Tribunale di Trani: decreto nomina amministratore di sostegno per persona affetta da Alzheimer
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
Il Giudice Tutelare
Letti gli atti del procedimento n° 13117/07 R. non cont. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Tizio e sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 12.7.07;
visti gli artt. 404 e segg. Cod. Civ.;
visto che nessuna richiesta è pervenuta dal Pubblico Ministero, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della predetta udienza;
rilevato che la documentazione medica prodotta evidenzia che l’amministrando “presenta un grave deterioramento cognitivo da Demenza Degenerativa di tipo misto a rapido peggioramento” (tipo Alzheimer n.d.r.);
ritenuto, alla stregua dell’audizione dell’amministrando, che tale patologia non risulta però allo stato averlo ancora totalmente privato della capacità d’intendere e di volere, tanto che egli ha saputo rispondere a tutte le domande postegli ed ha riconosciuto il denaro rammostratogli;
considerato peraltro che il medesimo, per quanto tuttora in grado di compiere gli atti materiali necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, appare effettivamente impossibilitato dalla patologia che lo affligge, connessa alla tarda età, a continuare a provvedere idoneamente ai propri interessi, sotto il profilo dell’attività economico-giuridica da porre in essere a tal fine;
ritenuto, a seguito di ciò, superfluo assumere ulteriori informazioni;
ritenuta altresì l’idoneità della ricorrente ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno del padre, vedovo, della cura della cui persona già si occupa presso la propria abitazione ed anche in considerazione del gradimento espresso dallo stesso amministrando e del consenso manifestato all’udienza da Caio, con il quale la ricorrente e l’amministrando convivono;
considerato che la patologia dell’amministrando, che attualmente consiglia l’applicazione della misura, sia suscettibile di peggioramento e non di miglioramento;
ritenuto, infine, quanto all’autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrando si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio, pure richiesta dalla ricorrente, che debba essere previamente fornita documentazione idonea ad attestare la convenienza dell’affare per l’amministrando e ad escludere che il suo consenso possa essere stato carpito approfittando dello stato di affievolita capacità di intendere e di volere in cui presumibilmente versava già all’epoca del preliminare;
P.Q.M.
- dichiara aperta l’amministrazione di sostegno di Tizio, nato a _______, il _______, e residente in ______ alla Via _______;
- nomina amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, la figlia Sempronia, nata a _______ il ______ e residente in ________ alla Via _____;
- conferisce all’amministratore di sostegno il potere-dovere, per la durata del suo incarico, di provvedere alla cura della persona dell’amministrato, di compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, di riscuotere le pensioni e le rendite di cui sia titolare, impiegandole al fine di sostenere le spese occorrenti per il suo mantenimento, di compiere in suo nome e per suo conto gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 cod. civ., ad autorizzarsi specificamente dal Giudice Tutelare;
- fa obbligo all’amministratore di sostegno di riferire ogni sei mesi a questo Ufficio circa l’attività svolta e le condizioni di vita dell’amministrato;
- riserva, all’esito dell’esame della documentazione integrativa di cui in motivazione, la decisione sulla richiesta di autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrato si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Decreto immediatamente esecutivo per legge.
Ruvo di Puglia, 17.7.2007
Il G.O.T.
Avv. Nicola Milillo
Depositato in cancelleria il 17/7/07
Visto Il Procuratore della Repubblica il 7/8/07
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
Il Giudice Tutelare
Letti gli atti del procedimento n° 13117/07 R. non cont. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Tizio e sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 12.7.07;
visti gli artt. 404 e segg. Cod. Civ.;
visto che nessuna richiesta è pervenuta dal Pubblico Ministero, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della predetta udienza;
rilevato che la documentazione medica prodotta evidenzia che l’amministrando “presenta un grave deterioramento cognitivo da Demenza Degenerativa di tipo misto a rapido peggioramento” (tipo Alzheimer n.d.r.);
ritenuto, alla stregua dell’audizione dell’amministrando, che tale patologia non risulta però allo stato averlo ancora totalmente privato della capacità d’intendere e di volere, tanto che egli ha saputo rispondere a tutte le domande postegli ed ha riconosciuto il denaro rammostratogli;
considerato peraltro che il medesimo, per quanto tuttora in grado di compiere gli atti materiali necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, appare effettivamente impossibilitato dalla patologia che lo affligge, connessa alla tarda età, a continuare a provvedere idoneamente ai propri interessi, sotto il profilo dell’attività economico-giuridica da porre in essere a tal fine;
ritenuto, a seguito di ciò, superfluo assumere ulteriori informazioni;
ritenuta altresì l’idoneità della ricorrente ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno del padre, vedovo, della cura della cui persona già si occupa presso la propria abitazione ed anche in considerazione del gradimento espresso dallo stesso amministrando e del consenso manifestato all’udienza da Caio, con il quale la ricorrente e l’amministrando convivono;
considerato che la patologia dell’amministrando, che attualmente consiglia l’applicazione della misura, sia suscettibile di peggioramento e non di miglioramento;
ritenuto, infine, quanto all’autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrando si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio, pure richiesta dalla ricorrente, che debba essere previamente fornita documentazione idonea ad attestare la convenienza dell’affare per l’amministrando e ad escludere che il suo consenso possa essere stato carpito approfittando dello stato di affievolita capacità di intendere e di volere in cui presumibilmente versava già all’epoca del preliminare;
P.Q.M.
- dichiara aperta l’amministrazione di sostegno di Tizio, nato a _______, il _______, e residente in ______ alla Via _______;
- nomina amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, la figlia Sempronia, nata a _______ il ______ e residente in ________ alla Via _____;
- conferisce all’amministratore di sostegno il potere-dovere, per la durata del suo incarico, di provvedere alla cura della persona dell’amministrato, di compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, di riscuotere le pensioni e le rendite di cui sia titolare, impiegandole al fine di sostenere le spese occorrenti per il suo mantenimento, di compiere in suo nome e per suo conto gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 cod. civ., ad autorizzarsi specificamente dal Giudice Tutelare;
- fa obbligo all’amministratore di sostegno di riferire ogni sei mesi a questo Ufficio circa l’attività svolta e le condizioni di vita dell’amministrato;
- riserva, all’esito dell’esame della documentazione integrativa di cui in motivazione, la decisione sulla richiesta di autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrato si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Decreto immediatamente esecutivo per legge.
Ruvo di Puglia, 17.7.2007
Il G.O.T.
Avv. Nicola Milillo
Depositato in cancelleria il 17/7/07
Visto Il Procuratore della Repubblica il 7/8/07