Trust: il ruolo centrale del giudice in una recente pronuncia
Trust: il ruolo centrale del giudice in una recente pronuncia
Il ruolo del giudice nella vita del trust è tanto determinante da spingere alcuni a dire che non ci può essere trust senza un giudice che può sovraintenderne il funzionamento. Una funzione utile nell’interesse dei soggetti che ci hanno a che fare e in prima istanza per il trustee.
In un trust longevo, ad esempio, uno dei momenti di maggiore criticità è il cambio di trustee. Un momento dalla complessità forse sottovalutata fino ad oggi per la responsabilità che da esso possono derivare.
Di recente il Tribunale specializzato della Repubblica di San Marino (denominata Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari) si è espresso con decreto (rinvenibile sul sito www.cortetrust.sm) sulla posizione giuridica del trustee dimissionario non ancora sostituito; il giudice è stato adito da un trustee, il quale, dimessosi dall’ufficio, non era stato sostituito.
L’atto istitutivo non prevedeva le modalità di sostituzione del trustee, ma stabiliva unicamente che, decorso il termine dal momento della comunicazione delle dimissioni ai beneficiari, queste avrebbero avuto effetto.
Il trustee dimissionario, qualificandosi come “ex trustee” (ex art. 53 della Legge sul Trust di San Marino n.42/2010), adiva la Corte per chiedere la reintestazione forzosa ai soggetti destinatari delle partecipazioni incluse trai i beni in trust e, per l’effetto, far dichiarare l’estinzione del trust o, in subordine, provvedere alla nomina di un nuovo Trustee.
Il fondo in trust era costituito unicamente da partecipazioni in società di capitale italiane in liquidazione, del tutto prive di valore economico.
Il Presidente della Corte per i Trust (A. Vicari) ha così emesso un provvedimento (a distanza di circa un mese dalla proposizione del ricorso da parte dell’ex trustee), con il quale ha statuito che il trustee unico, dimissionario, rimanga in carica sino a quando non venga sostituito e che in questa fase il trustee, non potendo più esercitare i suoi poteri discrezionali, rimanga vincolato ai suoi obblighi e responsabilità fino alla sua sostituzione, permanendogli, altresì, anche la legittimazione processuale.
È interessante notare come, in un caso simile, la Royal Court di Guernsey è giunta alle medesime conclusioni nella pronuncia V.R.E. RBC Trustees (Guernsey) Limited [2017] JRC 135.
Le due pronunce devono essere lette con favore da parte dei trustee italiani e sanmarinesi per le conseguenze che ne possano derivare in termini operativi e di responsabilità. Esse danno ben evidenza di come il trustee abbia un complemento nel giudice di volontaria giurisdizione laddove egli si trovi in situazioni non contemplate nell’atto oppure dalle quali possono derivare conseguenze giuridiche e personali per i soggetti coinvolti che possono incidere significativamente su di lui e sui soggetti che oggi e nel tempo possono entrare in relazione con il trust.
In questa visione “il trust” non è solo l’atto istitutivo, ma assieme a questo l’obbligazione del trustee e il rapporto che egli può avere con il giudice di volontaria giurisdizione.
La pronuncia del Tribunale sanmarinese può essere di ausilio per le situazioni di stallo per il trustee (che potrebbe avere addirittura avere dei dubbi sul fatto di essere ancora un trustee), ma soprattutto perché permetterà di evitare le responsabilità del trustee dimissionario. Il trustee cessato, infatti, potrebbe realizzare attività che in caso di rinuncia gli sono di fatto precluse (dovendosi in tal caso limitare alla sola “ordinaria amministrazione”), ma potrebbe anche non attuare alcuna attività ritenendo erroneamente cessato il suo ufficio procurando nocumento ai beneficiari.