Tribunale di Palermo: clausole vessatorie delle condizioni generali di trasporto passeggeri

In applicazione dell’articolo 37 del Codice del consumo ("Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo") il Tribunale di Palermo ha dichiarato la vessatorietà e la nullità di alcune clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferrries Prestige.

In particolare, il Tribunale di Palermo

a) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Le Navi" nella parte in cui prevede il diritto del vettore in danno del passeggero-consumatore, di modificare gli orari annunciati per ragioni tecniche ovvero esigenze del cargo anche senza che preavviso e senza diritto a rimborso indennizzo o compensazione di qualsiasi natura;
b) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole contenute nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Linea Freighter Travel relative a "Norme applicabili" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore, quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli in deroga al foro del Consumatore;
c) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Tariffe" nella parte in cui, nell’ipotesi di aumento, delle tariffe prima della partenza, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, esclude in favore del passeggero-consumatore, in ipotesi di risoluzione, il diritto al rimborso, oltre che del prezzo relativo al passaggio non usufruito, anche del c.d. diritto fisso;
d) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore ",..Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanto per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità. La bicicletta a seguito passeggero e trasportata a titolo gratuito viaggia a rischio e pericolo del passeggero, il vettore non accetta alcuna responsabilità per danni, furto, smarrimento o altro ...";
e) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore, "...Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanti per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità";
f) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Bagaglio" nella parte in cui prevede che il vettore non è in nessun modo responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti ed oggetti in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo, laddove gli stessi possono essere qualificati come effetti personali;
g) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del passeggero" laddove si stabilisce in danno del passeggero-consumatore: "Si applicano le seguenti penali sull’importo totale del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli e varie al seguito:
Passaggio in poltrona o posto ponte: 100% più diritto fisso, più supplemento carburante;
Passaggio in cabina: - 10%, più diritto fisso, fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 30 % più diritto fisso, da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza; -50 % più diritto fisso, da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza; - 100 % più diritto fisso, più supplemento carburante, dal giorno prima e/o per mancata presentazione all’imbarco. Per gli annullamenti ricevuti dall’ufficio di Napoli dopo le ore 19,00 vale quale riferimento la data del giorno dopo. Per quelli ricevuti dopo le ore 12,00 del sabato vale quale data quella del lunedì successivo. I giorni festivi nazionali o locali sono considerati come domenica. I biglietti a tariffa SuperBonus, con sconto di Andata e Ritorno e a tariffa Low Cost non sono rimborsabili..."
h) dichiara la vessatorictà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del vettore" laddove esclude, a svantaggio del passeggero-consumatore, il diritto al risarcimento del danno qualora il vettore annulli il viaggio per fatti a lui imputabili;
i) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relative a "Reclami" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore,: "Eventuali reclami devono pervenire al vettore, per iscritto, entro 10 giorni dalla fine del viaggio. Passato tale termine, non potranno più essere prese in considerazione richieste di rimborso o di indennizzo. "
l) ordina alla Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di astenersi dalla utilizzazione, sotto qualunque forma, di dette clausole nei rapporti con i consumatori;
m) dispone la pubblicazione di un breve estratto della presente (contenente la indicazione degli estremi della controversia, dell’organo giudicante, delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" ed "Il Giornale di Sicilia" a cura e spese della banca convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 X cm. 30;
n) dispone, ai sensi dell’ art. 140 co. D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di una somma pari ad € 516,00 per ogni giorno di ritardo da versare all’entrata del bilancio dello Stato;
o) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell’Adiconsum in euro 5.700,00 oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF.

Il Giudice del Tribunale di Palermo ha altresì fornito la propria interpretazione di detta disposzione (art. 37 Codice del consumo), concordando con coloro che
- hanno ravvisato, "quale presupposto per l’esperibilità dell’azione inibitoria di cui all’art.37 del codice del consumo, la semplice predisposizione e diffusione, ad opera del professionista, di condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie",
- hanno affermato che "l’azione può essere proposta anche quando la clausola "non sia stata ancora concretamente trasfusa in singoli contratti ma sia stata già predisposta e ne sia stato già deciso l’impiego nei futuri contratti", in tal modo compiendosi una interpretazione estensiva del termine "utilizzazione" già contenuto nell’art. 1469 sexies Codice Civile".

(Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, Sentenza 7 luglio 2008, n.3896)

[Sentenza cortesemente segnalata da Avv. Alessandro Palmigiano]

In applicazione dell’articolo 37 del Codice del consumo ("Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo") il Tribunale di Palermo ha dichiarato la vessatorietà e la nullità di alcune clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferrries Prestige.

In particolare, il Tribunale di Palermo

a) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Le Navi" nella parte in cui prevede il diritto del vettore in danno del passeggero-consumatore, di modificare gli orari annunciati per ragioni tecniche ovvero esigenze del cargo anche senza che preavviso e senza diritto a rimborso indennizzo o compensazione di qualsiasi natura;
b) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole contenute nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Linea Freighter Travel relative a "Norme applicabili" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore, quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli in deroga al foro del Consumatore;
c) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Tariffe" nella parte in cui, nell’ipotesi di aumento, delle tariffe prima della partenza, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, esclude in favore del passeggero-consumatore, in ipotesi di risoluzione, il diritto al rimborso, oltre che del prezzo relativo al passaggio non usufruito, anche del c.d. diritto fisso;
d) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore ",..Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanto per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità. La bicicletta a seguito passeggero e trasportata a titolo gratuito viaggia a rischio e pericolo del passeggero, il vettore non accetta alcuna responsabilità per danni, furto, smarrimento o altro ...";
e) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore, "...Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanti per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità";
f) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Bagaglio" nella parte in cui prevede che il vettore non è in nessun modo responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti ed oggetti in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo, laddove gli stessi possono essere qualificati come effetti personali;
g) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del passeggero" laddove si stabilisce in danno del passeggero-consumatore: "Si applicano le seguenti penali sull’importo totale del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli e varie al seguito:
Passaggio in poltrona o posto ponte: 100% più diritto fisso, più supplemento carburante;
Passaggio in cabina: - 10%, più diritto fisso, fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 30 % più diritto fisso, da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza; -50 % più diritto fisso, da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza; - 100 % più diritto fisso, più supplemento carburante, dal giorno prima e/o per mancata presentazione all’imbarco. Per gli annullamenti ricevuti dall’ufficio di Napoli dopo le ore 19,00 vale quale riferimento la data del giorno dopo. Per quelli ricevuti dopo le ore 12,00 del sabato vale quale data quella del lunedì successivo. I giorni festivi nazionali o locali sono considerati come domenica. I biglietti a tariffa SuperBonus, con sconto di Andata e Ritorno e a tariffa Low Cost non sono rimborsabili..."
h) dichiara la vessatorictà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del vettore" laddove esclude, a svantaggio del passeggero-consumatore, il diritto al risarcimento del danno qualora il vettore annulli il viaggio per fatti a lui imputabili;
i) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relative a "Reclami" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore,: "Eventuali reclami devono pervenire al vettore, per iscritto, entro 10 giorni dalla fine del viaggio. Passato tale termine, non potranno più essere prese in considerazione richieste di rimborso o di indennizzo. "
l) ordina alla Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di astenersi dalla utilizzazione, sotto qualunque forma, di dette clausole nei rapporti con i consumatori;
m) dispone la pubblicazione di un breve estratto della presente (contenente la indicazione degli estremi della controversia, dell’organo giudicante, delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" ed "Il Giornale di Sicilia" a cura e spese della banca convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 X cm. 30;
n) dispone, ai sensi dell’ art. 140 co. D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di una somma pari ad € 516,00 per ogni giorno di ritardo da versare all’entrata del bilancio dello Stato;
o) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell’Adiconsum in euro 5.700,00 oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF.

Il Giudice del Tribunale di Palermo ha altresì fornito la propria interpretazione di detta disposzione (art. 37 Codice del consumo), concordando con coloro che
- hanno ravvisato, "quale presupposto per l’esperibilità dell’azione inibitoria di cui all’art.37 del codice del consumo, la semplice predisposizione e diffusione, ad opera del professionista, di condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie",
- hanno affermato che "l’azione può essere proposta anche quando la clausola "non sia stata ancora concretamente trasfusa in singoli contratti ma sia stata già predisposta e ne sia stato già deciso l’impiego nei futuri contratti", in tal modo compiendosi una interpretazione estensiva del termine "utilizzazione" già contenuto nell’art. 1469 sexies Codice Civile".

(Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, Sentenza 7 luglio 2008, n.3896)

[Sentenza cortesemente segnalata da Avv. Alessandro Palmigiano]