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Tribunale Torre Annunziata: consumatori, denuncia dei vizi della cosa acquistata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

II SEZIONE CIVILE

la dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno xxxx avente ad oggetto: responsabilità ex art. 129 Codice del consumo

TRA

xxxxxxxx, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to

ATTRICE

E

xxxxxxxx s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce alla citazione notificata, dagli avv.ti Massimo Bonifacio e Vincenzo Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia, viale Europa n. 41

CONVENUTA

CONCLUSIONI dell’attrice: condannarsi la convenuta al ripristino della conformità del bene o dichiarare la riduzione del prezzo con condanna al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.

CONCLUSIONI della convenuta: dichiararsi l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito e rigettarsi la domanda con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, xxxxxxx, premesso che in data 23.6.2006, in virtù di contratto di compravendita, aveva acquistato presso la Concessionaria Xxxxx, mod. Xxxxx, tg. xxxxxxxx; che quando la suddetta autovettura era marciante era stato scoperto gas di scarico all’interno dell’abitacolo; che tale inconveniente era stato subito denunciato alla Concessionaria e alla xxxx S.p.a. che, a seguito di approssimative verifiche tecniche effettuate, avevano sempre escluso alcuna fuoriuscita di gas; che, ogni volta che si procedeva all’utilizzazione dell’autovettura, la presenza di scarico era divenuta intollerabile; che essa istante, a tutela della propria incolumità fisica, aveva fatto eseguire dalla Xxx S.r.l. una indagine tecnica per accertare gli inconvenienti lamentati; che era così stato accertato reflusso di gas di combustione all’interno dell’abitacolo e che le concentrazioni di ossido di azoto e di anidride carbonica superavano il limite di tollerabilità per la salute umana; che, essendo stata vietata l’utilizzazione dell’autovettura, essa era stata depositata in sosta tecnica presso un’autofficina di proprietà di Xxxxx; che inutilmente erano state inviate raccomandate con le quali la convenuta era stata diffidata a provvedere alla eliminazione dei vizi e difetti dell’autovettura in questione; tanto premesso, conveniva in giudizio la Concessionaria xxxx xxxxxx s.r.l. per sentir condannare la convenuta al ripristino senza spese della conformità del bene o sentir dichiarare la riduzione del prezzo con condanna al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva, in primo luogo, l’incompetenza territoriale – funzionale del Tribunale adito a favore della sezione distaccata di Castellammare di Stabia chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.

La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 13.3.2009, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta prospettata, peraltro, nei termini in cui è formulata come questione di ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate del tribunale.

Invero, come disposto dalla norma di cui all’art. 33 bis la quale considera vessatoria la clausola che stabilisce un foro competente diverso da quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il consumatore, si desume, alla luce anche dell’interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che la competenza territoriale esclusiva nelle controversie, come quella in esame, tra consumatore e professionista, si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda non possa essere accolta.

Invero, l’ attrice ha formulato una domanda nei confronti del venditore basata sulla disposizione di cui all’art. 129 del Codice del consumo.

Orbene, la possibilità di proporre la suddetta domanda è soggetta a determinate condizioni poste dalla medesima normativa tra le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce la decadenza del consumatore se la denuncia della mancanza di conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio.

L’attrice, nella fattispecie, lungi dal precisare l’epoca della scoperta del vizio, si è limitata in modo alquanto generico a riferire che dopo qualche tempo dall’acquisto l’inconveniente cominciò a manifestarsi, né ha articolato, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, circostanze dalle quali potersi desumere tale epoca.

In particolare, i capi su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale chiesta, e non ammessa, concernevano tutti circostanze documentalmente provabili o implicanti valutazioni da demandare ad un tecnico.

Del resto, la C.T.U. non avrebbe avuto alcun esito certo dovendo avere ad oggetto un’autovettura acquistata quasi tre anni addietro né avrebbe potuto basarsi sulla perizia di parte non giurata che rappresenta documento di parte e non avente data certa.

Mancando la prova circa la data di scoperta dell’inconveniente lamentato, risalendo le raccomandate di denuncia dei vizi inviate dall’attrice al produttore e al venditore al giugno del 2007, dopo cioè un anno dall’acquisto, e non potendo precisarsi la distanza temporale tra esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della denuncia stessa, tempestività che sarebbe stato onere dell’attrice provare anche attraverso un accertamento tecnico preventivo eseguito sull’autovettura appena scoperto l’inconveniente o appena ricevuti gli esiti delle indagini effettuate dal venditore o dalla società contattata per l’accertamento di quanto lamentato.

Ne consegue che la domanda non può essere accolta.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, tenuto conto della natura della causa e delle difficoltà dell’accertamento dovute anche al tempo trascorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del suindicato giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Xxxxx, nei confronti della Concessionaria XXXXXX S.r.l., così provvede:

1. rigetta la domanda;

2. dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.

Torre Annunziata, 19.6.2009.

IL GIUDICE

dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

II SEZIONE CIVILE

la dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno xxxx avente ad oggetto: responsabilità ex art. 129 Codice del consumo

TRA

xxxxxxxx, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to

ATTRICE

E

xxxxxxxx s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce alla citazione notificata, dagli avv.ti Massimo Bonifacio e Vincenzo Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia, viale Europa n. 41

CONVENUTA

CONCLUSIONI dell’attrice: condannarsi la convenuta al ripristino della conformità del bene o dichiarare la riduzione del prezzo con condanna al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.

CONCLUSIONI della convenuta: dichiararsi l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito e rigettarsi la domanda con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, xxxxxxx, premesso che in data 23.6.2006, in virtù di contratto di compravendita, aveva acquistato presso la Concessionaria Xxxxx, mod. Xxxxx, tg. xxxxxxxx; che quando la suddetta autovettura era marciante era stato scoperto gas di scarico all’interno dell’abitacolo; che tale inconveniente era stato subito denunciato alla Concessionaria e alla xxxx S.p.a. che, a seguito di approssimative verifiche tecniche effettuate, avevano sempre escluso alcuna fuoriuscita di gas; che, ogni volta che si procedeva all’utilizzazione dell’autovettura, la presenza di scarico era divenuta intollerabile; che essa istante, a tutela della propria incolumità fisica, aveva fatto eseguire dalla Xxx S.r.l. una indagine tecnica per accertare gli inconvenienti lamentati; che era così stato accertato reflusso di gas di combustione all’interno dell’abitacolo e che le concentrazioni di ossido di azoto e di anidride carbonica superavano il limite di tollerabilità per la salute umana; che, essendo stata vietata l’utilizzazione dell’autovettura, essa era stata depositata in sosta tecnica presso un’autofficina di proprietà di Xxxxx; che inutilmente erano state inviate raccomandate con le quali la convenuta era stata diffidata a provvedere alla eliminazione dei vizi e difetti dell’autovettura in questione; tanto premesso, conveniva in giudizio la Concessionaria xxxx xxxxxx s.r.l. per sentir condannare la convenuta al ripristino senza spese della conformità del bene o sentir dichiarare la riduzione del prezzo con condanna al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva, in primo luogo, l’incompetenza territoriale – funzionale del Tribunale adito a favore della sezione distaccata di Castellammare di Stabia chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.

La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 13.3.2009, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta prospettata, peraltro, nei termini in cui è formulata come questione di ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate del tribunale.

Invero, come disposto dalla norma di cui all’art. 33 bis la quale considera vessatoria la clausola che stabilisce un foro competente diverso da quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il consumatore, si desume, alla luce anche dell’interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che la competenza territoriale esclusiva nelle controversie, come quella in esame, tra consumatore e professionista, si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda non possa essere accolta.

Invero, l’ attrice ha formulato una domanda nei confronti del venditore basata sulla disposizione di cui all’art. 129 del Codice del consumo.

Orbene, la possibilità di proporre la suddetta domanda è soggetta a determinate condizioni poste dalla medesima normativa tra le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce la decadenza del consumatore se la denuncia della mancanza di conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio.

L’attrice, nella fattispecie, lungi dal precisare l’epoca della scoperta del vizio, si è limitata in modo alquanto generico a riferire che dopo qualche tempo dall’acquisto l’inconveniente cominciò a manifestarsi, né ha articolato, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, circostanze dalle quali potersi desumere tale epoca.

In particolare, i capi su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale chiesta, e non ammessa, concernevano tutti circostanze documentalmente provabili o implicanti valutazioni da demandare ad un tecnico.

Del resto, la C.T.U. non avrebbe avuto alcun esito certo dovendo avere ad oggetto un’autovettura acquistata quasi tre anni addietro né avrebbe potuto basarsi sulla perizia di parte non giurata che rappresenta documento di parte e non avente data certa.

Mancando la prova circa la data di scoperta dell’inconveniente lamentato, risalendo le raccomandate di denuncia dei vizi inviate dall’attrice al produttore e al venditore al giugno del 2007, dopo cioè un anno dall’acquisto, e non potendo precisarsi la distanza temporale tra esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della denuncia stessa, tempestività che sarebbe stato onere dell’attrice provare anche attraverso un accertamento tecnico preventivo eseguito sull’autovettura appena scoperto l’inconveniente o appena ricevuti gli esiti delle indagini effettuate dal venditore o dalla società contattata per l’accertamento di quanto lamentato.

Ne consegue che la domanda non può essere accolta.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, tenuto conto della natura della causa e delle difficoltà dell’accertamento dovute anche al tempo trascorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del suindicato giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Xxxxx, nei confronti della Concessionaria XXXXXX S.r.l., così provvede:

1. rigetta la domanda;

2. dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.

Torre Annunziata, 19.6.2009.

IL GIUDICE

dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi