x

x

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Abstract

Nel presente lavoro si analizzeranno le tutele e i diritti dei passeggeri dei voli aerei, in particolare nei casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo e sistemazione in classe superiore o inferiore.

 

La disciplina che tutela i passeggeri per i casi di cancellazione e ritardi nei voli aerei è prevista nel Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE).

I regolamenti europei pongono norme direttamente vincolanti per gli Stati membri, gli individui e le organizzazioni.

La disciplina europea esige che il passeggero sia informato sui propri diritti, sopratutto nel caso venga negato l’imbarco o cancellato un volo o il volo subisca un ritardo di almeno due ore [articolo 14], stabilisce una particolare attenzione per le persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari [articoli 9 e 11].

Oggetto del regolamento [articolo 1] sono i “diritti minimi dei passeggeri” nei casi di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, cancellazione del volo, ritardo del volo. Essi sono irrinunciabili e non possono essere limitati con clausole derogatorie e restrittive del contratto di trasporto, se ciò avviene o se manca l’informativa sui diritti ed il passeggero accetta una compensazione inferiore a quella prevista dal regolamento, egli può avviare le necessarie procedure giudiziali per ottenere una compensazione integrativa [articolo 15]. L’applicazione del regolamento all’aeroporto di Gibilterra dal 2004 è sospesa per le controversie tra Spagna e Regno Unito sulla sovranità sul territorio dove l’aeroporto è situato, fino al prodursi degli effetti degli accordi del 1987 tra i due Stati nella data che essi comunicheranno al Consiglio [articolo 1].

Il regolamento si applica [articolo 3]:

i). soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata;

ii). ai passeggeri in partenza da un aeroporto di uno Stato membro soggetto al trattato;

iii). ai passeggeri in partenza da un aeroporto di un paese terzo se la destinazione è un aeroporto di uno Stato membro soggetto al trattato e non hanno ricevuto benefici o compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo, quando il vettore aereo è comunitario;

iv). ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici;

v). ai passeggeri trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico ad un altro volo, indipendentemente dal motivo;

vi). ad ogni vettore aereo che opera un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un altro soggetto, che ha concluso un contratto con il passeggero.

Il regolamento non si applica [articolo 3]:

i). ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa inferiore non accessibile al pubblico;

ii). nell’ipotesi di circuito “tutto compreso” quando esso è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

I passeggeri devono avere una prenotazione e presentarsi all’accettazione con modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, se non indicata l’ora,  entro quarantacinque minuti prima della partenza.

I diritti spettanti ai passeggeri previsti dal regolamento sono:

i) diritto a compensazione pecuniaria;

ii) diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo;

iii) diritto ad assistenza.

Il diritto a compensazione pecuniaria [articolo 7] è parametrato in base alla distanza (con il metodo della rotta ortodromica, la base di calcolo è l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto, per il negato imbarco o per la cancellazione del volo).

La compensazione pecuniaria è pari a:

a) 250 euro per le tratte aeree entro i 1500 chilometri;

b) 400 euro per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 euro per le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.

Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria dove ai passeggeri è offerto di raggiungere la destinazione finale con un volo alternativo se l’orario di arrivo non supera:

a) due ore per le tratte aeree fino a 1500 km;

b) tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;

c) quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti,

La compensazione pecuniaria deve essere corrisposta:

a) in contanti;

b) con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni bancari;

c) con buoni di viaggio e/o altri servizi, previo accordo firmato dal passeggero.

L’articolo 8 stabilisce che al passeggero è offerta la scelta tra:

a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, al prezzo al quale è stato acquistato, in contanti, con trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi, per le parti di viaggio non effettuate o effettuate se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, e se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile [si applica anche ai passeggeri dei voli rientranti in un servizio “tutto compreso”, se non sussiste il diritto al rimborso di cui alla direttiva 90/314/CEE];

b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni equiparabili, appena possibile;

c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni comparabili, in una data successiva di suo gradimento, in base alla disponibilità di posti;

Se il vettore aereo offre al passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso, deve farsi carico delle spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era effettuata la prenotazione o ad una destinazione vicina, concordata con il passeggero.

All’articolo 9 è previsto il diritto ad assistenza, cioè il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;

b) alla sistemazione in albergo quando necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

d) ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

I casi di cui si occupa il regolamento (2004/261/CE) sono:

i) il negato imbarco [articolo 4];

ii) la cancellazione del volo [articolo 5];

iii) il ritardo [articolo 6];

iv) la sistemazione in classe superiore o inferiore [articolo 10].

Nel caso del negato imbarco [articolo 4] il vettore deve:

a) fare, in primo luogo, appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare. I volontari beneficiano, inoltre, del diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo [ex articolo 8];

b) se il numero dei volontari non è sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti. Tali passeggeri avranno diritto all’immediata compensazione pecuniaria [dell’articolo 7] e al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo [dell’articolo 8] e all’assistenza [dell’articolo 9].

Nel caso della cancellazione del volo [articolo 5] ai passeggeri:

a) è offerto il rimborso o l’imbarco su un volo alternativo [articolo 8];

b) sono offerti a titolo gratuito pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)], due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica [articolo 9, paragrafo 2] e nel caso in cui il volo alternativo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato la sistemazione in albergo e il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione [articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)];

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo [articolo 7], salvo i casi che:

1. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo con un preavviso di due settimane;

2. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo tra le due settimane e i sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non fissato prima di due ore dell’orario di partenza di quello prenotato o che raggiunga la destinazione finale entro le quattro ore successive all’orario d’arrivo previsto per quello prenotato

3. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo con un preavviso inferiore ai sette giorni e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo con partenza non prima di un’ora dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale entro due ore dall’orario d’arrivo previsto

4. il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Con l’informazione della cancellazione del volo, sono indicate le possibili alternative di trasporto. Il vettore deve dimostrare (onere della prova)  il se e il quando dell’avvertimento della cancellazione.

Nel caso del ritardo [articolo 6] di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1500 km, di almeno tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km e di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree,  l’articolo 6, prevede che il vettore aereo presti ai passeggeri:

a) a titolo gratuito, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)], due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica [articolo 9, paragrafo 2] e quando l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza in precedenza previsto, sistemazione in albergo e trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione [articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)];

b) quando il ritardo è di almeno cinque ore, il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto al prezzo acquistato, in contanti, con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi, per le parti di viaggio non effettuate o effettuate se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, e inoltre, se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)].

L’articolo 10 si occupa della sistemazione in classe superiore o inferiore:

i) nel caso di sistemazione in una classe superiore di un passeggero a quella del  biglietto aereo acquistato, il vettore non può esigere alcun pagamento supplementare;

ii) nel caso di sistemazione in una classe inferiore di un passeggero a quella del biglietto aereo acquistato, il vettore deve rimborsare entro sette giorni (in contanti, con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi):

a) il 30% del prezzo del biglietto per le tratte aeree fino a 1500 km;

b) il 50% del prezzo del biglietto per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;

c) il 75% del prezzo per le tratte aeree non annoverate nelle precedenti, compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltremare.

Il regolamento non pregiudica i diritti al risarcimento supplementare: si detrarrà il risarcimento ottenuto a norma del regolamento, ciò non si applica ai volontari [articolo 4] che hanno rinunciato alla prenotazione [articolo 12], né i diritti di cui alla direttiva 90/314/CEE [riguardante i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”].