parte delle società cooperativa, in quanto gli statini paga sono soltanto una pura e semplice quietanza di pagamenti effettuati dalla società resistente in favore del ricorrente e non comprovano il tipo di rapporto giuridico sussistente tra le parti.
Il Tribunale aggiunge che il rapporto di subordinazione andrà provato, articolando prova testimoniale (Cassazione Sez. Lavoro n. 10240/2009).
(Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza - Dott.ssa Linda D’Ancona, Sentenza 29 marzo 2010, n.8276)
[Avv. Antonio Chicoli]
La decisione è avvenuta dopo che un lavoratore della piccola pesca conveniva in giudizio, innanzi la sezione lavoro del tribunale di Napoli, la società cooperativa di cui era socio, per la richiesta del TFR. Nello specifico, la parte ricorrente, lavoratore e socio della cooperativa, riteneva di non aver percepito il TFR (nonostante la richiesta inoltrata alla società cooperativa, invocando l’applicazione del CCNL acquacoltura - maricoltura – pesca), e domandava pertanto all’adito tribunale di accertare e dichiarare il diritto a percepire il TFR e per l’effetto di condannare la società convenuta al pagamento dell’importo corrispondente.
La società resistente eccepiva che il socio lavoratore, pescatore di una cooperativa di pesca, non era da considerarsi lavoratore subordinato, in quanto l’attività svolta dal socio era da considerarsi adempimento del contratto societario e non dava luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, vigendo il principio della prevalenza della mutualità nonchè della ripartizione del pescato.
Parte ricorrente, ad avviso del Giudicante, ha dato per scontato che il rapporto di lavoro del ricorrente fosse da considerare come rapporto di lavoro subordinato, laddove non è affatto chiara, né costituisce elemento acquisito, nel panorama giuridico, la circostanza secondo cui il socio lavoratore di cooperativa sia un lavoratore subordinato, alle dipendenze della cooperativa.
Nel caso di specie, il rapporto mutualistico esistente tra il socio lavoratore di una cooperativa di pesca e la società stessa, consente di escludere che si possa configurare tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e pertanto di escludere l’applicabilità della disciplina dettata in tema di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresa quella dell’istituto del TFR. Il socio lavoratore di cooperativa non è lavoratore subordinato, ma gode del fine mutualistico proprio della cooperativa per la piccola pesca, in applicazione della legge n. 250 del 1958 (cfr. Artt. 1 e 2 Legge n. 142/2001).
Né vale sostenere che gli elementi della subordinazione sarebbero da desumere dall’emissione di statini paga e CUD da parte delle società cooperativa, in quanto gli statini paga sono soltanto una pura e semplice quietanza di pagamenti effettuati dalla società resistente in favore del ricorrente e non comprovano il tipo di rapporto giuridico sussistente tra le parti.
Il Tribunale aggiunge che il rapporto di subordinazione andrà provato, articolando prova testimoniale (Cassazione Sez. Lavoro n. 10240/2009).
(Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza - Dott.ssa Linda D’Ancona, Sentenza 29 marzo 2010, n.8276)
[Avv. Antonio Chicoli]